Le origini degli abbandoni dei sepolcri – 2/3 – Le cause di uno stato di abbandono di sepolture private: l’incuria

La prima di queste motivazioni, determinanti uno stato di abbandono di sepolture private nei cimiteri, l’incuria, può avere diverse origini. Intenzionalmente, trascuriamo quella che potrebbe essere qualificata come psicologicamente soggettiva, cioè quella per la quale le persone concessionarie non si curino, per i più diversi motivi (appunto, soggettivi, spesso del tutto personali, ma anche oggettivi, quali potrebbero essere la lontananza) del fatto di essere concessionarie di una sepoltura privata, per considerare le motivazioni per le quali una situazione di incuria possa, nel tempo, venirsi a formare.
Il riferimento al “tempo” consente di ricordare come il lutto presenti le caratteristiche di un atteggiamento psicologico interessato a una progressiva attenuazione, sia attraverso processi di elaborazione, sia per una sua fisiologica attenuazione. Del resto, molti riti funebri sono caratterizzati proprio da progressioni temporali, via via dilatantesi che “accompagnano” un progressivo scemare del lutto, favorendo quanto può riassumersi nell’espressione: “lasciar(la/lo) andare“, cioè accettare il distacco rispetto alla persona defunta. Non è ignoto come le “scelte” delle persone in questi contesti siano interessate a modificazioni col passare del tempo.
Se nell’immediato post mortem sono attive nette propensioni psicologiche verso il “fare al meglio”, al momento dell’esumazione o dell’estumulazione, queste sono del tutto più tenui, e, a maggior ragione, quando, raccolte le ossa e, eventualmente, collocatele in celletta ossario, questa venga a scadenza.
Sul medesimo piano opera il vincolo intercorrente tra la persona defunta e quella concessionaria della sepoltura privata, risultando (e.g.) generalmente più accentuato (e vitale, nel tempo) il rapporto col coniuge, con parenti in 1° grado (genitori e, generalmente, con maggiore peso, figli, specie quando deceduti prematuramente), mentre minore è il rapporto con i nonni o, magari, anche, con qualche zia/o magari vivente da solo. Ma quando il rapporto sia ancora maggiormente lontano (es.: le spoglie di qualche bisnonno, per non risalire oltre), l’attenzione per la cura della sepoltura privata emerge generalmente sempre maggiormente modesta. In altre parole, quanto più lasco è il rapporto, il vincolo tra defunta/o e concessionaria/o maggiormente può aversi una situazione di incuria (e incuria altro non significa se non che mancanza di cure, trascuratezza).
Peraltro, questa situazione d’incuria può anche avere altre origini, ad esempio il fatto che la persona concessionaria si sia trasferita (o, fin dall’inizio si trovasse in una tale situazione) lontano, dato che la lontananza rispetto alla sepoltura privata può costituire un fattore che rende difficile il fatto di prendersi cura della stessa.
Oppure, può esservi un mutamento nelle condizioni complessive della persona concessionaria della sepoltura privata, che riducano, o portino ad escludere, azioni di cura.
Si ricorre ad un esempio, forse anche limite: agli inizi del XX sec. è deceduto un eroe risorgimentale (non di primissimo profilo), che, per questo, era stato anche parlamentare. In loco, vi era una famiglia molto facoltosa che, nell’occasione, ha ritenuto di onorarlo acquisendo la concessione di una cripta spaziosa (formalmente 16 posti, ma che, con opportuni espedienti poteva accogliere un numero maggiore di feretri) al fine di destinarla, in perpetuo, a conservare questo feretro.
Dopo una novantina d’anni, questa famiglia non era più così facoltosa, distribuitasi in più rami di discendenza (alcuni anche estintisi), tutti abitanti altrove, con la conseguenza che non vi erano più le condizioni per la conservazione di un tale sepolcro (né per assicurare la sua manutenzione (in perpetuo), per non dire che anche localmente la memoria dell’eroe risorgimentale residuava solo nella intitolazione di una via, periferica, tanto che, per avere notizie del defunto, forse non rimaneva che qualche ricerca d’archivio nella biblioteca locale.
Chi abbia interesse per la valorizzazione dei cimiteri ha ben presente quanto possano essere diffuse, nelle singole realtà, situazioni abbastanza analoghe.
Trascurando ora questa situazione, in quanto limite, molte delle origini dello stato di abbandono delle sepolture private sono, o possono essere, riconducibili al fattore, ancora una volta, “tempo”, assumendo questo con riferimento, ora, alla durata delle concessioni delle sepolture private.
L’art. 92, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. (così come aveva fatto l’art. 93, comma 2 D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, come largamente moto entrato in vigore il 10 febbraio 1976) considera le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente all’entrata in vigore del presente regolamento (la citazione, specie per la parte sottolineata, è, volutamente, quella riferita alla citata disposizione del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, dato che costituisce il momento di cesura tra le norme antecedenti e quelle successive), richiamando la presenza, nelle diverse realtà, di concessioni cimiteriali che, per quanto a tempo determinato, si caratterizzavano da una lunga durata.
Oltretutto, prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, i comuni erano legittimati (art. 70, comma 1, primo periodo, R. D. 21 dicembre 1942, n. 1880, in vigore dal 1° luglio 1943) a distinguere le concessioni anzidette in temporanee, ossia per un tempo determinato e perpetue. Ciò non significa affatto che le concessioni cimiteriali antecedenti all’entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 fossero sempre concessioni perpetue, ma motiva come numerose di esse lo possano essere state, considerando come i comuni non abbiano mancato di dare largo spazio a questa allora ammissibile perpetuità, presuntivamente valutando che, in conseguenza della “rarefazione” della “domanda” ciò non avrebbe apportato particolari effetti nel tempo.
A parte la constatazione che, ex post, effetti ne sono sorti e non di poco conto, non può sottacersi come la perpetuità nella concessione non solo influisca sulla possibilità che si determinino situazione di abbandono per incuria delle sepolture private, ma essa sconta un altro effetto non esente da criticità, il principale dei quali è individuabile nella previsione dell’art. 86, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. che, regolando le estumulazioni, le prevede “allo scadere del periodo della concessione”, purché “quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private, a concessione perpetua“, con ciò limitando (o, meglio, escludendo) la possibilità di estumulazione di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua (ex plurimis: T.A.R. per la regione Puglia, sede di Lecce, 22 dicembre 2017, sent. n. 2018).
Ne consegue che questa condizione ostativa favorisce i processi di saturazione della capienza del sepolcro, con un effetto, raggiunta questa saturazione, di sostanziale inutilizzabilità della sepoltura privata de quo, quando sarebbe ben preferibile che operassero criteri di rotazione nell’uso dei posti feretro, che consentirebbero una persistenza dell’interesse delle persone concessionarie al mantenimento (o, se si vuole, alla manutenzione) della sepoltura privata. Non è un caso che, in alcune regioni, siano state previste disposizioni che prevedono l’estumulazione per far posto ad altro feretro….. (o, talora, in senso abbastanza analogo siano state introdotte norme in sede di Regolamenti comunali di polizia mortuaria).
In una regione, con legge regionale, sono state rese a tempo determinato (99 anni) anche tutte le concessioni pregresse di lunga durata o, principalmente, perpetue. Certo, potrebbe argomentarsi come si tratti di aspetti afferenti alla materia dell’ordinamento civile, per cui sussiste la competenza legislativa – esclusiva – dello Stato (art. 117, comma 2, lett. l) Cost.), ma non può neppure evitarsi la considerazione che un uso ispirato ad un criterio di rotazione, anziché ad un criterio ad accumulo, sarebbe decisamente maggiormente efficiente, sia per le persone concessionarie (e loro discendenti aventi diritto), sia per i comuni (e/o gestori dei cimiteri), cosicché sarebbe necessario un qualche intervento che, seriamente, consenta di superare queste limitazioni.
A ciò aggiungiamo come, almeno fino ad una certa fase storica (grosso modo, anche se, localmente, non sempre, quella riferibile analogicamente all’entrata in vigore del sopra citato D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, anche se in alcune realtà territoriali la prassi che si indicherà qui di seguito ha resistito e, forse, è ancora seguita), non siano state assenti statuizioni, tanto nei Regolamenti comunali di polizia mortuaria, quanto negli atti di concessione, per cui l’accoglimento nella sepoltura privata veniva “finalizzata”, riservata a quella di feretro di persona defunta nominativamente individuata in via esclusiva, altro elemento ostante il ricorso al criterio di rotazione, comportando che un’eventuale richiesta di traslazione delle spoglie mortali, quale ne sia il loro stato, attuale o presumibile, determini le condizioni per la dovuta dichiarazione di decadenza, costituendo inadempimento di questa pre-determinata esclusività.
Infine, per quanto non molto diffusa o presente solo in alcune aree del Paese, deve precisarsi come quanto precede non riguardi in via esclusiva le concessioni cimiteriali a sistema di tumulazione, ma si estenda anche a quelle a sistema d’inumazione, riferendosi ai manufatti eretti in applicazione dell’art. 62 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.
Anche in questo caso, i limiti all’esumabilità che possono aversi in caso di esclusività della destinazione della sepoltura privata o di perpetuità sono parimenti altrettanto evidenti (precisandosi come non manchino situazioni in cui la concessione dell’area cimiteriale, a sistema d’inumazione, sia utilizzata, utilizzabile nel rispetto del turno decennale di rotazione, in coerente applicazione dell’art. 90, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., che, non accidentalmente, dispone come tali aree debbano essere dotate di adeguato ossario).

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Sereno Scolaro

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