Non sempre, e non necessariamente, i cimiteri sono posti in aree pianeggianti (o, abbastanza tali), in quanto le condizioni dei luoghi non sempre lo consentono.
Conseguentemente, non mancano casi di cimiteri posti su declivi e nei quali diversi elementi di realizzazione sono posti in posizioni non rigidamente codificate.
Premesso che il T.U.LL.SS., R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m. nulla prevede (fortunatamente), occorre avere presente il Capo X (articoli da 54 a 57) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., con particolare attenzione agli artt. 55 e 56.
Dal momento che gran parte dei cimiteri risulta essere stata impiantata in precedenza, altre disposizioni si ritrovavano nel Titolo 10 D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, così come il § 16 (artt. 84 e ss.) del precedente R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880.
E, prima ancora, artt. 94 e 95 R.D. 25 luglio 1892, n. 448 e, ulteriormente prima, artt. 95 e 96 R.D. 11 gennaio 1891, n. 42.
Pur nella diversità, su aspetti di scarsa portata, dei predetti testi, essi possono essere ricondotti, nella loro sostanza, alle norme attuali, che si riportano, per memoria in Nota [1].
Tuttavia, si osserva come, a parte il cenno sull’orografia, nulla si dica circa l’inclinazione/pendenza del terreno.
Del resto, le condizioni dei luoghi sono tali da rendere ampiamente possibile che vi siano cimiteri “in collina” (per riprendere il titolo).
Inoltre, questi aspetti, collegati alla natura fisico-chimica del terreno, possono esporre il cimitero e fenomeni di criticità, frequentemente senza rimedi.
Mentre, in fase d’impianto, possono aversi ampie possibilità di individuare aree maggiormente adatte.
Infatti, in certe situazioni, il terreno della collina può diventare oggetto di imbibimento da parte di acque (si richiama anche il tema della profondità e direzione della falda idrica).
Questo può generare smottamenti nel terreno, che vanno ad incidere sulla staticità dei manufatti sepolcrali eretti nel cimitero.
Gli eventuali elementi distintivi delle fosse ad inumazione possono conseguentemente perdere le originarie verticalità.
E in caso di realizzazione di manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione (siano essi ipogei come epigei), i fenomeni di smottamento possono incidere sia sulla staticità dei manufatti sia, nei casi di maggiore gravità, sulla stessa funzione di conservazione (accoglimento e conservazione) dei feretri.
La staticità non garantita potrebbe esporre le persone a fattori di pericolo, portando alla necessità di precludere la fruizione di aree site in prossimità dei manufatti pericolanti o potenzialmente tali.
Ciò inciderebbe, limitandola, anche sulla frequentazione stessa del cimitero.
Per queste tipologie di manufatti occorre, pertanto, introdurre distinzioni, aventi carattere oggettivo.
[1] D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.
Art. 55.
1. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l’ubicazione, l’orografia, l’estensione dell’area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal consiglio comunale.
2. All’approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.
Art. 56.
1. La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l’amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.
2. Tale relazione deve contenere la descrizione dell’area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici.
3. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.
Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
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