Gela: ordinanza della Capitaneria di porto sulla dispersione ceneri umane in tratto di mare

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Gela ha emanato un’ordinanza che disciplina la dispersione di ceneri funebri in mare.
Ritenendo necessario ed opportuno disciplinarne le modalità nel rispetto delle volontà del defunto, compatibilmente con la necessità di tutela ambientale e sanitaria, nonché con quelle relative ai tradizionali usi pubblici del mare correlati alla pesca, al turismo, al commercio e agli altri interessi frutto dell’evoluzione socio economia, ha reso noto che negli specchi acquei antistanti il Compartimento di Gela è consentita la dispersione delle ceneri funebri in mare.
Ciò previa acquisizione dell’autorizzazione rilasciata dall’ufficiale di stato civile del Comune competente sul territorio ove avviene la dispersione, in conformità alle prescrizioni della Legge 30 marzo 2001 n° 130 e a quelle della Legge regionale n. 18 in data 17 agosto 2010.

E conseguentemente ha emanato la seguente ordinanza.

Art. 1 – Distanze minime dalla costa e da manufatti

È vietata la dispersione di ceneri funebri in assenza della prescritta autorizzazione di cui al “Rende Noto”. La dispersione è, comunque vietata ad una distanza inferiore ai 100 metri dalla costa, nelle zone interdette da apposita ordinanza, dagli impianti e/o strutture, dai corridoi di entrata e uscita dei porti, dalle foci dei fiumi, dalle boe di perimetrazione degli impianti di maricolture e da qualsiasi manufatto o natante in mare.

Art. 2 – Obbligo di avviso

È fatto obbligo, almeno 5 giorni lavorativi antecedenti, di inoltrare apposita nota a questa Autorità Marittima, la data, l’ora e il luogo in cui avverrà la dispersione delle ceneri, allegando alla predetta comunicazione copia dell’autorizzazione rilasciata dall’Ufficiale di Stato civile competente.

Art. 3 – Comunicazione unità assistente

L’interessato dovrà preventivamente informare dell’uscita in mare per la dispersione ceneri la Capitaneria di Porto di Gela via telefono (0933917755) e/o tramite VHF Canale 16, comunicando ora e luogo dell’attività, gli estremi dell’autorizzazione ed indicando l’unità utilizzata allo scopo.
Il termine delle operazioni di dispersione dovrà essere comunicato al medesimo Ufficio.

Art. 4 – Disposizioni finali e sanzioni

I trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti, qualora il fatto non costituisca più grave o diverso reato ovvero illecito amministrativo, dall’art. 1164 del Codice della Navigazione, nonché dell’art. 53 del D.Lgs. 171 del 18.07.2005, dall’ art. 650 C.P e ss.mm.ii.

2 thoughts on “Gela: ordinanza della Capitaneria di porto sulla dispersione ceneri umane in tratto di mare

  1. Buongiorno.
    Dal vostro commento si evince, se non vado errato, che l’autorizzazione deve essere dell’Ufficiale di stato Civile competente sul territorio ove avviene la dispersione.
    Per quanto risulta dalle mie informazioni, ma vi scrivo per avere una conferma se nel caso sia un mio errore, la competenza è solamente dell’Ufficiale di stato Civile del territorio ove è avvenuto il decesso.
    Non ha quindi competenza l’Ufficiale di Stato Civile del territorio ove avverrà la dispersione. Questo è anche quanto stato dichiarato nel recente convegno degli Ufficiali di stato Civile avvenuto a Fidenza.
    In effetti l’ordinanza nell’art. 2 parla solamente di Ufficiale di Stato Civile competente ma non aggiunge il termine che possa riferirsi al territorio di dispersione.
    Sicuramente un vostro chiarimento aiuterebbe molto a comprendere ciò che deve essere fatto.
    Grazie, cordiali saluti

    1. x Invernici
      Mentre la L. 130/2001 specifica che l’autorizzazione alla cremazione è competenza dell’ufficiale di stato civile, nulla dice in merito alla competenza territoriale dell’ufficiale di stato civile che autorizza la dispersione.
      Diverse regioni hanno legiferato in materia attribuendo la competenza (sbagliando, essendo questa legislazione esclusiva dello Stato) ora all’ufficiale di stato civile del comune di residenza, ora all’ufficiale di stato civile del luogo di decesso e poi questi deve avvisare quello di effettuazione della dispersione.
      In altri casi si è seguito quanto stabilito dal TAR Toscana, sez. II, con sentenza n. 2583/2009 del 2 dicembre 2009 (veda il testo in area Sentenze) che ha chiarito come l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri sia propria dell’Ufficiale di Stato Civile del Comune nel quale si attua la dispersione stessa.
      In assenza di norma regionale che dica il contrario (che vale, se non è stata impugnata) e pure in assenza di specificazione nel regolamento comunale di polizia mortuaria, si ritiene che sia da seguire l’indicazione del TAR Toscana.
      Si precisa che la notizia riportata è stata acquisita da https://www.corrieredigela.com/servizi-settimanali/10-attualita/5398-capitaneria-disciplina-della-dispersione-di-ceneri-funebri-in-mare.html, e a quanto pare in quel territorio (Gela) è l’ufficiale di stato civile del comune ove avviene la dispersione che lo autorizza.

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