Cremazione di esumati ed accertamento dell’identità del defunto

Un comune ha provveduto all’esecuzione di esumazioni ordinarie, qualche tempo dopo il decorso del turno ordinario di rotazione, rivenendo corpi che non avevano completato i processi trasformativi cadaverici. In applicazione di quanto indicato all’art. 3, comma 1, lett. g) L. 30 marzo 2001, n. 130, il comune ha provveduto a prendere contatto con i familiari aventi titolo.
In un caso, si trattava di persona defunta che aveva 4 figli, 3 dei quali hanno espresso il proprio consenso alla cremazione dei resti mortali. Il quarto, prima di provvedere nel medesimo senso, ha posto la condizione che fosse eseguito un test del DNA allo scopo di “accertare” se effettivamente si trattasse del corpo della defunta madre.
Il comune, che aveva invitato i familiari a provvedere entro il termine di 20 giorni, di fronte a questa posizione, si è chiesto come procedere.
Va detto, oltretutto, che il quarto figlio si era rivolto a legale di propria fiducia a questo fine.
Dal momento che, nel caso, non vengono sollevate questioni che potrebbero, anche latamente, interessare aspetti c.d. “di giustizia”, ma unicamente una motivazione di accertamento dell’identità della persona defunta, è possibile ipotizzare di suggerire all’avvocato di parte di comunicare, formalmente (ma ciò, oltre ad una forma scritta, non richiede particolari forme, potendo essere sufficiente una lettera, una comunicazione per posta elettronica, neppure PEC, anche solo ordinaria), che è stato avviato il procedimento avanti all’A.G.O. territorialmente competente volto ad ottenere, probabilmente attraverso un provvedimento d’urgenza (art. 700 C.P.C.), la nomina di un consulente ai fini dell’effettuazione del test richiesto.
In sostanza, l’avvocato richiedeva un provvedimento, riferibile alla volontaria giurisdizione. Una tale comunicazione metterebbe il comune nella condizione di poter adottare, in riforma del procedente, un provvedimento che differisca i termini per provvedere (senza entrare nel merito delle motivazioni di parte, ma solo considerando che l’avvenuto avviamento di un procedimento avanti all’A.G.O. ben può considerarsi legittimante un differimento dei termini). Va precisato che il comune, informato di ciò, aveva disposto il ricollocamento del feretro in campo ad inumazione.
Per quanto noto, il comune aveva chiesto precedenti pareri ad altri comuni, ricevendone indicazioni non uniformi, ad esempio quella di informazione (o, richiesta di autorizzazione …) al Procuratore della Repubblica o al Prefetto o ad entrambi.
Si tratta di indicazioni che non hanno fondamento, in quanto (per il primo) non si sollevano proprio motivazioni di giustizia, o (per il secondo) il comune opera, nella fattispecie, nell’esercizio delle proprie funzioni amministrative considerate dall’art. 13 T.U.E.L. e non certo nelle funzioni considerate al successivo art. 14 T.U.E.L.
Per non citare il principio codificato all’art. 1, comma 2 L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.
Ovviamente, essendo decorso il turno ordinario di rotazione, il ricollocamento del feretro in inumazione, la successiva esumazione, il test del DNA, gli oneri del consulente e la cremazioni non potranno che essere se non a titolo oneroso, difettando, nello specifico, ogni condizione di gratuità (leggi: onerosità per il comune).

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Sereno Scolaro

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