Ossario comune

L’art. 67 del R.P.M. così recita:
“Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell’art. 86 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L’ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico”.

Una domanda sorge spontanea: l’ossario comune puo’ essere accessibile al pubblico frequentatore dei cimiteri? all’interno le ossa devono essere riversate sfuse o contenute in nylon?

L’ossario comune, di solito, e’ un pozzo, un vano ipogeo o un blocco in mattoni, cemento armato dove gettare le ossa in modo promiscuo ed indistinto. E’la stessa struttura muraria delle sue pareti (anche se quasi mai e’ cosi’) a dover risultare impermeabile alle infiltrazioni o alle acque piovane. Spesso, purtroppo, l’ossario si trasforma, invece, in un acquitrino ristagnante.

Non necessaraimente, prima di esser riposte nell’ossario comune le ossa debbono esser racchiuse in sacchi di plastica. Cio’ non e’ richiesto dal regolamento. Anzi, ossa avvolte nel nylon potrebbero esser ancora, in qualche modo, riconducibili ad un particolare cadavere (e sue trasformazioni di stato), mentre la Legge parla di conservazione massiva senza piu’ alcun segno di riconoscimento.

Di solito all’atto dell’esumazione/estumulazione si usano invoucri provvisori di plastica per una prima cernita tra le ossa non richieste e quelle, invece, da riporre in cassetta ossario (Art. 36 comma 2 DPR 28/90) per una nuova tumulazione o per il trasporto ad altro luogo che non sia il crematorio, altrimenti sarebbe sufficiente un contenitore di materiale facilmente combustibile.

L’ossame deve esser celato alla vista del pubblico, ma il punto fisico in cui si trova l’ossario puo’ esser tranquillamente segnalato con un cartello, un’indicazione, una croce….

Sulla botola dell’ossario e’ possibile collocare fiori, oggetti votivi per il legittimo esercizio delle pratiche di pietas e devozione.

L’ossario e’, alla fine, una sepoltura collettiva: dopo tutto e’ pur sempre una tomba, ancorche’ anonima, ed il nostro ordinamento di polizia mortuaria consente sempre gesti di pieta’ e venerazione verso i defunti assimilabili al diritto secondario di sepolcro.

Sulla botola dell’ossario (si pensi ad un sacrario di guerra) potrebbe esser officiata anche la Santa Messa.

L’importante e’ non intralciare le operazioni cimiteriali di apertura e chiusura delle botola per l’immissione di nuove ossa.

L’ingresso all’area dove e’ collocato l’ossario potrebbe esser inibita ai visitatori durante l’esecuzione di operazioni cimiteriali o se ci sono seri pericoli per la loro incolumita’ (cedimento della volta, rischio di cadute….).

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Carlo Ballotta

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53 thoughts on “Ossario comune

  1. Art. 64 DPR 10 settembre 1990 n. 285. Ogni cimitero deve esser munito di camera mortuaria predisposta per accogliere feretri in transito o ivi temporaneamente “parcheggiati” perchè in attesa di nuova sistemazione.
    L’ossario comune non è idoneo a tale scopo principalmente per ragioni di spazio, anche se a volte lo stesso ossario comune è ricavato in un vano ipogeo della camera mortuaria.

    In alternativa i feretri, se adeguatamente confezionati ex Art. 88 DPR 285/1990 possono esser ospitati entro loculi vuoti.

  2. Volevo sapere se presso l’ossario comune (causa opere di manutenzione) sia possibile collocare per breve tempo dei feretri, o se, necessariamente devono essere sistemati in nuovi loculi.

  3. Un’altra soluzione potrebbe esser la consultazione dei registri cimiteriali, in quanto trattasi di informazioni di pubblico dominio. Il limite della privacy scatterebbe solo quando in detti registri fossero conservati anche dati sensibili, come appunto la causa di morte che ai sensi dell’Art. 103 Regio Decreto 1265/1934 deve rimanere segreta.

  4. Salve
    Un informazione nel cimitero Verano, si trovava la salma del mio Bisnonno deceduto nel 1958 vorrei sapere: Come posso rintracciare il luogo esatto dove dovrebbe essere ancora sepolta la salma?A chi mi dovrei rivolgere prima che la salma venga messa nell’ossari comunale?
    E se nelle eventualità la salma è già stata messa nell’ossario vi sono dei documenti del Verano che ve lo attestino? se si dove dovrei andare per richiederli?

  5. Con ogni probabilità Lei troverà un manufatto epigeo o ipogeo (stanza sotterranea oppure blocco murario sul piano di campagna) dove le ossa sono state sversate in forma promiscua ed indistinta e non sono più rintracciabili. Nell’ossario comune è vietato immettere cassette di zinco o altri sistemi (esempio: sacchi di plastica) che possano consentire di risalire al defunto le cui ossa sono state ivi sparse.

  6. A ME è STATO DETTO CHE MIA NONNA DEL 1880 SEPOLTA NEL 1957 STA NELL’OSSARIO DEL VERANO DI ROMA ORDINE 2 RIQUADRO 18 FILA 3 CHE VUOL DIRE CHE QUANDO ANDRO’ LI TROVERO’ UNA COSA COMUNE DI RESTI O OGNUNO HA UNA CASSETTINA DI ZINCO DOVE RIPOSANO LE CENERI?

  7. Bisogna, innanzi tutto chiarire la definizione di “resti mortali” i quali potrebbero esser semplice ossame ammassato in cripta oppure esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo di cui all’Art. 3 comma 1 lettera b) DPR 15 lyglio 2003 n. 254.

    Se si tratta di sole ossa si segue questa procedura: il loro trasporto ex Art. 36 DPR 10 settembre 1990 n. 285 non è soggetto a nessuna misura precauzionale richiesta, invece, per il trasporto di cadavere o esiti da fenomeno cadvaerico di tipo trasformativo conservativo in quanto non sussiste il rischio di percolazioni ammorbannti.

    L’ossario comune deve seguire le norme previste dall’art. 67 del DPR 285/90 (Art. 67 – 1. Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell’art. 86 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L’ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.). Laddove l’ossario comune sia insufficiente può essere previsto: a)altro manufatto nel cimitero; b)il trasferimento di parte delle ossa in altro ossario sito in cimitero diverso dello stesso comune. Si consiglia di valutare anche la soluzione di cremazione delle ossa (collocate ad es. in cassa di cartone o di altro materiale facilmente combustibile) e avviate a crematorio. Quest’ultima ipotesi è prevista esplicitamente dal paragrafo 6 della circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della sanità. Occorre una disposizione del sindaco, secondo altri commentatori, invece, basterebbe un semplice atto dirigenziale di cui all’Art. 107 comma 3 Decreto Legislativo n.267/2000.

    La cassetta di zinco di cui all’Art. 36 DPR n.285/1990 si renderebbe necessaria solo per una sepoltura dedicata (sostanzialmente una tumulazione) solo quando le ossa fossero identificabili.

    Dello spostamento massivo andrà fatta menzione nei registri cimiteriali di cui all’Art. 52 DPR 10 settembre 1990 n. 285.

    Con ogni probabilità la collocazione delle ossa in cripta ricavata da vano ipogeo nel pavimento della chiesa è avvenuta quanto ciò ancora era permesso (sostanzialmente e con notevoli differenziazioni temporali quando vigeva la legislazione preunitaria, il primo regolmaento nazionale di polizia mortuaria è il il RD 11/1/1889, n. 42.

    La soluzione più ragionevole è riferirsi all’art. 5 del DPR 285/90 (tra l’altro consentendo di datare così i resti rinvenuti). I resti vanno poi sepolti nell’ossario comune, a meno che non possano essere identificati e ricorrano le condizioni per una loro ri-tumulazione nella cripta in chiesa (previo ricorso alla procedura ex art. 105 DPR 285/90).

  8. Desidero conoscere la procedura per il trasporto di resti mortali dall’ossario di una chiesa all’ossario comune del cimitero. Grazie!

  9. Come recita l’Art.36 del DPR 285/90, confermato anche dal paragrafo 8 della Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24, il trasporto di ossa umane, pur essendo, in qualità di trasporto funebre, sempre soggetto al regime autorizzatorio, di cui agli Artt. 24, 27, 28,29, non è sottoposto alle misure igieniche precauzionali stabilite per il trasporto delle salme e dei cadaveri.

    L’ossame, possibilmente “sciolto”, anche se avolte qualche fibra organica tende, come accade per i tendini, tende a conservarsi) deve esser raccolto in cassettina metallica (obbligatoriamente di zinco) dallo spessore di millimetri 0,660, chiusa con saldatura e recante gli estremi anagrafici del de cuius, in quanto tutto il materiale biologico umano che abbia acquisito lo Jus Sepulchri (= dignità ad esser sepolto in camposanto) deve sempre esser riconoscibile.

    Non è chiaro perché il legislatore, forse per analogia con altre pratiche funerarie disciplinate dal DPR 285/90, abbia imposto proprio l’uso dello zinco e non di altro materiale non facilmente deperibile, come ad esempio altri metalli o la plastica.

    L’industria degli articoli mortuari si è orientata sull’impiego sistematico dello zinco perché quest’ultimo offre un’ottima tenuta ai liquidi cadaverici fortemente acidi e può esser lavorato in laminati sottilissimi, ma per le ossa il rischio biologico dovuto alle infezioni provocate dal percolato cadaverico è pressoché nullo.

    Per resti ossei provenienti da rinvenimento, per i quali non sia possibile alcuna identificazione, la cassetta dovrà riportare l’indicazione del luogo e della data del ritrovamento.

    In tale caso sepoltura (tumulazione in celletta ossario, loculo, cappella gentilizia, sepolcro privato posto fuori del cimitero) e trasporto saranno sempre subordinati alle procedure indicate dagli Artt. 5 e 6 comma 2 del regolamento nazionale di polizia mortuaria.

    La legge italiana prevede sempre che ogni trasporto funebre (di salme, cadaveri, semplice ossame oppure inconsunti cimiteriali) sia sempre ben definito nella sua specificità attraverso i dati personali del de cuius (quando, naturalmente, l’individuazione sia possibile).

    Non è consentito, magari per un estremo e vezzoso desiderio di privacy omettere le generalità.

    Più attento e delicato su quest’aspetto dell’intima riservatezza sembra il regolamento regionale lombardo n.6 del 27 ottobre 2004 quando, con l’Art.17, consente, su esplicita volontà del de cuius, di omettere nome, cognome, data di nascita e morte dal cippo distintivo della sepoltura.

    Solo per il trasferimento dall’ossario comune alla volta del crematorio le ossa da calcinare vengono movimentate in forma promiscua, siccome già si trovavano in questo stato, quando erano conservate nel manufatto adibito ad ossario comune, e non sarebbe più possibile, anche con laboriose ricerche, ricostruire i singoli percorsi che hanno portato quelle ossa alle sepoltura in uno spazio comune ed indistinto come, appunto, l’ossario comune.

    Ogni cassettina deve contenere i resti ossei di uno ed un solo defunto, sono, però, consentiti ossarini dotati di due o più scomparti, ben separati tra loro, in cui racchiudere le mortales esxuviae di diversi corpi, sempre in modo che esse siano separate le une della altre, secondo il criterio di appartenenza di questo o quel morto.

    La cassetta ossario, così come accade per le urne cinerarie, deve esser sigillata, per evitare la fuoriuscita accidentale delle ossa o il loro trafugamento per scopi illeciti non contemplati dalla legge.

    Le ossa, in effetti, possono uscire dal recinto cimiteriale per essere cremate o traslate verso nuova sepoltura, solo su esplicita richiesta dei direttori delle sale anatomiche possono esser consegnate, a fini scientifici, agli istituti universitari.

    In nessun altro frangente è ammessa l’asportazione di ossa dai campisanti, mentre è vietato, per ovvi motivi di pietà, il loro commercio (Artt.43 DPR 285/90).

    La saldatura della cassetta non è predisposta per trattenere i miasmi cadaverici, come, invece, prescrive l’Art.30 a proposito della chiusura dei cofani di zinco nei feretri destinati a tumulazione, trasporto di infetti, trasporto internazionale oppure trasporto nazionale, ma oltre i 100 Km.

    Essa, allora, non deve, obbligatoriamente, estendersi, senza soluzione di continuità, lungo il labbro perimetrale di giuntura tra coperchio e contenitore stesso, bastano, pertanto, anche solo alcuni punti di saldatura, ben distribuiti lungo il perimetro, e tali da stabilizzare l’unione tra i due elementi, così da render evidenti eventuali segni di effrazione o forzatura.

    Sono, quindi, da rigettare, in quanto completamente infondate, certe ipotesi fantasiose secondo cui bisognerebbe lasciare varchi nella brasatura per permettere lo sfogo di non ben precisati gas putrefattivi rilasciati, per lungo tempo, anche dalle ossa.

    Le ossa possono presentare cattivi odori residui perchè sono state a contatto con i liquami della putrefazione, ma in quanto tali, non possono più produrre né fluidi né composti aeriformi post mortali, anzi, nel corso degli anni, per effetto della decalcificazione, tendono a sfarinarsi, secondo il tragico monito biblico, in una polvere bianca e finissima.

    Quando, invece, le ossa fossero ancora avvolte, anche se parzialmente, da tessuti organici si ricadrebbe nella fattispecie dell’esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo, per la quale si deve seguire un ben diverso e più complesso iter i cui passaggi sono stati esplicati dal Ministero della Salute con Risoluzione n. DGPREV IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23.03.2004.

    Per la collocazione delle cassette ossario le norme sono semplici, esse, infatti ex paragrafo 13 Circ.Min. n.24/1993 possono esser tumulate in un loculo adibito a sepoltura di feretro oppure in apposita celletta, anche ipogea.

    Non possono, invece, assolutamente esser interrate (nel senso di inumate a diretto contatto con il terreno).

    Presso alcune regioni italiane o culture (si pensi al cristianesimo ortodosso molto diffuso tra le popolazioni dell’Est Europa) è tradizione lavare, detergere o profumare le ossa con balsami e profumi prima della loro definitiva sistemazione.

    Le ossa, poi, se interpretiamo in via evolutiva il D.M. 1 luglio 2002 possono esser cremate non solo su disposizione del sindaco ex Circ.Min. n.10/1998 (sarebbe una cremazione massiva e spersonalizzata di ossame già abbandonato nell’ossario comune), ma anche su istanza di parte dei singoli cittadini, magari per far uscire le risultanti ceneri dal circuito cimiteriale (operazione altrimenti non possibile) attraverso l’istituto dell’affido famigliare ex DPR 24 febbraio 2004.

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