Utilizzo terre e rocce da scavo: chiarimenti dal MASE

La Città Metropolitana di Roma Capitale ha posto al MASE 2 quesiti sulla corretta procedura per utilizzo di terre e rocce da scavo (rifiuto EER 170504). Di seguito la risposta:

Quesito 1: L’operazione di recupero ambientale (R10) sul rifiuto EER 170504 è ancora possibile direttamente o deve essere sempre preceduta da un’operazione di End of Waste (R5) secondo il nuovo DM 127/2024?

La Città Metropolitana ritiene che il recupero ambiente (R10) non possa più essere effettuato direttamente con il rifiuto EER 170504, ma che lo stesso debba essere sottoposto ad una preventiva operazione di recupero (R5) che ne attesti la cessazione della qualifica di rifiuto conformemente al decreto n. 127/2024;

Il Ministero, diversamente dall’interpretazione della Città Metropolitana, chiarisce che esistono due percorsi normativi distinti e paralleli:

Utilizzo come Rifiuto (secondo il DM 5/2/1998)
È possibile continuare a utilizzare il rifiuto EER 170504 per recuperi ambientali (operazione R10) seguendo le regole e le procedure semplificate del vecchio DM 5/2/1998.
In questo caso, il materiale rimane legalmente un “rifiuto” per tutta la durata dell’operazione.

Utilizzo come Prodotto (secondo il nuovo DM 127/2024)
È possibile sottoporre il rifiuto a un processo di recupero (es. R5).
Il nuovo decreto non abroga né sostituisce la prima possibilità, ma ne introduce una nuova.

Quesito 2: Per il rifiuto EER 170504, la procedura semplificata si applica solo per usi specifici (ceramica, laterizi, sottofondi)? E per produrre “aggregato recuperato” da usare in recuperi ambientali serve sempre l’autorizzazione ordinaria?

La risposta del Ministero, in conformità a quanto manifestato dalla Città Metropolitana, delinea due scenari autorizzativi:

1) Recupero diretto del rifiuto: se si vuole utilizzare il rifiuto EER 170504 per un recupero ambientale, si applica il DM 5 febbraio 1998 e si segue la procedura semplificata (artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/2006).

2) Nuovo prodotto: se si vuole produrre “aggregato recuperato” (quindi cessare la qualifica di rifiuto) da impiegare in recuperi ambientali, si deve seguire il nuovo DM 127/2024 e l’impianto deve ottenere un’autorizzazione ordinaria (art. 208 del D.lgs. 152/2006).

Il Ministero conclude che il decreto sull’End of Waste (DM 127/2024) non ha eliminato la possibilità di utilizzare le terre e rocce da scavo (EER 170504) direttamente come rifiuti nei recuperi ambientali tramite procedura semplificata.
Ha introdotto un percorso alternativo che prevede la trasformazione del rifiuto in un prodotto tramite autorizzazione ordinaria.
La scelta tra i due percorsi dipende dagli obiettivi dell’operatore e dal tipo di impianto.

Per visionare il testo cliccare su MASE interpelli

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