Quesito pubblicato su ISF1999/3-m

Il Comune di …………. chiede un parere in merito alla natura del diritto (diritto di proprietà o concessione) vantato dal privato su di un’area annessa al cimitero già dichiarata zona cimiteriale, priva di riferimento a partite catastali, e ceduta nel 1922 allo scopo di ospitare una “sepoltura particolare”. Dalla natura del diritto di cui il privato è titolare, discende il tipo di provvedimento (decadenza della concessione o espropriazione) che l’Amministrazione deve adottare per poter procedere ad un ampliamento del cimitero in questione.

Risposta:
A nostro avviso il rapporto sussistente tra il Comune e l’erede della sepoltura è di natura concessoria. Da una lettura dei dati forniti, risulta che il terreno ceduto al privato per la realizzazione del sepolcro, oltre ad essere di proprietà del comune, era stato già dichiarato zona cimiteriale. Ora, ai sensi degli artt.107-110 del R.D. 25 luglio 1892, n.448, vale a dire il regolamento di polizia mortuaria vigente all’epoca della conclusione del contratto (accessivo al provvedimento di concessione), per costruire sepolcri particolari al di fuori dei cimiteri comunali, i privati dovevano non solo realizzarlo su terreni di loro proprietà, ma si richiedeva l’ulteriore requisito consistente nel fatto che il sepolcro fosse attorniato, per un raggio di 200 metri da fondi in proprietà agli stessi. Pertanto non si configurano gli estremi richiesti dagli articoli citati per il configurarsi della fattispecie di sepoltura privata al di fuori dal cimitero. A questo si aggiunga che non appare neppure rispettata la procedura prevista dall’art.111. Il quale disponeva che, per la costruzione di sepolcri al di fuori del cimitero, l’autorizzazione del Prefetto fosse preceduta dal voto del consiglio comunale e del consiglio provinciale di sanità in base alla relazione di visita praticata secondo quanto stabilito per i cimiteri comuni. Orbene, nella scrittura viene brevemente menzionata un’autorizzazione Consiliare attuata mediante delibera e successivamente approvata dal Prefetto. Procedura che appare del tutto simile a quella prevista dagli artt. 95 e 96, relativi alla costruzione di nuovi cimiteri o all ampliamento di quelli già esistenti. Per le ragioni che si sono evidenziate, si ritiene quindi che la fattispecie in esame si configuri come un ‘ampliamento del cimitero, con la conseguenza che la proprietà del terreno su cui è stato realizzato il sepolcro è sempre appartenuta al comune. A supporto di tale conclusione si portano anche altri elementi: 1. in primo luogo la terminologia utilizzata nella scrittura, vale a dire, l’uso dell’espressione “cessione ad uso di sepoltura particolare” e non invece “alienazione” dell’area; 2. in secondo luogo la circostanza che sia stata stabilita, quale condizione risolutiva del rapporto, la eventuale soppressione del cimitero, configurandosi in questo modo una disciplina analoga a quella prevista per le concessioni perpetue. Propendendo per la natura concessoria del rapporto in oggetto, appare corretta la procedura adottata dal Comune di …………. , sempre che nel caso in esame, siano presenti gli estremi dello stato di abbandono. Al fine di valutarne la corrispondenza si riporta la massima del TAR Piemonte, 3 aprile 1987 n. 130: “Per la sussistenza dello stato di abbandono di un’area cimiteriale ai fini dell’adozione del provvedimento di decadenza della relativa concessione, debbono ricorrere precisi requisiti temporali ed oggettivi, nel senso che deve potersi dimostrare che da lungo tempo il titolare o chi per lui non si è recato in loco, ed oggettivi nel senso che l’area stessa deve risultare impraticabile e/o, comunque, il manufatto sulla stessa insistente gravemente deteriorato in seguito al lungo stato di abbandono…”.

Norme correlate:
Art capo21 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90

Riferimenti:

Parole chiave:
CONCESSIONE-contratto,CONCESSIONE-decadenza,CONCESSIONE-revoca


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