Alcuni aspetti dei sepolcri privati fuori dai cimiteri – 2/3 – La tumulazione nelle cappelle private fuori dai cimiteri e loro caratteristiche e condizioni di costruzione

L’art. 102 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. prevede che, oltre all’autorizzazione considerata dall’art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m., la tumulazione nelle cappelle private fuori dai cimiteri richieda altresì uno specifico nulla-osta (per le competenze degli organi dei comuni si fa rinvio alle considerazioni fatte in proposito al precedente punto 2), conseguente all’accertamento della sussistenza del titolo di accoglimento nella cappella). Trascurando il fatto che un siffatto accertamento circa la sussistenza del titolo di accoglimento in un dato sepolcro è, per quanto implicitamente, indefettibile anche per l’accoglimento nei sepolcri privati nei cimiteri, stante la riserva posta dall’art. 93 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., si può cogliere come le cappelle private costruite (previa autorizzazione e una volta perfezionate le operazioni di collaudo) fuori dai cimiteri sono espressamente previste come erette in funzione della sola pratica funeraria della tumulazione (che si ha sia per i feretri, che per le cassette ossario, nonché per le urne cinerarie), ma non per la pratica funeraria dell’inumazione. Infatti, quest’ultima comporterebbe non la costruzione di una cappella (manufatto), ma l’impianto di un “campo”, dotato di adeguato ossario a ciò destinato (si veda, in proposito anche l’art. 90, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.).

Se l’art. 102 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. regola la fase preliminare alla costruzione delle cappelle private fuori dai cimiteri, il successivo art. 104 approfondisce, specifica con maggiore dettaglio le caratteristiche, ma altresì le condizioni, cui devono rispondere le costruzioni delle cappelle private fuori dai cimiteri.

Innanzitutto, cosa che appare in qualche modo come fisiologica, le cappelle private fuori dai cimiteri devono rispondere a tutti i requisiti prescritti per le sepolture private nei cimiteri, per cui, essendo queste cappelle finalizzabili, e finalizzate, alla sola pratica della tumulazione (cfr.: precedente punto 3), trovano applicazione le disposizioni del Capo XV D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. e, per gli aspetti costruttivi, in particolare l’art.76. Se ciò possa considerarsi fisiologico, come già osservato, di maggiore interesse appaiono le previsioni dei commi 2 e 3 del citato art. 104 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. che individuano condizioni, e vincoli, per tali costruzioni.

Oltretutto, ciò porta a considerare come la stessa autorizzazione, considerata all’art. 101 precedente, venga ad essere in qualche modo condizionata da tali condizioni, nel senso che il suo rilascio, con procedimento prescritto, possa avvenire se ed in quanto già in sede di richiesta dell’autorizzazione alla costruzione queste sussistano o, almeno, sia assunto serio e formale impegno di osservarle nel caso di rilascio dell’autorizzazione, dal ché deriva che almeno alcune condizioni, oggettive, sussistano già al momento della richiesta medesima.

Trattandosi del fatto che la costruzione, ed il suo uso (aspetto su cui si tornerà), sono consentiti alla condizione che la costruzione, una volta realizzata, sia attorniata, per un raggio di 200 m., da fondi di proprietà delle famiglie richiedenti, questa condizione deve già sussistere al momento della richiesta.

Per altro, questa condizione oggettiva, in quanto riferita a “famiglie” richiedenti, fa emergere un altro aspetto, quello dell’esclusione dall’ammissibilità della costruzione di cappelle private fuori dai cimiteri da parte di “enti”, che, al contrario, sono del tutto ammessi e previsti dall’art. 90 (e, per il loro uso, anche dall’art. 93) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., con la conseguenza che esse possono assolvere alla funzione di sepolcri familiari, o gentilizio (termine che in questi contesti, ne è sinonimo). Inoltre, ciò potrebbe portare a considerare se le cappelle private fuori dai cimiteri possano avere un carattere di sepolcro ereditario, cosa che si esclude in considerazione del fatto che, sulla base di una perfino pletorica giurisprudenza, la distinzione tra sepolcri familiari e sepolcri ereditari è del tutto netta quanto inequivoca, in particolare per quanto riguarda il diritto d’uso (cosa che porta a richiamare ancora una volta l’art.102 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.), dato che nei sepolcri familiari l’uso, e la sua “trasmissione” nel tempo, sussiste in termini di appartenenza alla famiglia, quale definita nel concorso tra il Regolamento comunale di polizia mortuaria e, eventualmente, del regolare atto di concessione, appartenenza che si colloca sul piano dei diritti della persona, costituendo diritti personali, secondo alcuni diritti personalissimi e, per questo, privi di contenuti reali (mentre diritti reali si hanno riguardo al manufatto a sistema di tumulazione così costruito).

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Sereno Scolaro

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