- Il bonus detrazione IRPEF per le spese funebri: storia di come fu istituito (1974) – 1/4
- Tentativi di riduzione del beneficio (franchigia e tetto cumulativo) ed estensione beneficiari – 2/4
- Col TUIR si trasforma la deduzione in detrazione d’imposta – 3/4
- Obbligo di tracciabilità e detrazione modulata al reddito – 4/4
Nel contesto della crisi economica e degli obiettivi di bilancio, il legislatore introdusse per breve tempo misure restrittive sulle detrazioni per oneri (incluse quelle funebri).
La Legge di Stabilità 2013 (L. 228/2012) prevedeva una “franchigia” di € 250 sulle spese detraibili per i contribuenti con reddito complessivo superiore a € 15.000, nonché un tetto massimo di € 3.000 annui alle detrazioni onnicomprensive per oneri personali.
In pratica, dal 2013 un contribuente oltre la soglia di reddito avrebbe potuto detrarre le spese funebri solo per la parte eccedente € 250, e comunque le sue detrazioni 19% complessive (spese mediche, funebri, interessi mutuo, ecc.) non avrebbero superato un certo importo.
Questa novità rendeva meno conveniente chiedere fattura per i funerali a redditi medio-alti, come sottolineato dagli operatori del settore.
Tali misure, tuttavia, sono state di fatto superate già dall’anno successivo.
La Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013) modificò l’approccio: stabilì che, in mancanza di una riforma organica delle detrazioni, l’aliquota di detraibilità sarebbe stata ridotta (18% per il 2013 e 17% dal 2014).
Di fatto questa clausola di salvaguardia non è mai entrata a regime pienamente, poiché il governo successivo intervenne nuovamente.
Già con il D.L. 31/08/2013 n. 102 furono sospese le franchigie, e la Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) abrogò definitivamente tali tagli programmati.
In sintesi, le restrizioni introdotte nel 2013 sono rimaste transitorie: dal 2014 in poi la detrazione per spese funebri è tornata applicabile integralmente al 19% del suo importo massimo, indipendentemente dal reddito (fino alle riforme che seguiranno nel 2020).
Si segnala che l’unico effetto duraturo di quel periodo è stato l’innalzamento – dal 2013 – delle detrazioni d’imposta per carichi di famiglia, finanziato proprio attraverso la prevista razionalizzazione degli oneri detraibili.
La disciplina specifica delle spese funebri, invece, fu ripristinata senza franchigie già dal 2014.
Estensione ai non parenti e arrotondamento del limite (€ 1.550)
Una svolta significativa è avvenuta con la Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015).
Tale legge, all’art.1 commi 954-955, ha modificato la lettera d) del comma 1 art. 15 TUIR su due fronti fondamentali:
• Eliminazione del vincolo di parentela: è stato soppresso il riferimento alle “persone indicate nell’art. 433 c.c. e affidati o affiliati”.
Di conseguenza, dal periodo d’imposta 2015 la detrazione spetta per le spese funebri relative a chiunque sia deceduto, a prescindere da legami familiari.
Si tratta di un’estensione importante della platea dei beneficiari: ad esempio, oggi si può detrarre il funerale di un amico o di un vicino, cosa prima non consentita.
La relazione illustrativa evidenziò che così si semplificava la gestione dei dati per il 730 precompilato (evitando di dover verificare la parentela del defunto) e che l’impatto sul gettito sarebbe stato minimo, dato che già la normativa precedente copriva la gran parte dei casi (coniuge, figli, genitori, suoceri, fratelli, etc.).
• Aumento (simbolico) del limite di spesa: contestualmente, l’importo massimo su cui calcolare la detrazione è stato arrotondato da € 1.549,37 a € 1.550 per decesso.
Questa variazione di soli 0,63 euro ha una portata pratica trascurabile, ma ha il merito di rendere più leggibile la norma (valore tondo).
D’ora in avanti il tetto è fissato in € 1.550 e così risulta nel testo vigente dell’art. 15, comma 1, lett. d) TUIR.
Le modifiche introdotte dalla L.208/2015 si applicano dalle dichiarazioni dei redditi 2016 sui redditi 2015.
L’Agenzia delle Entrate ha recepito subito queste novità nelle proprie istruzioni e circolari.
Ad esempio, la Circolare 3/E del 02/03/2016 e le FAQ pubblicate online chiarirono che, a regime, “la detrazione spetta per la morte di qualunque persona, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela”.
Di conseguenza, dal 2016 in poi sulle fatture funebri non è più necessario indicare il grado di parentela del defunto, e le imprese di pompe funebri sono tenute a inviare all’Anagrafe Tributaria i dati di tutte le spese funebri detraibili, riferite ciascuna al codice fiscale del soggetto che le ha sostenute (Provv. Ag. Entrate 14/01/2016 e D.M. 13/01/2016 sulla comunicazione delle spese funebri per il 730 precompilato).
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