Il bonus detrazione IRPEF per le spese funebri: storia di come fu istituito (1974) – 1/4

L'articolo è parte 1 di 1 nella serie Detrazione spese funebri

Introduzione e quadro generale

La normativa fiscale italiana prevede da molti anni un’agevolazione IRPEF per le spese funebri, consistente in una detrazione d’imposta (attualmente al 19%) calcolata su un importo massimo di € 1.550 per ciascun decesso.
Tale beneficio è fruibile dal soggetto che sostiene la spesa (anche suddivisa tra più persone) ed è oggi riconosciuto indipendentemente dal rapporto di parentela con il defunto.
Questo e i prossimi articoli ricostruiscono in ordine cronologico i principali passaggi normativi – dalle origini negli anni ’70 sino alle ultime modifiche – evidenziando l’evoluzione del tetto massimo detraibile, delle condizioni di calcolo e dei beneficiari.

Vengono inoltre citate le fonti legislative (DPR, leggi finanziarie, ecc.) e i documenti di prassi dell’amministrazione finanziaria (circolari, risoluzioni, interpelli) che hanno chiarito l’applicazione della detrazione.

Introduzione della deduzione per spese funebri (1974)

La detrazione (all’epoca concepita come deduzione dal reddito) fu introdotta con la riforma tributaria del 1973.
L’art. 10, comma 1, lett. f) del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 – istitutivo dell’IRPEF – prevedeva che dal reddito complessivo fossero deducibili “le spese funebri per un importo non superiore a lire 500.000”.
Questa deducibilità era limitata ai funerali di soggetti verso i quali il contribuente aveva obblighi di mantenimento per legge (riferimento implicito all’art. 433 c.c., ossia coniuge, figli, genitori, affini etc.).
In sintesi, dal 1974 il contribuente poteva sottrarre dal proprio reddito fino a 500 mila lire di spese funebri per i familiari a carico.

Sin da subito la prassi ministeriale intervenne a definire l’ambito di applicazione:
con la Risoluzione n. 944 del 28/07/1976 il Ministero delle Finanze chiarì che le spese devono rispondere a un criterio di attualità rispetto all’evento luttuoso, escludendo pertanto i costi sostenuti anticipatamente “in previsione di future onoranze funebri” (ad es. l’acquisto di un loculo prima della morte).
Inoltre, la Circolare Min. Finanze n. 26 del 25/05/1979 (prot. 9/1771) precisò le modalità di ripartizione della detrazione tra più contribuenti:
se più persone pagano congiuntamente un funerale, ognuna può detrarre la propria quota a condizione che sul documento di spesa (fattura/ricevuta) sia annotata una dichiarazione di ripartizione, sottoscritta dall’intestatario del documento.
Tale principio – originato negli anni ’70 – è rimasto vigente ed è ribadito ancora oggi dall’Agenzia delle Entrate.

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