Col TUIR si trasforma la deduzione in detrazione d’imposta – 3/4

L'articolo è parte 3 di 3 nella serie Detrazione spese funebri
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Con il D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, entrato in vigore dal 1988) la disciplina è stata riordinata.
La spesa funebre è passata da onere deducibile a onere detraibile dall’imposta.
L’art. 15, comma 1 (all’epoca art. 13-bis) elenca le spese detraibili, tra cui alla lettera d) “le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell’articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati”.
Dunque il TUIR confermò il vincolo di parentela (inclusi gli affidati e affiliati) e fissò un tetto massimo di spesa detraibile pari a 1.000.000 di lire per decesso.
Contestualmente, cambiò la natura del beneficio: non più deduzione dal reddito, ma detrazione dall’imposta lorda di una percentuale dell’onere.
Inizialmente tale aliquota detraibile era superiore all’attuale (ad es. nel 1986 era fissata al 22% e negli anni ’90 salì fino al 27% per certi oneri), per poi essere ricondotta al 19% a partire dai primi anni 2000 (come si vedrà oltre).
In questa fase, comunque, la normativa di dettaglio restò invariata: solo i familiari indicati nell’art. 433 c.c. (e soggetti equiparati) davano diritto alla detrazione, e il limite di spesa agevolabile rimase quello – aggiornato – di 1 milione di lire per ciascun funerale.
Si noti che il limite di 1.000.000 di lire introdotto nel TUIR rappresentava di fatto un aggiornamento rispetto alle originarie 500.000 lire del 1974.
L’incremento teneva conto sia dell’inflazione maturata, sia del passaggio da deduzione a detrazione – quest’ultima, essendo percentuale, avrebbe altrimenti comportato un minor risparmio d’imposta per i contribuenti più abbienti.

1998-1999 – Aumento del tetto a 3.000.000 di lire

Per oltre un decennio il massimale di 1 milione di lire non subì modifiche, finché – a fine anni ’90 – il legislatore intervenne per aggiornarlo.
La Legge 23 dicembre 1999 n. 488 (Finanziaria 2000), all’art. 6 comma 1, lett. f), ha elevato il limite detraibile da 1.000.000 a 3.000.000 di lire per decesso
In particolare, fu modificato il testo dell’art. 13-bis, comma 1, lett. d) TUIR, sostituendo le parole “1 milione di lire” con “3 milioni di lire”.
L’innalzamento si applicò già a partire dal periodo d’imposta 1999, triplicando di fatto l’importo massimo sul quale calcolare la detrazione.
Va evidenziato che tale importo era, come in precedenza, complessivo per funerale (non per contribuente):
se più familiari dividevano la spesa, il tetto di 3 milioni si riferiva comunque all’evento luttuoso (concetto poi mantenuto nelle norme successive).
Durante gli anni ’90 vi furono anche ritocchi all’aliquota di detraibilità:
ad esempio, dal 1993 fu portata al 27% per molti oneri, per poi essere gradualmente ridotta nei decenni seguenti.
Queste variazioni percentuali però incidevano su tutte le spese detraibili ex art. 15 TUIR (non solo funerali) e furono misure temporanee per esigenze di bilancio statale.
Al netto di ciò, la struttura fondamentale della detrazione spese funebri rimase invariata fino ai cambiamenti degli anni 2000: importo massimo espresso in lire (3 milioni) e requisito del vincolo di parentela secondo art. 433 c.c.

Conversione in euro del tetto di detrazione per funerale

Con l’adozione dell’Euro (1º gennaio 2002) tutti i riferimenti monetari nelle norme fiscali furono convertiti nella nuova valuta.
Il limite di 3.000.000 di lire venne corrispondentemente tradotto in € 1.549,37 (in base al tasso di conversione Lire/Euro).
Tale valore, non essendo un numero tondo, rimase in vigore per alcuni anni senza arrotondamenti normativi, ancora accompagnato dalla percentuale di detraibilità del 19% (aliquota alla quale si erano ricondotti gli oneri detraibili comuni a partire dal 2002).
In altri termini, fino al 2015 la detrazione spettante per un funerale era pari al 19% della spesa sostenuta fino a € 1.549,37, con un risparmio d’imposta massimo di circa € 294, e solo se il defunto rientrava tra i familiari fiscalmente rilevanti.
In questo periodo l’amministrazione finanziaria consolidò i chiarimenti già espressi in precedenza.
Ad esempio, le istruzioni ministeriali e le circolari dell’Agenzia delle Entrate ribadirono che sono ammesse al beneficio tutte le spese connesse al funerale (onoranze, trasporto, sepoltura, diritti cimiteriali, ecc.), mentre non lo sono le spese sostenute in anticipo o per eventi futuri (confermando la Ris. 944/1976).
Inoltre, fu confermato che la detrazione spetta al soggetto che effettivamente sostiene il costo.
Qualora la fattura sia intestata a una sola persona ma l’onere sia ripartito, occorre annotare sulla stessa fattura una dichiarazione circa la quota pagata da ciascuno, firmata dall’intestatario, per permettere a ogni contribuente di detrarre la propria parte.
Queste indicazioni, già emanate negli anni ’70, vengono tuttora richiamate nelle circolari annuali dell’Agenzia (es. Circ. 7/E 2018 e succ.) e nelle istruzioni dei modelli 730.

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