Un ulteriore intervento sulla materia è presente nella Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019).
Pur non modificando l’art. 15, comma 1, lett. d) TUIR in sé, questa legge introduce due condizioni generali che incidono anche sulle spese funebri (in vigore dal 1º gennaio 2020):
• Pagamenti tracciabili obbligatori:
per poter fruire della detrazione del 19%, il pagamento delle spese deve avvenire con metodi tracciabili (bonifico, carta di credito/debito, assegno, ecc.), come disposto dall’art. 1, commi 679-680 L.160/2019.
Sono escluse da questo obbligo solo poche categorie (principalmente le spese mediche presso strutture pubbliche o convenzionate).
Le spese funebri non rientrano tra le eccezioni, per cui dal 2020 il pagamento in contanti di un funerale rende la spesa non detraibile.
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti nella Circolare 7/E del 25/06/2020, confermando ad esempio che fa fede l’annotazione in fattura della modalità di pagamento tracciata o, in mancanza, la ricevuta del POS/bonifico da conservare.
• Riduzione della detrazione per redditi elevati:
è stato introdotto il nuovo comma 3-bis all’art. 15 TUIR che rimodula il beneficio in base al reddito.
In particolare, dal periodo d’imposta 2020 la detrazione spetta interamente solo ai contribuenti con reddito complessivo fino a € 120.000.
Oltre tale soglia, la percentuale effettiva di detrazione decresce progressivamente, fino ad annullarsi al raggiungimento di € 240.000 di reddito.
La formula di riduzione (ex art. 15, c.3-bis TUIR) è lineare: per un reddito R sopra 120mila, la detrazione è riconosciuta in proporzione a (240.000 – R) / 120.000.
Ad esempio, un contribuente con reddito di € 180.000 avrà diritto al 50% della detrazione spettante (perché (240.000–180.000)/120.000 = 0,5), mentre oltre € 240.000 non spetta alcun importo.
Questa limitazione si applica a tutte le spese detraibili al 19%, incluse quelle funebri, e mira a ridurre i benefici fiscali per i redditi più alti.
Le istruzioni dell’Agenzia (Quadro E, righi E8-E10) avvertono i contribuenti di tale calcolo e lo effettuano automaticamente nel modello 730 in base al reddito dichiarato.
In sintesi, dal 2020 la detrazione per spese funebri rimane del 19% su massimo € 1.550, ma non è più “uguale per tutti”.
Chi ha redditi elevati ne vede compressa o azzerata la fruizione e, in ogni caso, è indispensabile che il pagamento avvenga con strumenti tracciabili per poterla indicare in dichiarazione.
2024-2025 – Nuovi limiti per i redditi più alti (art. 16-ter TUIR)
Da ultimo, si segnala una recente innovazione introdotta con la Legge di Bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024 n. 207), che potrebbe incidere (indirettamente) anche sulle detrazioni per spese funebri.
La legge ha inserito nel TUIR il nuovo art. 16-ter “Riordino delle detrazioni”.
Esso stabilisce che, per contribuenti con reddito complessivo superiore a € 75.000, le detrazioni IRPEF per oneri (comprese quelle ex art. 15, quindi anche le spese funebri) sono ammesse solo fino a un importo massimo annuale, calcolato moltiplicando una base fissa per un coefficiente legato al numero di figli a carico.
In pratica si impone un tetto globale alle detrazioni spettanti ai redditi molto alti, modulato in funzione della composizione familiare (favorendo chi ha figli).
Questa novità – in vigore dall’anno d’imposta 2025 – si aggiunge alle regole esistenti.
Il singolo funerale resta detraibile al 19% su € 1.550, ma i soggetti con reddito >75.000 potrebbero non sfruttare interamente tale detrazione, se raggiungono il plafond di detraibilità complessiva previsto dalla norma.
Si tratta quindi di un ulteriore meccanismo di contenimento delle agevolazioni fiscali per i contribuenti più facoltosi.
Ad esempio, un contribuente senza figli con reddito di € 100.000 annui, secondo il nuovo art. 16-ter, avrà un tetto totale di detrazioni pari a circa € 1.910 – importo fittizio a scopo illustrativo – oltre il quale eventuali ulteriori oneri detraibili non producono beneficio.
In tal caso, se egli avesse già altre detrazioni per € 1.910, le spese funebri aggiuntive non potrebbero essere recuperate.
Questo per evidenziare la potenziale incidenza della norma, fermo restando che il meccanismo esatto dipende dalla tabella dei coefficienti per figli a carico definita nella legge.
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