Alcuni aspetti dei sepolcri privati fuori dai cimiteri – 1/3 – La fattispecie e la costruzione della cappella

Se il Capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 sia rubricato “Sepolcri privati nei cimiteri”, con ciò riferendosi a tutte le “allocazioni” (chiamiamole così) cimiteriali diverse dall’inumazione in campo comune (art. 58 e, per differenziazione, anche art. 59, D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, comprendendo in queste “allocazioni” le diverse sepolture indipendentemente dalla pratica funeraria impiegata od impieganda (in buona sostanza vi rientrano le sepolture sia ad inumazione, in aree avute in concessione, sia a tumulazione, sia le cellette ossario, sia le cellette cinerarie e, per tutte le tipologie, indifferentemente che siano monoposto oppure pluriposto), il successivo Capo XXI è rubricato: “Sepolcri privati fuori dai cimiteri”, Capo che, non a caso, è posto di seguito ai Capi destinati alla “Soppressione dei cimiteri” ed ai “Reparti speciali entro i cimiteri”.

Si tratta di una previsione, in qualche modo speciale, alla luce dell’art. 340 T.U.LL.SS., R. D. 27 luglio 1934, n. 1267 e s.m., che non solo pone il divieto di “seppellire” (la virgolettatura si motiva con la pluralità di pratiche funerarie) i cadaveri in luogo diverso dal cimitero, ma altresì prevede non solo una sanzione nel caso di violazione di un tale divieto, ma anche la previsione di un “ripristino” della situazione violata (comma 3), “rispristino” che produce l’effetto di qualificare, quale norma di ordine pubblico interno, l’art. 340. Un tale divieto presenta, sostanzialmente, due eccezioni, l’una rinvenibile nel successivo art. 341 (la c.d. tumulazione privilegiata, ripresa, a livello di norma di rango secondario (regolamentare), anche all’art. 105 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), la seconda rinvenibile al comma 2 dello stesso art. 340 per il quale: “…. E’ fatta eccezione per la tumulazione di cadaveri nelle cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico, poste a una distanza dai centri abitati non minore di quella stabilita per i cimiteri. …”. A quest’eccezione fanno seguito, in termini attuativi della norma di rango primario, gli artt. 101, 102, 103 e 104 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Per quanto si tratti di istituti abbastanza rarefatti (rarefazione da cui motivazioni emergono dalla loro specificità), vi sono aspetti peculiari che meritano un qualche approfondimento o, anche solo, illustrazione.

Per la costruzione delle cappelle private fuori di cimiteri occorre l’autorizzazione del sindaco, a ciò legittimato da una preventiva deliberazione del consiglio comunale, preceduta da un parere dell’A.S.L. (fermo restando che l’onere di una prodromica ispezione tecnica (vi è qui, per quanto inespresso, un richiamo agli artt. 55 e 56 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) spetta alla persona richiedente una tale autorizzazione).

Su questa autorizzazione, in particolare attorno alle competenze degli organi dei comuni, non può evitarsi di osservare come, e ciò si ha in più evenienze, il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 appaia affetto da una certa quale “post maturità”, nel senso che esso è stato formulato, spesso mutuando disposizioni dalla fonte regolamentare pre-vigente (D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803), avendo presente le competenze degli organi dei comuni quali rinvenibili nel T.U.L.C.P., R. D. 3 marzo 1934, n. 383, senza tenere conto di come fosse già entrata in vigore (13 giugno 1990), la L. 8 giugno 1990, n. 142 “Ordinamento delle autonome locali”, di seguito abrogata, dovendosi ora fare riferimento al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m., norme che hanno “ridisegnato” le competenze degli organi dei comuni, portando all’esigenza di “leggere” le norme dell’art. 101 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 attraverso la lente delle disposizioni attualmente in vigore, ed applicabili.
Rileviamo, solamente, come la titolarità dell’organo monocratico fosse subordinata, anche dal punto di vista procedimentale, ad una deliberazione dell’organo assembleare la quale, a propria volta, richiedeva, e richiede, il parere dell’A.S.L. Si ritiene che la deliberazione consiliare sia tuttora richiesta, con riferimento all’art. 42, comma 2 lett. b), D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m., mentre per l’autorizzazione da parte dell’organo monocratico (nel caso: il sindaco) pare del tutto sostenibile una competenza dirigenziale, alla luce dell’art. 107, comma 3, lett. f), anche se l’art. 50, comma 3 possa indurre a fraintendimenti (per altro, questa stessa disposizione fa salvo quanto previsto dall’art. 107).

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Sereno Scolaro

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