in natura

Dispersione delle ceneri in natura

È già operativa in poche regioni, per effetto di apposite riforme a livello locale sulla polizia mortuaria e può avvenire solo previa autorizzazione dell’Ufficiale di stato civile, nei luoghi previsti dall’art. 3, comma 1 L. 130/2001 e cioé:

fuori dai centri abitati (così come individuati dal Decreto Legislativo 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”), sul terreno o nell’aria in acqua (in mare, nei laghi, nei corsi d’acqua).

Se la dispersione avviene in un terreno d’altri, occorre l’autorizzazione del proprietario che deve darla senza che vi sia lucro.

La dispersione non autorizzata, o attuata in modo difforme rispetto alla volontà del de cuius costituisce reato ai sensi dell’art. 411 Codice Penale.

Terminata la sua precipua funzione di contenitore e trasporto non è chiaro quale debba esser la destinazione dell’urna ormai svuotata, alcuni commentatori la parificherebbero a rifiuto cimiteriale (forse con un’interpretazione molto rigida del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254), altri invece, fanno notare come per la dispersione in natura l’urna non rientri per nulla nel ciclo dell’attività cimiteriale (anzi, essa vi esce fisicamente proprio perchè lo spargimento delle ceneri avverrà esternamente rispetto al perimetro del camposanto).

Una soluzione potrebbe esser individuata attraverso apposita norma nel regolamento comunale di polizia mortuaria, anche il reimpiego dell’urna potrebbe esser ipotesi da non demonizzare, purchè non sia intesa dal comune senso del pudore quale atto oltraggioso verso la memoria dei defunti.

42 thoughts on “in natura

  1. Buon pomeriggio, ceneri del padre detenute da uno dei figli, si chiede di disperderle a mare. Il comune di detenzione delle ceneri è X, il luogo dove disperderle è prospicente il comune Y. Perdonate il mio dubbio, ma l’ufficiale di Stato Civile del Comune Y che competenza giuridica e territoriale ha sul luogo di dispersione a mare , stante che lo stesso appartiene al Demanio marittimo???
    In presenza di una moglie vale la dichiarazione di intendi alla dispersione delle ceneri, da parte di uno dei figli?
    Attendo Vostre autorevoli risposte
    P.S. naturalmente il tutto subordinato alla autorizzazione da parte della Capitaneria di Porto competente.

    1. X Cristoforo,

      ci sono due filosofie e prospettive in cui inquadrare il problema, tutte parimenti legittimate.
      Mentre è pacifico il profilo funzionale competente al rilascio della relativa autorizzazione alla dispersione (= l’ufficiale di stato civile) direttamente ex L. n. 130/2001, poichè il prefato istituto è stato implementato solo dalle diverse leggi regionali, senza una compiuta disciplina statale quadro, alcune Regioni ritengono che, avento l’autorizzazione, appunto, valore regionale, la formazione ed il perfezionamento dell’atto spetti comunque al Comune di decesso, in linea analogica con tutti i procedimenti autorizzativi della polizia mortuaria, in occasione di una morte, semprechè la dispersione avvenga entro i confini della stessa Regione. Il T.A.R. Toscana, d’altro canto con una sentenza storica pare, invece, rovesciare letteralmente questo principio secondo un assunto di tal tenore: “al pari dell’affido ceneri, la dispersione deve esser autorizzata dall’Autorità Territoriale (Comune, uff. stato civile, in quest’ultimo caso) del luogo ove le ceneri materialmente verranno sversate in natura.
      Tutto, quindi, dipende dalla legge regionale in questione e dal ventaglio di possibilità da essa ammesso (oppure omesso???). E’ opportuno, rilevata la lacuna legis di gran parte della normativa locale, vi sia un auspicabile feed-back tra i vari uffici coinvolti.

  2. E’ possibile autorizzare la dispersione di ceneri in assenza di apposito regolamento comunale e riferendosi quindi alla sola Legge Regionale che la disciplina, senza una normazione di dettaglio?

    1. X Comune della Lombardia,

      Come sempre, su una materia così controversa e spinosa, quale la dispersione delle ceneri, si scontrano, in dottrina, opinioni e tesi divergenti, anche in modo aspro.

      In Regione Lombardia, l’istituto della dispersione è compiutamente regolato dall’Art. 13 del Reg. Reg. 9 novembre 2004 n. 6.

      Su eventuali profili d’illegittimità si può, obtorto collo, soprassedere, perchè, per adesso almeno, la norma in oggetto e quella sovraordinata da cui essa trae origine (Legge Regionale n. 22/2003 ora confluita nel T.U. Leggi Sanitarie Regionali n. 33/2009) non sono state impugnate nelle sede competenti, nei modi e nei tempi stabiliti dalla Legge.

      Secondo un certa linea interpretativa, cui aderisce chi vi scrive la dispersione delle ceneri è già operativa, a prescindere da una sempre opportuna normazione di dettaglio contenuta nel Regolamento Municipale di Polizia Mortuaria. Questa corrente di pensiero trae fondamento da una storica sentenza del T.A.R. Lazio, con tutti gli ovvi limiti di un pronunciamento giurisprudenziale, il quale, come si sa, fa stato solo tra le parti ex Art. 2909 Cod. Civile e non è automaticamente estensibile erga omnes, almeno nel nostro ordinamento giuridico, dove non vale il principio dello stare decisis, tanto caro, invece, al diritto anglosassone.

      La prefata sentenza del T.A.R. per la regione Lazio, sede di Roma, Sez. 2bis, n. 3407 del 4 aprile 2013, sorge da un atto di rifiuto al rilascio dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri ed opposto da un comune della regione argomentato sulla base dell’argomentazione secondo cui difettava, all’epoca della richiesta, norma regolamentare che consentisse di autorizzare la dispersione delle ceneri, in una situazione, oltretutto, aggravata dal mancato rispetto, da parte del comune, dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, aspetto di cui il giudice amministrativo evidentemente ha tenuto anche conto.

      L’assunto della pronuncia considera, dandovi attuazione, anche il principio del tempus regit actum, rilevando come una successiva regolamentazione comunale (per altro, come visto, del tutto inutiliter data, tanto che il T.A.R. neppure si è posto la questione della sua disapplicazione, annullando il provvedimento di diniego dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri). Il Giudice Amministrativo Territoriale, osserva, poi, come quando sussista normativa, tanto statale che regionale, tale da ammettere l’ammissibilità dell’istituto della dispersione delle ceneri e, la legittimazione al rilascio della relativa autorizzazione discenda logicamente da queste fonti e possa già produrre tutti i suoi effetti, anche in assenza di apposita riforma del Regolamento Comunale.

      Si consiglia, ad ogni modo di intervenire sul testo del Regolamento Comunale per recepire in toto i nuovi istituti previsti dalla Legge Statale n. 130/2001 nella particolare“declinazione” loro impressa dalla Regione Lombardia (secondo un certo orientamento del Dicastero della Salute non sarebbe nemmeno più necessaria l’omologazione ministeriale ex Art. 345 TULLSS) per il principio di cedevolezza, infatti, è quest’ultimo a doversi adeguare poiché l’inerzia del Comune nella revisione della propria normativa locale non può privare la dispersione della sua efficacia già, per altro, sancita da Legge Regionale e dal Reg. Reg. n. 6/2004.

  3. Un cittadino chiede di poter disperdere le ceneri del padre, tumulate nel 2002, assieme a quelle della madre,  deceduta oggi, perché questo era il desiderio del genitore che, essendo deceduto quando non si sarebbe potuto effettuare la dispersione, è stato (provvisoriamente) sepolto in cimitero, in apposita nicchia, all’uopo concessa. Possiamo autorizzare tale richiesta, se legittima?

    1. X Comune del Modenese,

      ah, bene, scrivete da mio personalissimo “feudo funerario”, io infatti, sono di Modena città (e tengo, per una sorta di macabro campanilismo esequiale, a farlo sapere!) e magari ci siamo pure incontrati di persona…chissà: in cimitero???

      Comunque, bando alla ciance, ed entriamo subito in media res, perchè la questione posta non è affatto peregrina o campata per aria, infatti, all’alba dell’entrata in vigore della Legge Regionale Emiliano-Romagnola 29 luglio 2004 n. 19 si pose subito un problema simile, in termini, per altro analoghi: ovvero quale destino per le ceneri provvisoriamente tumulate in attesa dell’avvento e del successivo “sblocco” della Legge Statale n. 130/2001.

      Ora insigni giuristi (mica del semplici beccamorti come chi Vi scrive!) si sono arrovellati a lungo attorno a questa sciarada: La Legge n. 130/2001 interviene in materia penale, aggiungendo 3 commi all’Art. 411 Cod. Penale: orbene la legge penale non è mai retroattiva, per principio costituzionale, quindi per le ceneri di persone decedute ante promulgazione della L. 30 marzo 2001 n. 130, le quali, ad ogni modo, avessero espresso volontà di dispersione si sarebbe a rigor di logica, dovuto accertare l’improcedibilità, opponendo motivato diniego alla relativa istanza postuma, poichè la dispersione dovrebbe esser contestuale alla cremazione.

      Qui, però, ci soccorre, sempre in ambito penalistico la regola del “favor rei”, cioè nel procedimento penale si applica sempre la norma più favorevole all’imputato, specie se, nel frattempo sopravvenuta e poi, in effetti, come e per quale ragione punire penalmente la dispersione se questa non integra più fattispecie di reato, quando, naturalmente, eseguita secundum legem.

      A tutti questi dubbi cavillosi, offre rimedio il Legislatore Emiliano-Romagnolo con norma espressa, nello jus positum, l’Art. 11 comma 6 della L.R. n.19/2004, integrato d alla D.G.R. n. 10/2005, a sua volta modificata dalla D.G.R. n.1622/2008, in merito alle forme di manifestazione del desiderio dispersionista, risolve positivamente questo quesito.

      Quindi:

      La competenza al rilascio dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri attiene concretamente all’Ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso;tuttavia incaso di dmorte di un cittadino della regione Emilia-Romagna avvenuto in altra Regione, si ritiene che detta autorizzazione possa in alternativa essere accordata anche dall’Ufficiale distato civile del Comune di residenza anagrafica deldeceduto.

      Nell’evenienza, invece, di dispersioni di ceneri già tumulate, secondo quanto previsto dal comma 6 dell’art. 11 citato, l’autorizzazione concerne l’Ufficiale di stato civile del Comune ove sono temporaneamente custodite/tumulate le ceneri.

      Quanto alle modalità di dichiarazione della volontà, sia la normativa regionale che quella nazionale si limitano a stabilire che la dispersione delle ceneri venga consentita in base alla espressa volontà del defunto.

      Pertanto appaiono certamente idonee allo scopo tutte le forme individuate dalla legge che consentano di far emergere esplicitamente e direttamente la volontà del defunto, quali, ad esempio, le disposizioni testamentarie, le dichiarazioni autografe, o ancora dichiarazioni sottoscritte esplicitamente a tal fine (nell’ambito, ad esempio, di iscrizione ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri e della dispersione delle loro ceneri), o altre forme di manifestazione di volontà ritualmente rese di fronte a pubblici ufficiali.

      Peraltro,tenendo conto che la normativa quadro statale nè quella regionale d’implementazione non si sofferma sulle specifiche forme nelle quali debba estrinsecarsi detta volontà, dovrà altresì ritenersi valido, analogamente a quanto avviene nella disciplina dell’autorizzazione alla cremazione, il riferire da parte dei congiunti che il defunto aveva manifestato verbalmente invita la volontà di dispersione delle proprie ceneri; poiché tale procedura non è esplicitamente regolamentata dalla norma statale, si ritiene che la volontà del defunto possa essere certamente provata mediante dichiarazione ritualmente resa dal coniuge, ove presente,e da tutti i congiunti di fronte a pubblici ufficiali (sono le figure individuate dal DPR n. 445/2000 o della Legge notarile n. 89/1913),e la cui sottoscrizione sia appositamente autenticata ex Art. 2703 Cod. Civile. Attenzione, però; la Legge (Art. 76 DPR n. 445/2000) punisce le dichiarazioni mendaci e la dispersione è istituto che presenta rilevantissimi profili di natura penale…c’è poco da scherzarci sopra!

    2. al momento che ritiro le ceneri quanto tempo hò x portarle nel cimitero del mio paese x essere tumulate o disperse nel campo della dispersione

      1. Il provvedimento di autorizzazione al trasporto dell’urna cineraria deve indicare, tra l’altro, il giorno di esecuzione del trasporto. Ciò che viene autorizzato non è la astratta trasportabilità di ceneri destinate a dispersione, ma esattamente l’operazione del loro trasporto che, in quanto tale, ha una data di effettuazione, che andrà a coincidere con quella del verbale di consegna da parte del crematorio.
        Pertanto la esecuzione della dispersione è ordinariamente svolta nello stesso giorno di esecuzione del trasporto o, in quello successivo, se vi fossero specifici impedimenti. In tal caso l’urna cineraria è collocata nella camera mortuaria del cimitero, in attesa della dispersione.
        Stesso discorso vale nel caso di tumulazione.

  4. X Gabry,

    dal tenore della Sua domanda ho quasi il sentore di un’indebita sovrapposizione altamente DISFUNZIONALE nella titolarità a rilasciare le rispettive autorizzazioni da parte del Comune di Milano e di quello emiliano-romagnolo nella cui circoscrizione amministrativa le ceneri dovranno esser effettivamente disperse, ragion per cui capiamoci subito (…e bene!): Milano non può, per incompetenza assoluta in materia, autorizzare la dispersione delle ceneri al di fuori della propria “giurisdizione geografica”, in quanto le Leggi Regionali scontano l’insormontabile limite della territorialità, e la Legge Regionale della Lombardia con le sue norme procedurali in attuazione dell’istituto della dispersione (modulistica compresa!) non può intervenire su un azione di polizia mortuaria che si consumerà materialmente in un comune dell’Emilia-Romagna, poiché non esiste alcuna proprietà transitiva tra le due legislazioni regionali, anche se ambedue consentono la dispersione delle ceneri.

    Questo cortocircuito, pertanto, produrrebbe un provvedimento giuridicamente nullo in quanto viziato ab origine, con notevoli conseguenze, tra l’altro spiacevolissime.

    Milano, così, autorizzerà semplicemente il trasporto dell’urna cineraria nel luogo deputato allo spargimento delle ceneri, e solo dopo aver avuto contezza dell’avvenuto rilascio della relativa autorizzazione alla dispersione rilasciata dal comune emiliano-romagnolo, in ossequio alla regola della cosiddetta “tipicità” cui soggiace ogni trasporto funebre (= luogo di partenza e di arrivo debbono esser, con chiarezza, indicati preventivamente nel decreto di trasporto e se la destinazione delle ceneri è atipica il posto così individuato deve esser preliminarmente autorizzato).

    Se i soggetti titolati ad effettuare la dispersione dimostrano di non poter adempiere secondo tempi e modalità dettati dalla stessa autorizzazione alla dispersione occorrerà, su loro impulso di parte, formalizzare un atto di ritiro (annullamento o revoca?) sempre da parte della Pubblica Amministrazione che ha accordato questo provvedimento (= Stato Civile del Comune in cui la dispersione davvero avverrà) così da renderlo inefficace, poi, quando gli aventi diritto saranno nelle condizioni di procedere, sarà emessa una nuova autorizzazione alla dispersione, aggiornando, semmai, solo le date o altri elementi accessori.

    Nel frattempo l’urna cineraria potrà agevolmente stazionare, al sicuro, in camera mortuaria o nel cimitero di partenza (Milano) o in quello d’arrivo. Attenzione la dispersione delle ceneri è istituto molto delicato, da “maneggiare con cura” perché presenta riflessi di natura penale, infatti, la dispersione compiuta in modo difforme dall’atto autorizzativo integra ancora la fattispecie di reato di cui all’Art. 411 Cod. Penale.

  5. Abito a Milano, abbiamo ottenuto la documentazione che ci autorizza a trasportare e disperdere le ceneri del defunto padre nel mare della Romagna entro 30 giorni dalla consegna dell’urna ai familiari. Se per qualsiasi motivo non si riuscisse a rispettare tale termine cosa prevede la legislazione vigente? Cosa bisogna quindi fare per eseguire la dispersione in un altro periodo?
    Grazie e cordiali saluti.

  6. X Elisa,

    senza sapere da quale Regione Lei mi scriva è difficile risponderLe, perché le norme regionali, in materia di dispersione delle ceneri, variano molto tra loro, a volte in modo molto velleitario e confuso.

    In ogni caso ed in linea generale, per dar luogo alla dispersione delle ceneri dopo un primo periodo di più tradizionale sepoltura in cimitero bisogna:

    1) Verificare se l’eventuale legge della Sua Regione ammetta la dispersione successiva di ceneri prima affidate o tumulate, quindi, con effetto retroattivo della propria legislazione.

    2) Rinvenire una disposizione scritta ed inequivocabile in tal senso del de cuius, poiché la dispersione, quale destinazione estrema, non convenzionale ed irreversibile delle ceneri, dati anche i riflessi di natura penale che essa comporta, è di sola eleggibilità della persona interessata, quando ovviamente questa sia ancora in vita. Un desiderio espresso solo verbalmente non è titolo sufficiente per procedere (salvo diverse indicazioni della Regione [ad esempio l”Emilia-Romagna] la quale potrebbe, anche in tema di dispersione, legittimare la formula dell’atto sostitutivo di atto di notorietà come, invero, avviene per la semplice cremazione).

    La figura deputata a ricevere l’istanza di dispersione delle ceneri è l’Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente.

  7. Buongiorno, mio padre in chiedeva sempre di essere disperso in natura invece mia madre prima ha tenuto l urna in casaper un anno e poi sotto richiesta insistente dei genitori di mio padre, l urna è stata chiusa in un fornino nel cimitero.col tempo io mia madre e mia sorella ci stiamo chiedendo se si possa ora farlo conteneva papà, la dispersione in natura o ormai non possiamo più? E a chi dobbiamo chiedere il permesso se si?

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