Quando la somma di frazioni porta all’unità

Non si tratta di aritmetica. Si tratta di una situazione che, per i diversi e plurimi risvolti che la riguardano, può essere riconducibile alla tipologia del “più unico che raro”.
Un comune ha autorizzato la cremazione di un defunto richiedendo, espressamente, che essa avvenisse congiuntamente con quella di un arto (inferiore), precedentemente amputato al medesimo defunto.
Tra l’altro, è emerso che, in occasione dell’apertura del loculo di pregressa tumulazione, era stata, per l’appunto reperita una “cassetta” contenente l’arto amputato. Non si hanno notizie circa quale sia stata la durata della tumulazione, così da discernere se si tratti di cremazione di cadavere, oppure di cremazione da eseguire in applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. g) L. 30 marzo 2001, n. 130, anche se altre informazioni suggerirebbero di orientarsi per la prima ipotesi.
Ora, se si trattasse di cremazione di parte anatomica riconoscibile, secondo la definizione datane dall’art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, si dovrebbe ricordare come la competenza ad autorizzare la cremazione (e, prima, il trasporto) spetta all’ASL territorialmente competente, mentre il relativo onere alla struttura sanitaria presso cui è stata eseguita l’amputazione, salvo che la persona amputata non abbia, entro e non oltre le 48 ore dall’amputazione, richiesto, espressamente, che la parte anatomica riconoscibile venga cremata.
Per altro, dal momento che l’arto, così amputato, risultava tumulato nel medesimo loculo in cui era stato accolto il feretro della persona, successivamente destinata alla cremazione, non può che doversi fare riferimento, per congrua analogia, al comma 3 del sopra citato art. 3, individuandola sussistenza della competenza nel competente ufficio del comune in cui è avvenuta l’estumulazione.
Va anche ricordato l’art. 3 D.M. (Interno) 1° luglio 2002, per il quale, data la tariffa massima prevista per la cremazione di cadavere (chiamiamola “tariffa base”), sono considerate delle differenziazioni:
(a) cremazione di resti mortali, definiti esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: 80 per cento di quella “base”;
(b) cremazione di parti anatomiche riconoscibili: 75 per cento di quella “base”;
(c) cremazione di nati morti, prodotti abortivi prodotti del concepimento: un terzo di quella “base”.
Si potrebbe pensare che la richiesta del comune, di cremare congiuntamente il feretro con la “cassetta” contenente l’arto amputato, celi l’intenzione volta alla sola applicazione della tariffa base, considerando che, se avvenissero due distinte cremazioni, per l’uno e per l’altra, dovrebbero applicarsi separatamente due distinte tariffe.
Per non considerare, come si potrebbe (?) forse ipotizzare in un inopportuno eccesso di bizantinismo, che vadano corrisposte due distinte tariffe, anche in caso di cremazione congiunta.
Finora non è stata affrontata una questione, che ci pare di maggiore spessore, cioè se sia ammissibile (lecita? legittima?) la cremazione del cadavere, congiuntamente, con quella di una parte anatomica riconoscibile (arto), precedentemente amputata alla medesima persona.
Una risposta che viene spontanea è quella positiva, trattandosi comunque di “parti” afferenti al corpo della stessa persona, magari ammettendo orientamenti differenti, qualora l’arto amputato sia appartenuto ad altra persona.
Ma quali possono essere gli argomenti ad una soluzione, quale quella così prospettata, in termini di spontaneità? Partiamo dal presupposto che le norme italiane non regolano questi casi, forse anche per il fatto che, come inizialmente valutato, sono prossime al concetto del “più unico, che raro”.
Tuttavia, una qualche “fonte” può rinvenirsi nello standard UNI CEN EN 15017:2019, il quale con l’Annexe (Allegato) C recepisce, in attuazione del suo punto 9.5.1, ultimo alinea, il Cremation ethics of the International Cremation Federation (ICF), il quale prevede (n. 5) che ciascun feretro debba essere cremato separatamente e (n. 7.b) che, una volta che il feretro ed il suo contenuto siano stati collocati nel crematoio, non debba essere toccato o subire interferenze fino a che il processo di cremazione non sia completato e, completata la cremazione, l’insieme delle ceneri risultanti sono raccolte e trattate in conformità alle istruzioni ricevute.
Per inciso il punto 3.7 dello standard definisce il feretro come la scatola (si scusi la traduzione grossolana), o il contenitore, in cui il corpo del defunto è posto per la sepoltura o la cremazione.
Dal complesso di questi riferimenti emerge chiaramente il principio dell’individualità del corpo, del cadavere, individualità che porta al concetto di persona (defunta).
Certo lo standard, che per l’Italia è efficace dal 7 novembre 2019, non è una “norma”, almeno in senso giuridico, non solo per il fatto di non rientrare tra le “fonti del diritto”, considerate all’art. 1 Disposizioni sulla legge in generale (c.d. Preleggi, né per essere emanato da soggetto titolare di qualche potestà normativa, ma assume una funzione normativa: non è un caso che si parli di enti di normalizzazione (es.: ISO, CEN, UNI).
Si tratta, se sia permessa l’espressione, di “norme che non sono norme, ma producono l’effetto delle norme”.
In moltissime situazioni gli standard, adottati dagli enti di normalizzazione, producono effetti parificabili a quelli propri delle norme, in senso giuridico, a volte con cogenza perfino maggiore rispetto a quella che si avrebbero se fossero norme, in senso giuridico, magari corredate da un qualche sistema sanzionatorio. Ecco che allora la risposta spontanea trova una qualche argomentazione.
Ma crediamo che una situazione simile appartenga, come detto fin dall’inizio, alla tipologia del “più unico che raro”, stante che le probabilità che concorrano assieme tutti gli elementi sopra considerati paiono decisamente contenute.

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Sereno Scolaro

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