[fun.news.037] Il nuovo Testo Unico delle leggi per gli Enti Locali

È stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n.162 alla Gazzetta Ufficiale n.227 del 28/9/2000 il decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, recante il testo unico in materia di ordinamento degli enti locali. Ecco, in estrema sintesi, alcune delle innovazioni introdotte: 1)STATUTI Entro il 10/2/2000 gli organi consiliari dovranno adeguare gli statuti a quanto stabilito dal nuovo testo unico. In particolare dovranno essere disciplinate negli statuti le modalità di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio. Inoltre dovranno essere inserite le disposizioni relative allo stemma e al gonfalone. Gli statuti dovranno essere redatti nell’osservanza del solo D.Lgs. 267/2000. 2)DIRIGENTI A partire dal 13/10/2000 le disposizioni che conferiscono agli organi elettivi l’adozione di atti di gestione, atti o provvedimenti amministrativi devono essere intese nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti (ex art.107, comma 5, D.Lgs. 267/2000). Fanno eccezione alla regola sopra esposta i compiti che le leggi, gli statuti ed i regolamenti attribuiscono al Sindaco. Gli organi di governo possono adottare solo gli atti che la legge o lo statuto qualificano espressamente quali atti di indirizzo e controllo politico amministrativo. 3)TRIBUTI LOCALI A partire dalla fase che precede l’approvazione dei bilanci preventivi 2001, le aliquote ICI dovranno essere approvate solo dalle giunte, e non anche dai consigli. L’art.42, comma 2, lettera f) attribuisce agli organi consiliari la competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote. 4)ASSUNZIONI Gli enti locali disporranno di un’ampia autonomia in materia di regolamentazione delle selezioni pubbliche per le assunzioni. 5)BILANCI Sono escluse dai controlli dei CORECO le delibere adottate a partire dal 13/10/2000 dalle giunte in via d’urgenza relative alle variazioni di bilancio. Tuttavia, a scopo cautelativo, le giunte possono comunque sottoporre tali delibere agli organi regionali (art.127, comma 3). 6)CONTROLLI A partire dal 13 ottobre prossimo le giunte potranno svolgere controlli di fatto sulla legittimità delle deliberazioni adottate dagli organi consiliari, inviandole ai CORECO. Ciò in quanto, ai sensi dell’art.127, comma 3, le giunte potranno anche sottoporre al controllo preventivo di legittimità dell’organo regionale di controllo ogni altra deliberazione dell’ente, e dunque anche le delibere dei consigli.

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