Regolamenti comunali di polizia mortuaria. Alcune criticità

È ben noto (o, almeno, si auspica lo sia) come l’art. 117, comma 6, terzo periodo della Costituzione individui, a proposito della potestà regolamentare (cioè quella che riguarda la formazione di norme di rango secondario), 1 “regola” e 2 “eccezioni”, la seconda delle quali è il riconoscimento della sussistenza della potestà regolamentare in capo a “livelli di governo” (Cfr.: art. 114 Cost.) sprovvisti di potestà legislativa.
In altre parole, si hanno “livelli di governo” che non hanno titolo ad adottare norme di rango primario (leggi e atti aventi forza di legge), ma hanno titolo ad adottare norme di rango secondario (regolamenti).
Si tratta di una potestà riconosciuta in capo (i) ai Comuni, (ii) alle Province e (iii) alle Città metropolitane, livelli di governo per i quali va debitamente rammentato altresì l’art. 5 Cost., e che si estrinseca in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Si ha qui una formula che merita essere coordinata con l’art. 7 T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. [1], che – fermo sempre il fatto che la Costituzione prevale sulle norme di legge ordinaria – presenta una formula in parte diversa e, in altra parte, “anticipa” l’attuale previsione costituzionale (… … per l’esercizio delle funzioni … oppure: … dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite ….).

Dopo questa premessa, non si può nascondere come tal volta possa accadere di “inciampare” in Regolamenti comunali di polizia mortuaria che si discostano, anche ampiamente, dall’esercizio della potestà regolamentare così delineata da parte dei comuni, come si ha quando questi testi affrontino aspetti che non solo esulano dalla potestà regolamentare dei comuni, ma “riprendono”, duplicandole!, disposizioni già presenti in norme di legge, siano essere statali o regionali, o disposizioni regolamentari già vigenti.
In pratica, così facendo sembrerebbe che i comuni esercitino una sorta di potestà legislativa, di cui non dispongono e/o una potestà regolamentare altrui, spesso sottraendosi dall’esercitare la propria.

Ad esempio, vi è stato modo di leggere, in un Regolamento comunale di polizia mortuaria, una disposizione recante:
L’ufficiale di stato civile rilascia l’autorizzazione al trasporto secondo le norme previste per il trasporto di cadavere …” , che costituisce un vero e proprio horror, dal momento che l’autorizzazione al trasporto di cadavere, a differenza delle autorizzazioni di cui all’art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m., non costituisce funzione propria del servizio dello stato civile.
Altro esempio, potrebbe riguardare una qualche regolazione dell’attività di trasporto funebre diretto all’estero o proveniente dall’estero “copiando” pari pari le disposizioni di tutt’altra fonte, esclusivamente nazionale, magari con la distinzione tra Stati aderenti all’Accordo fatto a Berlino il 10 febbraio 1937 e Stati che non vi aderiscano, talvolta dimenticando che, accanto a tale Accordo, ve ne è altro, quello vigente tra Italia e lo Stato della Città del Vaticano (se sia ammessa un po’ di giocosità, Stato che non aderisce all’Accordo di Berlino).
Si può anche riconoscere che probabilmente i flussi di trasporto funebre tra Italia e Stato della Città del Vaticano possano anche essere poco frequenti, ma ciò non esime dal tenerne conto. In ogni caso, non è materia pertinente alla potestà regolamentare dei comuni.

Ma queste “tecniche redazionali” (ma si possono chiamare “tecniche redazionali” quelle che sono null’altro che un “taglia & incolla” grossolano e non meditato, senza alcun (o con pochissimo) retroterra esperienziale?), per quanto di basso profilo, spesso non si fermano o si limitano a “scopiazzare” anche malamente norme di legge e/o regolamento già vigenti e, comunque, nella competenza di altri livelli di governo, ma – e ciò appare di maggiore gravità – non affrontano proprio gli ambiti attribuiti, prima (sotto il profilo del rango normativo) dalla Costituzione e, poi, dal T.U.E.L. alla potestà regolamentare dei comuni.
Ad esempio, senza definire con qualche chiarezza l’ambito delle persone appartenenti alla famiglia dei concessionario (ai fini dell’applicazione dell’art. 93 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.), oppure dare una regolazione di qualche tipo all’eventualità (spesso fisiologica) del decesso del concessionario (qui, quale “fondatore del sepolcro”) e, conseguentemente, degli effetti che si determinano non solo sulla titolarità del diritto d’uso del sepolcro, ma anche su tutti gli altri aspetti consequenziali.
Oppure, sulla regolazione delle durate e degli effetti della loro scadenza, oppure, ancora, sugli effetti che si hanno quando il comune intenda avvalersi, sulla base delle specifiche normative cui possa farsi ricorso, all’affidamento del servizio cimiteriale a soggetti terzi, indipendentemente dalla loro natura e dalla tipologia di affidamento, in particolare quando la durata delle concessioni cimiteriali venga ad risultare eccedente quelle della durata dell’affidamento medesimo, cosa che rileva, per altro, anche nel corso dell’affidamento de quo, nel senso di definire preventivamente se il rapporto giuridico sorga con un soggetto od altro e quali siano le relazioni giuridiche tra i diversi soggetti cointeressati.

Sono solo alcuni esempi possibili e, quindi, non certo esaustivi, ma che hanno il loro peso. Se ne formula altro, più “interno”, per così dire, agli organi dei comuni, laddove si ha, anche qui, una “regola” ed un’”eccezione”, essendo la prima (regola) il fatto che la potestà regolamentare dei comuni è esercitata dal consiglio comunale, mentre la seconda (eccezione) è quella che la potestà regolamentare considerata dall’art. 48, comma 3 T.U.E.L. spetta alla giunta comunale. Ne consegue che il Regolamento comunale di polizia mortuaria non ha/avrebbe titolo ad attribuire a questo o quell’ufficio comunale competenze negli ambiti che per materia attengono al Regolamento comunale di polizia mortuaria.


[1] – D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. – art. 7 (Regolamenti)
1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni.”.

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Sereno Scolaro

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