Le norme nazionali sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, forti della riserva di competenza attribuita allo Stato dalla Costituzione, resistono contro ogni diversa disposizione regionale o comunale in materia. Questa la logica sottesa alla sentenza (21 febbraio 2003, n. 225) con la quale il Tar Liguria ha disposto l’annullamento di una concessione edilizia per la costruzione di un complesso alberghiero su una zona coperta, poco prima di essere devastata da un incendio, da bosco. La decisione del Giudice e’ stata fondata, come sollecitato dai ricorrenti, sull’articolo 10 comma 1 della legge 353/2000 sugli incendi boschivi, che al comma 1 dispone come “le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni”.
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