[fun.news.038] Procedure da seguire in caso di decesso di detenuti o internati

È stato pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.195 del 22 agosto 2000 il DPR 30 giugno 2000, n.230, Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà. L’articolo 92 del regolamento de quo disciplina gli adempimenti spettanti al sanitario ed alla direzione del carcere nel caso di decesso di un detenuto o di un internato. Vediamoli in dettaglio: SANITARIO DEL L’ISTITUTO PENITENZIARIO Deve denunciare la causa di morte al Sindaco del luogo di decesso, entro 24 ore dall’accertamento, tramite apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d’intesa con l’Istituto nazionale di statistica. Se ha il sospetto di trovarsi in presenza di una malattia infettiva e diffusiva deve immediatamente denunciare il fatto sia al sindaco che alla competente autorità sanitaria. Deve presentare rapporto alla direzione dell’istituto penitenziario. DIREZIONE DELL’ISTITUTO PENITENZIARIO Deve denunciare l’avvenuto decesso entro 24 ore dall’accertamento all’ufficiale di stato civile. Trattandosi di decesso avvenuto fuori dall’abitazione del defunto, la direzione deve trasmettere all’ufficiale di stato civile un avviso di morte contenente le indicazioni stabilite dall’art.140 del RD 9 luglio 1939, n.1238. Deve, inoltre, trasmettere la notizia del decesso alle autorità previste dall’art.44 della Legge 26 luglio 1975, n.354 (1). Se si tratta di detenuti o di internati stranieri o italiani nati all’estero o di cui non si conosca il luogo di nascita, la notizia del decesso è data al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Qualora alla sepoltura della salma non sia provveduto da parte dei congiunti, si provvede a cura e a spese dell’amministrazione. Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 40 del DPR 10 settembre 1990, n.285, è possibile destinare tali cadaveri all’insegnamento e alle indagini scientifiche. (1) Art.44 della L. 26 luglio 1975, n. 354: “Negli atti di stato civile relativi ai matrimoni celebrati e alle nascite e morti avvenute in istituti di prevenzione e di pena non si fa menzione dell’istituto.La direzione dell’istituto deve dare immediata notizia del decesso di un detenuto o di un internato all’autorità giudiziaria del luogo, a quella da cui il soggetto dipendeva e al Ministero di grazia e giustizia. La salma è messa immediatamente a disposizione dei congiunti”.

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