La durata nelle concessioni cimiteriali – 1/2

Premessa
Fin dall’art. 74 R.D. 8 giugno 1865, n. 2322 “Regolamento per l’esecuzione della Legge 20 marzo 1865 sulla Sanità pubblica” prevedeva che le inumazioni avessero luogo per un tempo non minore di dieci anni.
Il successivo art. 76 considerava l’ipotesi: “Nei cimiteri dove è ammesso il sistema di tumulazione …”, ma nulla diceva circa una qualche durata della tumulazione.
Neppure il R.D. 11 gennaio 1891, n. 42 (art. 63) sul presupposto che questo aspetto rientrasse nell’ambito del regolamento comunale di polizia mortuaria (art. 56 L. 22 dicembre 1988, n. 5849).
Si tratta di una non determinazione (nelle norme nazionali), che persiste tuttora, se si consideri come l’art. 86 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. non vada oltre al prevedere (comma 1) che Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private, a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal sindaco , ancora una volta senza nulla indicare sul momento in cui intervenga la scadenza, evidentemente perché questa, collegata alla durata, è regolata unicamente dal regolamento comunale.
Per altro il testé citato art. 86 è completato da altri commi successivi al primo, che affrontano il tema del completamento dei processi trasformativi cadaverici, così come il precedente art. 82 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., ai commi 2 e 3, si preoccupa e considera l’evenienza che i processi trasformativi cadaverici siano (possibilmente) completati.
Se ne ricava che le “sepolture” (precisando che, quando questo termine sia virgolettato, ciò è motivato dall’intenzione di considerare sia la pratica funeraria dell’inumazione, sia la pratica funeraria della tumulazione) hanno, o dovrebbero avere, la finalità di assicurare lo svolgersi dei naturali processi di trasformazione cadaverica.
Da qualche tempo (cfr., ex plurimis art. 3, comma 1, lett. h) L. 30 marzo 2001, n. 130; art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 [1], emergono fonti che, per la pratica funeraria della tumulazione, utilizzano il termine di durata 20ennale come discrimine [2].

La questione della durata nelle concessioni cimiteriali
Dal momento che la durata delle concessioni cimiteriali è aspetto che è regolato – unicamente (salvo quanto qui subito si preciserà) come materia che spetta al Regolamento comunale di polizia mortuaria, può essere importante cercare di affrontare la natura e gli effetti delle sue determinazioni.
Ma, prima, un veloce cenno sulle eccezioni. Si parte dall’art. 79 R.D. 8 giugno 1865, n. 2322, per passare all’art. 75, II periodo, R.D. 6 settembre 1874, n. 2120 (che, per altro, rinvia ai regolamenti locali), per pervenire all’art. 56 L. 22 dicembre 1888, n. 5849, fino all’art. 100 R. D. 11 gennaio 1891, n. 42 il quale prevedeva: “ Il posto per sepolture private potrà essere concesso per tempo determinato o a perpetuità . Non si formulano altri richiami normativi in quanto, nella sostanza, queste previsioni si sono conservate fino all’entrata in vigore [3] del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, il cui art. 93 [4], come ampiamente noto, ha previsto che tutte le concessioni cimiteriali – rilasciate dopo l’entrata in vigore del regolamento – siano a tempo determinato, e di durata non superiore a 99 anni.
In genere, la scelta sulle durate delle concessioni non pare avvenga sulla base di “previsioni” dei loro effetti, in particolare degli effetti che sorgeranno alla scadenza o verso il suo approssimarsi e ciò, comprensibilmente, per il fatto che non è certo facile formulare previsioni sul futuro, specie quando relativamente abbastanza lontano.
Si ritiene che, quando era ancora possibile rilasciare concessioni cimiteriali in perpetuità, lo si facesse presupponendo che ciò non avrebbe comportato effetti, magari perché la loro richiesta (la “domanda”) era ridotta e l’uso, di massa, del cimitero rispondeva a logiche di rotazione.
Ma, se si considera che questa possibilità è stata presente fino a, circa, 45 anni addietro, non si può, oggi, considerare quanto siano mutate le tipologie di “domanda” nei cimiteri, anche se nel 1975/1976 già erano evidenti l’allargarsi, spesse volte anche in misura rilevante, di logiche cimiteriali portanti ad un accumulo.
Considerazioni analoghe potrebbero farsi anche per tipologie di concessioni di cimiteriali medie o lunghe, quali quelle nel range tra i 35 e i 99 annui.
Conclusa questa nota, è possibile riprendere la questione centrale.

[1] – le due disposizioni richiamate a titolo di esempio, anche se in parte “assonanti”, considerano istituti del tutto diversi tra loro: nel primo caso, si considera solamente il decorso del tempo in relazione alla pratica funeraria (a prescindere dallo stato delle spoglie mortali), mentre nel secondo caso, questo steso decorso temporale, parimenti distinto per pratica funeraria, è posto in relazione ad fenomeni cadaverici trasformativi conservativi ; si tratta di una differenza che ha carattere sostanziale.
[2] – Intenzionalmente si evita di fare riferimenti a norme regionali, che hanno utilizzato questo termine temporale, magari anche prevedendo istituti quali l’estumulazione “per far posto ad altro feretro“, oppure prevedendo prolungamenti nella durata delle concessioni, nella misura necessaria al raggiungimento di 20 anni di tumulazione, per l’ultimo feretro.
[3] – Cioè, fino al 10 febbraio 1976 o, esprimendo il concetto in altri termini, sono rimaste operative fino al 9 febbraio 1976.
[4] – Se ne riporta il testo:
Art. 93.- Le concessioni previste dall’art. 91, rilasciate dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, sono a tempo determinato, e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente all’entrata in vigore del presente regolamento, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza dei cimiteri rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto è disposto nel seguente art. 99.
Con l’atto della concessione, il comune può imporre al concessionario determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.
Non può essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

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Sereno Scolaro

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