in natura

Dispersione delle ceneri in natura

È già operativa in poche regioni, per effetto di apposite riforme a livello locale sulla polizia mortuaria e può avvenire solo previa autorizzazione dell’Ufficiale di stato civile, nei luoghi previsti dall’art. 3, comma 1 L. 130/2001 e cioé:

fuori dai centri abitati (così come individuati dal Decreto Legislativo 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”), sul terreno o nell’aria in acqua (in mare, nei laghi, nei corsi d’acqua).

Se la dispersione avviene in un terreno d’altri, occorre l’autorizzazione del proprietario che deve darla senza che vi sia lucro.

La dispersione non autorizzata, o attuata in modo difforme rispetto alla volontà del de cuius costituisce reato ai sensi dell’art. 411 Codice Penale.

Terminata la sua precipua funzione di contenitore e trasporto non è chiaro quale debba esser la destinazione dell’urna ormai svuotata, alcuni commentatori la parificherebbero a rifiuto cimiteriale (forse con un’interpretazione molto rigida del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254), altri invece, fanno notare come per la dispersione in natura l’urna non rientri per nulla nel ciclo dell’attività cimiteriale (anzi, essa vi esce fisicamente proprio perchè lo spargimento delle ceneri avverrà esternamente rispetto al perimetro del camposanto).

Una soluzione potrebbe esser individuata attraverso apposita norma nel regolamento comunale di polizia mortuaria, anche il reimpiego dell’urna potrebbe esser ipotesi da non demonizzare, purchè non sia intesa dal comune senso del pudore quale atto oltraggioso verso la memoria dei defunti.

42 thoughts on “in natura

  1. Buon pomeriggio, ceneri del padre detenute da uno dei figli, si chiede di disperderle a mare. Il comune di detenzione delle ceneri è X, il luogo dove disperderle è prospicente il comune Y. Perdonate il mio dubbio, ma l’ufficiale di Stato Civile del Comune Y che competenza giuridica e territoriale ha sul luogo di dispersione a mare , stante che lo stesso appartiene al Demanio marittimo???
    In presenza di una moglie vale la dichiarazione di intendi alla dispersione delle ceneri, da parte di uno dei figli?
    Attendo Vostre autorevoli risposte
    P.S. naturalmente il tutto subordinato alla autorizzazione da parte della Capitaneria di Porto competente.

    1. X Cristoforo,

      ci sono due filosofie e prospettive in cui inquadrare il problema, tutte parimenti legittimate.
      Mentre è pacifico il profilo funzionale competente al rilascio della relativa autorizzazione alla dispersione (= l’ufficiale di stato civile) direttamente ex L. n. 130/2001, poichè il prefato istituto è stato implementato solo dalle diverse leggi regionali, senza una compiuta disciplina statale quadro, alcune Regioni ritengono che, avento l’autorizzazione, appunto, valore regionale, la formazione ed il perfezionamento dell’atto spetti comunque al Comune di decesso, in linea analogica con tutti i procedimenti autorizzativi della polizia mortuaria, in occasione di una morte, semprechè la dispersione avvenga entro i confini della stessa Regione. Il T.A.R. Toscana, d’altro canto con una sentenza storica pare, invece, rovesciare letteralmente questo principio secondo un assunto di tal tenore: “al pari dell’affido ceneri, la dispersione deve esser autorizzata dall’Autorità Territoriale (Comune, uff. stato civile, in quest’ultimo caso) del luogo ove le ceneri materialmente verranno sversate in natura.
      Tutto, quindi, dipende dalla legge regionale in questione e dal ventaglio di possibilità da essa ammesso (oppure omesso???). E’ opportuno, rilevata la lacuna legis di gran parte della normativa locale, vi sia un auspicabile feed-back tra i vari uffici coinvolti.

  2. E’ possibile autorizzare la dispersione di ceneri in assenza di apposito regolamento comunale e riferendosi quindi alla sola Legge Regionale che la disciplina, senza una normazione di dettaglio?

    1. X Comune della Lombardia,

      Come sempre, su una materia così controversa e spinosa, quale la dispersione delle ceneri, si scontrano, in dottrina, opinioni e tesi divergenti, anche in modo aspro.

      In Regione Lombardia, l’istituto della dispersione è compiutamente regolato dall’Art. 13 del Reg. Reg. 9 novembre 2004 n. 6.

      Su eventuali profili d’illegittimità si può, obtorto collo, soprassedere, perchè, per adesso almeno, la norma in oggetto e quella sovraordinata da cui essa trae origine (Legge Regionale n. 22/2003 ora confluita nel T.U. Leggi Sanitarie Regionali n. 33/2009) non sono state impugnate nelle sede competenti, nei modi e nei tempi stabiliti dalla Legge.

      Secondo un certa linea interpretativa, cui aderisce chi vi scrive la dispersione delle ceneri è già operativa, a prescindere da una sempre opportuna normazione di dettaglio contenuta nel Regolamento Municipale di Polizia Mortuaria. Questa corrente di pensiero trae fondamento da una storica sentenza del T.A.R. Lazio, con tutti gli ovvi limiti di un pronunciamento giurisprudenziale, il quale, come si sa, fa stato solo tra le parti ex Art. 2909 Cod. Civile e non è automaticamente estensibile erga omnes, almeno nel nostro ordinamento giuridico, dove non vale il principio dello stare decisis, tanto caro, invece, al diritto anglosassone.

      La prefata sentenza del T.A.R. per la regione Lazio, sede di Roma, Sez. 2bis, n. 3407 del 4 aprile 2013, sorge da un atto di rifiuto al rilascio dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri ed opposto da un comune della regione argomentato sulla base dell’argomentazione secondo cui difettava, all’epoca della richiesta, norma regolamentare che consentisse di autorizzare la dispersione delle ceneri, in una situazione, oltretutto, aggravata dal mancato rispetto, da parte del comune, dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, aspetto di cui il giudice amministrativo evidentemente ha tenuto anche conto.

      L’assunto della pronuncia considera, dandovi attuazione, anche il principio del tempus regit actum, rilevando come una successiva regolamentazione comunale (per altro, come visto, del tutto inutiliter data, tanto che il T.A.R. neppure si è posto la questione della sua disapplicazione, annullando il provvedimento di diniego dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri). Il Giudice Amministrativo Territoriale, osserva, poi, come quando sussista normativa, tanto statale che regionale, tale da ammettere l’ammissibilità dell’istituto della dispersione delle ceneri e, la legittimazione al rilascio della relativa autorizzazione discenda logicamente da queste fonti e possa già produrre tutti i suoi effetti, anche in assenza di apposita riforma del Regolamento Comunale.

      Si consiglia, ad ogni modo di intervenire sul testo del Regolamento Comunale per recepire in toto i nuovi istituti previsti dalla Legge Statale n. 130/2001 nella particolare“declinazione” loro impressa dalla Regione Lombardia (secondo un certo orientamento del Dicastero della Salute non sarebbe nemmeno più necessaria l’omologazione ministeriale ex Art. 345 TULLSS) per il principio di cedevolezza, infatti, è quest’ultimo a doversi adeguare poiché l’inerzia del Comune nella revisione della propria normativa locale non può privare la dispersione della sua efficacia già, per altro, sancita da Legge Regionale e dal Reg. Reg. n. 6/2004.

  3. Un cittadino chiede di poter disperdere le ceneri del padre, tumulate nel 2002, assieme a quelle della madre,  deceduta oggi, perché questo era il desiderio del genitore che, essendo deceduto quando non si sarebbe potuto effettuare la dispersione, è stato (provvisoriamente) sepolto in cimitero, in apposita nicchia, all’uopo concessa. Possiamo autorizzare tale richiesta, se legittima?

    1. X Comune del Modenese,

      ah, bene, scrivete da mio personalissimo “feudo funerario”, io infatti, sono di Modena città (e tengo, per una sorta di macabro campanilismo esequiale, a farlo sapere!) e magari ci siamo pure incontrati di persona…chissà: in cimitero???

      Comunque, bando alla ciance, ed entriamo subito in media res, perchè la questione posta non è affatto peregrina o campata per aria, infatti, all’alba dell’entrata in vigore della Legge Regionale Emiliano-Romagnola 29 luglio 2004 n. 19 si pose subito un problema simile, in termini, per altro analoghi: ovvero quale destino per le ceneri provvisoriamente tumulate in attesa dell’avvento e del successivo “sblocco” della Legge Statale n. 130/2001.

      Ora insigni giuristi (mica del semplici beccamorti come chi Vi scrive!) si sono arrovellati a lungo attorno a questa sciarada: La Legge n. 130/2001 interviene in materia penale, aggiungendo 3 commi all’Art. 411 Cod. Penale: orbene la legge penale non è mai retroattiva, per principio costituzionale, quindi per le ceneri di persone decedute ante promulgazione della L. 30 marzo 2001 n. 130, le quali, ad ogni modo, avessero espresso volontà di dispersione si sarebbe a rigor di logica, dovuto accertare l’improcedibilità, opponendo motivato diniego alla relativa istanza postuma, poichè la dispersione dovrebbe esser contestuale alla cremazione.

      Qui, però, ci soccorre, sempre in ambito penalistico la regola del “favor rei”, cioè nel procedimento penale si applica sempre la norma più favorevole all’imputato, specie se, nel frattempo sopravvenuta e poi, in effetti, come e per quale ragione punire penalmente la dispersione se questa non integra più fattispecie di reato, quando, naturalmente, eseguita secundum legem.

      A tutti questi dubbi cavillosi, offre rimedio il Legislatore Emiliano-Romagnolo con norma espressa, nello jus positum, l’Art. 11 comma 6 della L.R. n.19/2004, integrato d alla D.G.R. n. 10/2005, a sua volta modificata dalla D.G.R. n.1622/2008, in merito alle forme di manifestazione del desiderio dispersionista, risolve positivamente questo quesito.

      Quindi:

      La competenza al rilascio dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri attiene concretamente all’Ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso;tuttavia incaso di dmorte di un cittadino della regione Emilia-Romagna avvenuto in altra Regione, si ritiene che detta autorizzazione possa in alternativa essere accordata anche dall’Ufficiale distato civile del Comune di residenza anagrafica deldeceduto.

      Nell’evenienza, invece, di dispersioni di ceneri già tumulate, secondo quanto previsto dal comma 6 dell’art. 11 citato, l’autorizzazione concerne l’Ufficiale di stato civile del Comune ove sono temporaneamente custodite/tumulate le ceneri.

      Quanto alle modalità di dichiarazione della volontà, sia la normativa regionale che quella nazionale si limitano a stabilire che la dispersione delle ceneri venga consentita in base alla espressa volontà del defunto.

      Pertanto appaiono certamente idonee allo scopo tutte le forme individuate dalla legge che consentano di far emergere esplicitamente e direttamente la volontà del defunto, quali, ad esempio, le disposizioni testamentarie, le dichiarazioni autografe, o ancora dichiarazioni sottoscritte esplicitamente a tal fine (nell’ambito, ad esempio, di iscrizione ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri e della dispersione delle loro ceneri), o altre forme di manifestazione di volontà ritualmente rese di fronte a pubblici ufficiali.

      Peraltro,tenendo conto che la normativa quadro statale nè quella regionale d’implementazione non si sofferma sulle specifiche forme nelle quali debba estrinsecarsi detta volontà, dovrà altresì ritenersi valido, analogamente a quanto avviene nella disciplina dell’autorizzazione alla cremazione, il riferire da parte dei congiunti che il defunto aveva manifestato verbalmente invita la volontà di dispersione delle proprie ceneri; poiché tale procedura non è esplicitamente regolamentata dalla norma statale, si ritiene che la volontà del defunto possa essere certamente provata mediante dichiarazione ritualmente resa dal coniuge, ove presente,e da tutti i congiunti di fronte a pubblici ufficiali (sono le figure individuate dal DPR n. 445/2000 o della Legge notarile n. 89/1913),e la cui sottoscrizione sia appositamente autenticata ex Art. 2703 Cod. Civile. Attenzione, però; la Legge (Art. 76 DPR n. 445/2000) punisce le dichiarazioni mendaci e la dispersione è istituto che presenta rilevantissimi profili di natura penale…c’è poco da scherzarci sopra!

    2. al momento che ritiro le ceneri quanto tempo hò x portarle nel cimitero del mio paese x essere tumulate o disperse nel campo della dispersione

      1. Il provvedimento di autorizzazione al trasporto dell’urna cineraria deve indicare, tra l’altro, il giorno di esecuzione del trasporto. Ciò che viene autorizzato non è la astratta trasportabilità di ceneri destinate a dispersione, ma esattamente l’operazione del loro trasporto che, in quanto tale, ha una data di effettuazione, che andrà a coincidere con quella del verbale di consegna da parte del crematorio.
        Pertanto la esecuzione della dispersione è ordinariamente svolta nello stesso giorno di esecuzione del trasporto o, in quello successivo, se vi fossero specifici impedimenti. In tal caso l’urna cineraria è collocata nella camera mortuaria del cimitero, in attesa della dispersione.
        Stesso discorso vale nel caso di tumulazione.

  4. X Gabry,

    dal tenore della Sua domanda ho quasi il sentore di un’indebita sovrapposizione altamente DISFUNZIONALE nella titolarità a rilasciare le rispettive autorizzazioni da parte del Comune di Milano e di quello emiliano-romagnolo nella cui circoscrizione amministrativa le ceneri dovranno esser effettivamente disperse, ragion per cui capiamoci subito (…e bene!): Milano non può, per incompetenza assoluta in materia, autorizzare la dispersione delle ceneri al di fuori della propria “giurisdizione geografica”, in quanto le Leggi Regionali scontano l’insormontabile limite della territorialità, e la Legge Regionale della Lombardia con le sue norme procedurali in attuazione dell’istituto della dispersione (modulistica compresa!) non può intervenire su un azione di polizia mortuaria che si consumerà materialmente in un comune dell’Emilia-Romagna, poiché non esiste alcuna proprietà transitiva tra le due legislazioni regionali, anche se ambedue consentono la dispersione delle ceneri.

    Questo cortocircuito, pertanto, produrrebbe un provvedimento giuridicamente nullo in quanto viziato ab origine, con notevoli conseguenze, tra l’altro spiacevolissime.

    Milano, così, autorizzerà semplicemente il trasporto dell’urna cineraria nel luogo deputato allo spargimento delle ceneri, e solo dopo aver avuto contezza dell’avvenuto rilascio della relativa autorizzazione alla dispersione rilasciata dal comune emiliano-romagnolo, in ossequio alla regola della cosiddetta “tipicità” cui soggiace ogni trasporto funebre (= luogo di partenza e di arrivo debbono esser, con chiarezza, indicati preventivamente nel decreto di trasporto e se la destinazione delle ceneri è atipica il posto così individuato deve esser preliminarmente autorizzato).

    Se i soggetti titolati ad effettuare la dispersione dimostrano di non poter adempiere secondo tempi e modalità dettati dalla stessa autorizzazione alla dispersione occorrerà, su loro impulso di parte, formalizzare un atto di ritiro (annullamento o revoca?) sempre da parte della Pubblica Amministrazione che ha accordato questo provvedimento (= Stato Civile del Comune in cui la dispersione davvero avverrà) così da renderlo inefficace, poi, quando gli aventi diritto saranno nelle condizioni di procedere, sarà emessa una nuova autorizzazione alla dispersione, aggiornando, semmai, solo le date o altri elementi accessori.

    Nel frattempo l’urna cineraria potrà agevolmente stazionare, al sicuro, in camera mortuaria o nel cimitero di partenza (Milano) o in quello d’arrivo. Attenzione la dispersione delle ceneri è istituto molto delicato, da “maneggiare con cura” perché presenta riflessi di natura penale, infatti, la dispersione compiuta in modo difforme dall’atto autorizzativo integra ancora la fattispecie di reato di cui all’Art. 411 Cod. Penale.

  5. Abito a Milano, abbiamo ottenuto la documentazione che ci autorizza a trasportare e disperdere le ceneri del defunto padre nel mare della Romagna entro 30 giorni dalla consegna dell’urna ai familiari. Se per qualsiasi motivo non si riuscisse a rispettare tale termine cosa prevede la legislazione vigente? Cosa bisogna quindi fare per eseguire la dispersione in un altro periodo?
    Grazie e cordiali saluti.

  6. X Elisa,

    senza sapere da quale Regione Lei mi scriva è difficile risponderLe, perché le norme regionali, in materia di dispersione delle ceneri, variano molto tra loro, a volte in modo molto velleitario e confuso.

    In ogni caso ed in linea generale, per dar luogo alla dispersione delle ceneri dopo un primo periodo di più tradizionale sepoltura in cimitero bisogna:

    1) Verificare se l’eventuale legge della Sua Regione ammetta la dispersione successiva di ceneri prima affidate o tumulate, quindi, con effetto retroattivo della propria legislazione.

    2) Rinvenire una disposizione scritta ed inequivocabile in tal senso del de cuius, poiché la dispersione, quale destinazione estrema, non convenzionale ed irreversibile delle ceneri, dati anche i riflessi di natura penale che essa comporta, è di sola eleggibilità della persona interessata, quando ovviamente questa sia ancora in vita. Un desiderio espresso solo verbalmente non è titolo sufficiente per procedere (salvo diverse indicazioni della Regione [ad esempio l”Emilia-Romagna] la quale potrebbe, anche in tema di dispersione, legittimare la formula dell’atto sostitutivo di atto di notorietà come, invero, avviene per la semplice cremazione).

    La figura deputata a ricevere l’istanza di dispersione delle ceneri è l’Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente.

  7. Buongiorno, mio padre in chiedeva sempre di essere disperso in natura invece mia madre prima ha tenuto l urna in casaper un anno e poi sotto richiesta insistente dei genitori di mio padre, l urna è stata chiusa in un fornino nel cimitero.col tempo io mia madre e mia sorella ci stiamo chiedendo se si possa ora farlo conteneva papà, la dispersione in natura o ormai non possiamo più? E a chi dobbiamo chiedere il permesso se si?

  8. X Mauro,

    La Legge n. 130/2001 individua, per la dispersione delle ceneri in natura, la competenza funzionale in capo all’Ufficiale di Stato Civile, ma non specifica quella territoriale: in altre parole chi autorizza? Lo Stato Civile del Comune di decesso che magari ha autorizzato anche la cremazione oppure lo Stato Civile del Comune in cui materialmente avverrà lo sversamento delle ceneri? E’ una domanda non banale in quanto ormai, da anni, la dottrina si sta inutilmente arrovellando su questa questione. A questo punto (di impasse!) ci soccorre la giurisprudenza: Il TAR Toscana, sez. II, con sentenza n. 2583/2009 del 2 dicembre 2009 si è, in effetti, pronunciato per chiarire che l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri è propria dell’Ufficiale di Stato Civile del Comune nel quale si attua la dispersione stessa.
    Laddove questa giurisprudenza si consolidasse non resterebbe che modificare le norme di quelle Regioni che hanno, invece, stabilito la titolarità del Comune di decesso.

    Sempre i Tribunali Italiani si pronunciano in materia di cremazione e successiva destinazione delle ceneri: Come noto, la L. 30 marzo 2001, n. 130 ha, tra l’altro, inserito nell’ordinamento la legittimazione della dispersione delle ceneri, oltre a dare una diversa regolazione ai procedimenti di accesso alla pratica della cremazione, ma altresì previsto pluralità nelle modalità di destinazione delle ceneri. Le formulazioni adottate sono state tali da comportare problematiche interpretative, sia sotto il profilo amministrativo, sia sotto quello giurisprudenziale, nei casi in cui le prime abbiano portato a soluzioni in tale contesto. Uno dei problemi sorti a tal proposito riguarda l’ istituto della dispersione delle ceneri, in cui l’ aspetto di maggiore consistenza è stato quello delle forme e modi di manifestazione della volontà da parte della persona defunta alla dispersione delle ceneri, sui cui è intervenuto il T.AR. Sardegna, Sez. 2^, con sent. n. 100 del 5 febbraio 2014, nonché sulle condizioni, normative, per autorizzare la dispersione delle ceneri, come ha fatto, per certi versi, il T.A.R. Veneto, Sez. 1^, sent. n. 884 del 21 giugno 2013, nonché il T.A.R. Lazio, Sez. 2^.bis, con sent. n. 3407 del 4 aprile 2013, per quanto in essa siano stati considerati elementi non direttamente riconducibili alle disposizioni della L. 30 marzo 2001, n. 130. In particolare il TAR Lazio ha puntualizzato perentoriamente come il Comune anche in assenza di apposita regolamentazione locale di dettaglio non possa proprio rifiutare la dispersione delle ceneri, qualora tale istituto della Legge n. 130/2001 sia stato attuato con norma regionale d’implementazione. Insomma vige pur sempre il principio di rigida gerarchia tra le fonti del diritto ed in tema di cremazioni con relativi corollari la titolarità ad emanare atti a contenuto normativo è dello Stato in primis e poi in seconda istanza della Regione. Il Comune, in effetti, non ha potestà legislativa (per fortuna!) in quanto adotta solo i regolamenti che alle Leggi sono logicamente subordinati. Quindi se la Regione è intervenuta per disciplinare la dispersione il Comune non può impedirla a pena di illegittimità, rilevabile dal giudice amministrativo, del proprio regolamento. Il Comune “ribelle” deve adeguarsi.

  9. il comune dove avviene la dispersione delle ceneri deve dare autorizzazione alla dispersione? questa domanda, per quanto, è inutile per il comune di spoleto che ha deciso che non solo la dispersione non deve avvenire nel suo tenimento (vedi Regolamento Comunale) ma anche in nessun comune del territorio italiano. infatti autorizza la cremazione con la consegna delle ceneri al cimitero di caserta punto.
    ora lo stato civile può decretare un’ulteriore destinazione e cioè quella della dispersione a mare (Sperlonga) visto anche l’atto notorio effettuato allo stato civile di spoleto ove si evince la volonta del defunto di essere cremato e disperso? grazie

  10. X Cristina,

    assumo a riferimento, per rispondere al Suo quesito la pronuncia del TAR Toscana, Sez, 2^, sent. 2583 del 2/12/2009.
    L’autorizzazione alla dispersione non può legittimamente spettare se non al comune territorialmente preposto al rilascio del relativo permesso, cioè dove questa possa/debba effettuarsi.

    Quello della competenza geografica per ogni azione soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa è un principio generale dell’Ordinamento Giuridico Italiano, questo fondamento, implicito e quindi, fondativo di tutta la nostra legislazione nazionale è stato recepito, con norma positiva dall’Art. 8 comma 1 del Regolamento della Provincia Autonoma di Bolzano 17 dicembre 2012, n. 46, in attuazione della Legge Provinciale in materia di cremazione e successiva destinazione delle ceneri da essa derivanti. Ad oggi, almeno, queste norme sono inderogabili, e possono solo essere integrate, ma non stravolte, dal regolamento comunale di polizia mortuaria.

  11. Salve una domanda….sono nata a Merano (Bz) ma residente a Padova fin da bambina, ora mi chiedo, quando sarà arrivata la mia ora vorrei essere cremata e che le mie ceneri venissero disperse là dove sono nata, nelle acque del Passirio o sui monti che circondano la mia indimenticata città nativa….sarà possibile ? a chi mi devo rivolgere per avere informazioni sicure ? grazie !

  12. Di nuovo grazie mille, sei stato molto disponibile e chiaro. Credo proprio che, nell’attesa di diventare ASD di mia nonna, propenderò per il momentaneo deposito presso il cimitero (che tra l’altro, a titolo informativo per chi legge, presso il cimitero di Coviolo è attualmente gratuito)

  13. X Giorgia,

    1) Se la nonna, in un momento di “tragica lucidità”, fosse in grado di esprimersi, per l’impossibilità della materiale apposizione della firma varrebbe pur sempre l’Art. 4 DPR n. 445/2000, così da aggirare legalmente quest’ostacolo formale, basterebbe, infatti, la verbalizzazione di tale volontà effettuata da un pubblico ufficiale.

    2) Se la nonna non può recarsi presso un ufficio comunale per l’autenticazione della firma bisogna ricorrere ad un notaio, poichè il dipendente comunale riveste il ruolo di funzionario attestatore solo in sede, in altre parole non può distaccarsi dal proprio ufficio, come invece succede per il notaio, che, quale pubblico ufficiale non vincolato a questo limite territoriale, può, invece, accogliere una particolare dichiarazione di volontà, autenticandone la sottoscrizione anche presso un domicilio privato.

    3) di solito, così come per l’autorizzazione alla cremazione, nel silenzio del de cuius, o meglio in assenza di sue certe disposizioni testamentarie, dovrebbe valere il principio di poziorità (= potere di scelta coniugato con la precedenza della decisione) il quale assegna in primis al coniuge superstite il diritto a pronunciarsi, adottando, così, un atto di disposizione sulla spoglia del defunto, solo in subordine subentrerebbero i parenti di primo grado, poi quelli di secondo, di terzo e così via sino al sesto grado di parentela ex Art. 74, 75, 76 Cod. Civile, in linea ascendente o discendente (genitori del de cuius o suoi figli nel nostro caso), mi parrebbe, allora, in qualche modo ultroneo e ridondante richiedere anche la firma della nonna, che per altro versa in cattive condizioni di salute, per un semplice affido famigliare delle ceneri, tra l’altro temporaneo, in attesa di sbloccare ed incardinare il procedimento amministrativo volto al rilascio dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri. Questo inutile appesantimento burocratico confligge pesantemente con il dettato della Legge n. 241/1990, ma, invero, debbo ammettere come la situazione non sia affatto chiara, nemmeno a livello regionale, siccome alcuni comuni nei loro regolamenti di polizia mortuaria normano l’istituto dell’affido ceneri con una disciplina molto rigida ed a maglie strette, prevedendo una procedura aggravata pure per la consegna dell’urna presso un’abitazione benchè, con l’affido delle ceneri non si sconfini in ambito penale. La necessità della firma anche della nonna per provvedere all’affido delle ceneri rischia di precipitare tutta la situazione nelle criticità affrontate prima in merito alla dispersione, con il concreto rischio di congelare questo stato di “empasse” tecnica.

    Il regolamento comunale, ancorchè “barocco e cavilloso” quando sia debitamente omologato dal Ministero (Art. 345 Regio Decreto n. 1265/1934) produce appieno tutti i suoi effetti giuridici e vale come legge speciale (quando, ovviamente non in contrasto con norme di rango superiore) per quel determinato comune, qundi è del tutto controproducente e diseconomico contestarlo in sede di legittimità (per adire il giudice amministrativo occorrerebbe prima un provvedimento di motivato rifiuto da parte del comune, da impugnare, poi dinnanzi al TAR Emilia-Romagna), molto meglio, invece, cercare per l’urna una soluzione provvisoria come la tumulazione delle ceneri in cimitero nell’attesa che si sblocchi l’iter per la dispersione o il loro momentaneo deposito in camera mortuaria cimiteriale, la quale ha proprio questa precipua funzione edittale: accogliere temporaneamente le spoglie mortali dei defunti alle quali, per svariate ragioni, non si sia ancora data sepoltura. L’uso della camera mortuaria è in genere a titolo oneroso per l’utenza del servizio.

  14. Carlo, grazie della risposta. Quindi, se ho capito bene, o mi appello al giudice di modo da avere una sentenza in cui si attesta che mia nonna è temporaneamente inabile ad apporre la sua firma per quella questione (oltre al problema della demenza senile in sè che va ad inficiare la sua capacità cognitiva e mentale, c’è proprio anche un impedimento fisico nel firmare visto che fatica anche a tenere in mano un cucchiaio) oppure attendo di diventare amministratore di sostegno di mia nonna.

    Altra domanda però: chiedono la firma di mia nonna anche per poter portare l’urna cineraria presso la mia residenza in attesa di avere il nulla osta alla dispersione. Non capisco il perchè, visto che non si tratta di qualcosa di irreversibile come la dispersione. E’ corretto che la richiedano anche in questo caso, o non ha senso? Grazie di nuovo.

  15. X Giorgia,

    Regione Emilia-Romagna, ci intendiamo perfettamente perchè io sono di Modena.

    La nostra regione, in materia di dispersione delle ceneri in natura è tra le più aperturiste ed in qualche modo “progressiste” perchè adotta una disciplina di dettaglio a “maglie larghe”, considerando anche i più stretti famigliari del de cuius quali nuncius della volontà dispersionista, essi, infatti, la possono rappresentare verbalizzandola ndelle apposite modalità dettate rispettivamente dalla Delibera Giunta Regionale n. 10/2005 cui ha fatto seguito una correzione-integrazione apportata con la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2008, n. 1622.
    Altre Regioni (quasi tutte) se non si è in presenza di una volontà scritta redatta direttamente dal de cuius in questione non autorizzano la dispersione delle ceneri in natura, per timore di infrangere l’Art. 411 Cod. Penale con le ovvie conseguenze di natura penale.

    nè la normativa nazionale, nè, tanto meno quella regionale si soffermano sulle specifiche forme nelle quali debba manifestarsi la volontà di dispersione, dovrà altresì ritenersi valido, analogamente a quanto avviene nella disciplina dell’autorizzazione alla cremazione, il riferire da parte dei congiunti che il defunto aveva manifestato verbalmente in vita la volontà di dispersione delle proprie ceneri; la volontà del defunto può essere certamente provata mediante dichiarazione ritualmente resa dal coniuge, ove presente, e dai congiunti di primo grado nonché dal parente più prossimo individuato ai sensi dell’art. 74 e seguenti del Cod. civile nel caso in cui manchi il coniuge e i parenti di primo grado, di fronte a pubblici ufficiali, e la cui sottoscrizione sia appositamente autenticata.”;

    Se non vi sia interdizione, la persona, ancorchè affetta da demenza senile e’ da intendersi capace … (pur con le obiettive difficolta’ di ordine personale e “materiale”).

    in italia, in effetti, non viene riconosciuta l'”incapacità naturale” ma solo quella giudiziale… ragion per cui deve essere pubblicata la sentenza (art. 421 cc)…
    La strada corretta sarebbe, semmai, altra, quella di un provvedimento ex art. 700 CPC, del giudice ordinario, che, preso atto delle condizioni “materiali” della madre del de cuius , autorizzi la dispersione delle ceneri (magari, se del caso e possibile, acquisendo indicazioni in tal senso anche da parte del coniuge superstite e della figlia ma questo e’ aspetto che deve valutare il giudice adito, ed in termini di opportunità).

    Per converso in italia non è riconosciuta la “incapacità naturale” ma solo quella giudiziale; per cui se una persona non sia realmente capace (apparentemente, senza sentenza), ma sottoscriva una dichiarazione l’autorità amministrativa non entra nel merito.

    Se proprio la persona interessata ad esprimersi non è in grado di rendere questa dichiarazione ci si deve attivare per interdizione o amministrazione di sostegno.

    Mi sentirei di suggerire una verifica di quanto disposto dall’art. 4 del DPR n. 445/2000,… non sia mai che possa rientrare in una di queste situazioni…(…non sa o non può firmare… impedimento temporaneo per ragioni di salute…)

    L’autorita’ amministrativa non puo’ sostitiorsi al giudice nel giudizio (in senso tecnico-processuale) d’interdizione.

    In linea di massima, l’autorizzazione dovrebbe spettare all’autorità amministrativa del luogo dove si svolge l’attivia’ autorizzata, salvo che non vi sia una previsione di legge con cui si deroghi a tale principio di ordine generale.

    Da quanto sembra avere capito, sia il comune di decesso sia il comune di compimento dell’azione autorizzata/autorizzanda (la dispersione) insistono nella stessa regione, la cui Legge regionale n. 19/2004 contempla (forse, dato il rinvio alla legge statale, art. 11, 2 LR 29/7/2004, n. 19, ma vedasi anche la direttiva spcifica emanata in sede regionale) questa deroga, inividuando una competenza “speciale” (cioe’ anche in eccezione a tale principio).

    La direttiva regionale in merito all’applicazione dell’art. 11 della L.R. n. 19/2004 dell’Emilia Romagna asserisce, infatti, che la competenza al rilascio dell’autorizzazione alla dispersione spetta al comune di decesso non a quello in cui avverra’ la dispersione.

    La soluzione del caso qui esposto si presenta non facile, a causa del silenzio della Legge 30 marzo 2001 n. 130 in tema di soggetti legittimati a proporre l’istanza di autorizzazione alla dispersione delle ceneri. Alcuni giuristi, in effetti, ritengono la scelta della dispersione di sola eleggibilità da parte del de cuius, attraverso la forma scritta.

    Ragionando in via analogica, in materia di successione legittima e di obbligo di prestazione degli alimenti, traspare chiaramente la volonta’ del legislatore di far prevalere gli interessi del coniuge e dei figli, su quelli dei genitori. Infatti i genitori del de cujus divengono suoi eredi solo nel caso in cui questi non abbia lasciato figli (568 c.c.). Per quanto riguarda poi l’obbligo della prestazione degli alimenti, i figli ed il coniuge precedono i genitori (433 c.c.) Occorre pero’ precisare che, oltre al grado di parentela, il giudice tiene anche in considerazione il comune sentire sociale della comunita’ presente in un dato momento e in un determinato territorio. Potrebbe per esempio apparire piu’ consono alla posizione sociale del defunto.

    Non esiste insomma una soluzione univoca, infatti di volta in volta la composizione degli interessi in gioco puo’ dar luogo a pronuncie

  16. Buongiorno.
    Ho un problema di questo tipo:
    mio padre è deceduto nel comune di Correggio (prov.Reggio Emilia – Emilia Romagna) il 26/03/13 senza lasciare alcuna volontà scritta del fatto che volesse essere cremato e che le sue ceneri venissero disperse nel comune di Villa Minozzo (prov.Reggio Emilia).
    Come parenti di primo grado in vita ci sono: la moglie (mia madre), io (figlia unica) e sua madre (88 anni il prossimo Giugno).
    Per quanto riguarda la cremazione non ci sono stati problemi, abbiamo potuto firmare io e mia madre.
    Per quanto riguarda invece la dispersione delle ceneri, richiedono anche la firma apposta di fronte a pubblico ufficiale anche di mia nonna oltre che noi due. Mia nonna è affetta da demenza senile, purtroppo ha subito un tracollo negli ultimi 3 mesi visto che prima abitava da sola in totale indipendenza, quindi non abbiamo ancora avviato le pratiche per avere un amministratore di sostegno.
    Il fatto strano è che ci hanno detto che se fosse deceduto nel comune di Reggio Emilia, sarebbero bastate le firme mia e di mia madre per poter procedere alla dispersione, mentre invece a Correggio, richiedono anche la firma di mia nonna che non riesce più a tenere in mano nemmeno una penna.
    Esiste una qualche normativa a livello nazionale che definisca queste procedure? Posso dimostrare in qualche modo al comune di Correggio che bastano la mia firma e quella di mia madre?
    Grazie in anticipo.

  17. X Anna,

    L’urna di solito consta di due elementi: quello interno ed invisibile di plastica, metallo, rigido o flessibile definito tecnicamente sistema di raccolta delle ceneri (esse, in effetti, non possono certo esser servite su un pezzo di carta o, peggio ancora su un posacicche king size per fumatori indomiti ed impenitenti!!!)) e quello esterno, di solito realizzato con materiali nobili (legno intagliato, cristallo, ceramica….) e spesso commercializzato dalle stesse imprese funebri quale articolo funerario al pari di bare, imbottiture ed altri accessori

    Chi sceglie la destinazione atipica della dispersione di solito è poco attento agli orpelli lussuosi (facendo non poco infuriare gli impresari, ma si sa ogni volontà è, in sè, rispettabile soprattutto se formulata ed eseguita secundum legem) e di conseguenza, normalmente, anche per conteneri i costi, predilige un’urna essenziale (con tutte le caratteristiche di Legge, s’intende, quanto a capienza e resistenza) fosse anche un semplice bussolotto.

    …Oddio, stranissimo quesito il Suo, non saprei come risponderLe, anche perchè secondo la Legge l’urna all’atto del conferimento all’avente diritto a disporne, deve esser confezionata in modo da esser sigillata ermeticamente, proprio per evitare accidentali fuoriuscite delle ceneri, ricordo, in effetti, come la dispersione non autorizzata dallo Stato Civile o, comunque, compiuta in difformità dalla volontà del de cuius integri pur sempre una fattispecie di reato.

    Il gestore dell’impianto di cremazione o la stessa impresa funebre la quale ha curato il servizio esequiale, sapendo della successiva dispersione (la relativa istanza è agli atti presso l’Ufficiale di Stato Civile e dovrebbe esser stata a sua volta comunicata anche al crematorio assieme agli altri titoli di “sepoltura” da intendersi, ovviamente in senso lato per chi opti per la cremazione) dovrebbe aver predisposto l’urna in modo tale che essa riesca sì chiusa durante il trasporto, ma anche da esser facilmente apribile, senza bisogno di sforzi sovrumani, così da facilitare il naturale sversamento delle ceneri in natura, nel luogo a ciò deputato secondo la volontà del de cuius. Solo in caso di dispersione, infatti, è ammessa l’effrazione ai sigilli, con l’asportazione definitiva del coperchio.

    Non è chiaro se dopo la dispersione l’urna, a questo punto vuota, una volta terminata la propria funzione di temporaneo contenimento delle ceneri sia riciclabile (e con quali riflessi di natura etica o morale???) o sia da ritenersi un semplice rifiuto cimiteriale da avviare a smaltimento.

    IL consiglio pertanto è questo: eviti, in un possibile accesso d’ira funesta, per altro comprensibilissima, comportamenti da matta bestialitade di dantesca memoria come cercare di rompere, forzare con violenza o fracassare l’urna cineraria (il nervoso, alle volta fa sragionare), per i motivi di cui sopra (se l’urna, per disgrazia si sfascia improvvisamente, perdendo il proprio prezioso contenuto scatta d’ufficio la denuncia penale) ed anche per ragioni di pietas verso la memoria del defunto marito, la brutalità mal si concilia con le onoranze funebri, semmai cerchi di scoperchiare, pure con qualche stratagemma poco ortodosso (un cacciavite????) l’urna solo una volta giunta nel luogo autorizzato ed idoneo per la dispersione, così da esser sicura di non commettere delitto alcuno.

    Se proprio non riesce in alcun modo a togliere il coperchio, nemmeno tagliandolo, riporti l’urna presso l’impianto di cremazione, (forse è la soluzione migliore anche se, invero un po’ macchinosa perchè occorrerebbe pur sempre un nuovo decreto di trasporto) là sarà possibile riconfezionarla in tutta sicurezza rimuovendo, se necessario, la chiusura “blindata” ed inaccessibile della stessa, basterà, quindi apporre semplicemente il coperchio e sigillarlo in un modo più soft (potrebbe esser sufficiente anche il nastro adesivo), in fondo l’urna deve esser inviolabile solo per il tempo strettamente necessario al trasporto.

  18. Buongiorno
    vorrei effetturare la dispersione delle ceneri di mio marito, sua espressa volontà. Ma una domanda: come si apre l’urna cineraria? La mia è tipo un vaso scuro, con un coperchio grigio penso chiuso a pressione. Come devo fare per aprire?
    Resto in attesa e ringrazio
    Anna

  19. X Marco,
    Nella Sua Regione si potrà chiedere la cremazione del proprio corpo e le ceneri potranno essere disperse – come prevede la legge nazionale n. 130 del 2001 – nel rispetto della volontà del defunto, ma unicamente in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri o in natura o in aree private.

    Si rappresenta che, in caso di disinteresse o anche mancanza di parenti, la produzione del testamento o della dichiarazione di volontà alla cremazione (per gli iscritti alle So.CREM.) può aversi anche a cura di qualche esecutore testamentario o del Presidente della So.Crem. di iscrizione.

    La dispersione delle ceneri potrà essere eseguita dal coniuge o da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato dall’avente diritto, dall’esecutore testamentario o, in caso di iscrizione del defunto ad associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, dal rappresentante legale dell’associazione stessa.

    Nel Suo caso, allora, conviene, per tempo, nominare un esecutore testamentario o iscriversi ad una So.Crem.

  20. abito nel comune di abbiategrasso pr milano vorrei esere cremato e le ceneri disperse nel cimitero della mia citta sono solo al mondo a chi mi devo rivolgere perche’ le mie volonta’ siano esaudite? vorei fare un contratto con l’inpresa funebre e’ possibile grazie cordiali saluti.

  21. Le ossa, con il tempo, anche per il dilavamento dovuto alle acque meteoriche, tendono naturalmente a decalcificarsi, degradando in una finissima polvere bianca, in altre parole si mineralizzano, ossia si de-compongono nei loro eleminti primi, inorganici e fondamentali = i minerali.
    E’, sotto il profilo tecnico, praticamente impossibile dopo 36 anni di sepoltura nella nuda terra (con le ossa sottoposte alla percolazione delle acque piovane) rinvenire ancora qualche ossicino di un neonato, proprio perchè le ossa dei lattanti sono appena formate e, quindi, fragilissime, in quanto non ancora calcificate.

    L’ossario comune si chiama così perchè è un luogo confinato e chiuso dove riporre ed ammassare in forma anonima, promiscua ed indistinta le ossa provenienti da esumazione/estumulazione non ulteriormente richieste per una sepoltura individuale, privata e dedicata.
    L’ordinamento Giuridico accorda tutela anche alle ossa, ma è una protezione affievolita rispetto a quella riconosciuta al cadavere, in ogni caso è vietato dalla legge asportare le ossa dal cimitero per scopi non consentiti o non autorizzati (se non per fini scientifici o di indagini giudiziarie) farne mercimonio (esse in quanto res religiosa sono sottratte ad ogni commerciabilità). Le ossa, come materiale biologico appartenenute ad un corpo UMANO, ancorchè privo di vita, debbono perpetuamente esser accolte in cimitero…from here to eternity. Esse, quando siano già state sversate (= DISPERSE) nell’ossario comune possono solo esser traslate, per motivi di logistica cimiteriale) ad altro camposanto oppure cremate, così da ricavar spazio per nuove immissioni.

    L’ossario è un manufatto, un vano, anche di lieve entità, esso può essere un pozzetto, un parallelepipedo epigeo oppure una stanza ipogea, cioè costruita a mo’ di cripta, tre, almeno, sono le sue caratteristiche costruttive: deve, infatti, esser: 1) sufficientemente capiente per soddisfare il fabbisogno di spazio cimiteriale, 2) sigillato ed inaccessibile, così da evitare profanazioni o furto del suo pietoso contenuto, 3) chiuso e nascosto per celare agli ignari visitatori del camposanto l’inquietante vista di femori, tibie, costole, teschi, mandibole…
    L’apertura dell’ossario comune deve esser autorizzata dal comune cui compete, pur sempre la funzione cimiteriale. Il senso filosofico, morale, oltre che, ovviamente, tecnico dell’ossario comune è la conservazione in perpetuo, per il culto della memoria di un’intera collettività, dell’ossame di cui si sia persa ogni rintracciabilità dovuta all’individualità della sepoltura, la quale ex lege è assicurata ai cadaveri ed ai loro resti mortali (salme indecomposte) ma non alle ossa, quando sia trascorso il periodo legale di sepoltura.

    L’ossario si chiama…ossario e non PATTUMIERA proprio perchè contiene alla rinfusa le ossa e non le cartacce, le buste di plastica o i fiori secchi. Eventuali violazioni al Regolamento nazionale di Polizia mortuaria laddove non integrino qualche fattispecie di reato (omissione in atti d’ufficio???) sono sempre passibili di sanzione amministrativa pecuniaria ed i rifiuti provenienti da attività cimiteriale come potature, sfacio del verde, ceri votivi ormai spenti, carta… debbono esser smaltiti ai sensi del DPR n.254/2003 e non possono esser abbandonati all’interno del sepolcreto, men che meno nell’ossario comune, tra l’altro la scorretta gestione dei rifiuti cimiteriali è soggetta ad una disciplina molto particolareggiata, rigida ed intrusiva che contempla, addirittura, per i trasgressori, sanzioni penali.

  22. x Pietro Mariano
    Perché parli di resti mortali come commento alla dispersione delle ceneri in natura?
    Le ceneri derivano solo da cremazione.
    Comunque se si chiama ossario comune il motivo c’è: le ossa vanno tutte insieme e indistintamente. Solo se le ossa vanno tarsportate da un cimitero ad un altro o sepolte in tomba, ossarietto, devono essere inserite dentro una cassetta di zinco (art. 36 DPR 285/90).
    Non capisco la visibilità dei resti mortali col clima della zona da te individuata.

  23. mi piacerebbe sapere se a distanza di 36 anni a sassari (sardegna)quindi con un clima abbastanza mite e con un tasso di umidità normale i resti mortali di una bimba morta dopo un solo giorno di vita possano essere visibili, e vorrei la spiegazione di cosa sia veramente l’ossario (se le ossa devono essere etichetatte oppure mischiate tutte assieme alle altre grazie mariano

  24. X goldr

    Dovrai OBBLIGATORIAMENTE chiedere l’autorizzazione al comune ligure nel quale vorrai disperdere le ceneri. Di queste cose se ne occupano le pompe funebri,sconsiglio il fai da te.
    Per quanto riguarda Genova, il giorno della dispersione dovrai avvisare la Capitaneria di Porto competente con un fax nel quale indicherai l’orario e la zona nella quale disperderai le ceneri (anche questo possono farlo le pompe funebri), oppure potrai contattare direttamente la Capitaneria di Porto via radio una volta a bordo dell’imbarcazione.
    Tutte le informazioni saranno comunque riportate nell’autorizzazione che ti rilascerà il comune.
    Credo che la CP possa chiedere di partecipare all’operazione (ipotesi remota perchè credo abbiano da fare cose più importanti), mentre non mi risulta che possano esserci controlli successivi all’operazione perovvi motivi(tipo chiamarti per sapere come è avvenuta la dispersione o verificare che sia avvenuta correttamente).
    Nelle acque genovesi la dispersione deve avvenire ad almeno a 500 metri da riva.

  25. perche’ non si cremano i morti x legge?si eviterebbero costi enormi x interrare,scavare,mettere fiori sui fossi contratti di luce,ecc ecc,e non parliamo delle nicchie,con costi proibitivi,x fam.meno abb.e si eviterebbero le estenzioni di aree da destinare ai cimiteri, E SOLO UNA SPECULAZIONE CHE’SI FA SU TUTTO CIO’BASTEREBBE CREMARE E DISPERDERE LE CENERI,DALLA TERRA SIAMO NAT I,ALLA TERRA DOBBIAMO RITORNARE. F.V da PROV. DI NAPOLI (E QUANTO E’ IL COSTO X LA CREMAZIONE ,PERCHE’NON VENGONO ISTALLATI GLI INCENERITORI IN TUTTE LE REGIONI O COMUNI?

  26. abito a Bari , vorrei sapere se posso chiedere nel mio testamento di essere cremata e che le mie ceneri siano disperse e non conservate in cimitero

    grazie

  27. La scelta della dispersione è di sola eleggibilità del De Cuius e tale scelta (c.d. electio sepulchri) così estrema deve esser espressa con tutti i crismi della Legge n.130/2001 cui si ispira anche la Legge Regionale Veneto 4 marzo 2010, n. 18.

    Occorre, pertanto la forma scritta ed inequivocabile della volontà, un semplice riferimento verbale non sarebbe sufficiente, almeno in Regione Veneto, l’Emilia Romagna, per converso, è più possibilista ed autorizza la disperione anche su istanza dei discendenti del De Cuius i quali debbono riportare (si spera sinceramente, anche perchè la Legge punisce le dichiarazioni mandaci) il desiderio più intimo del defunto.

  28. Abito a Lido di Venezia e ho in affidamento le ceneri di mia madre che è morta nel 2008.
    Aveva espresso verbalmente il desiderio che le sue ceneri fossero disperse in mare o in un’area verde ( pineta Alberoni area protetta WWF), ma in quel momento non c’era legge che regolamentasse.
    Come posso fare?
    Devo richiedere autorizzazione Polizia Mortuaria?
    Serve un incaricato o posso farlo io?
    Grazie

  29. Al fine di trasportare in spagna le ceneri di mia madre deceduta 17 anni fa ad ibiza,
    mi sono fatto fare un autorizzazione al trasporto di ceneri.
    Ora mi chiedo quali siano le operazioni da fare per eseguire una cerimonia privata nella quale si possa dispargere le ceneri in mare.
    Dove devo rivolgermi ibiza per richiedere l’autorizzazione di dispersione delle ceneri… Al consolato Italiano di Barcellona o direttamente in comune di ibiza?

  30. In Lombardia il prima con la Legge REgionale n.22/2003, poi con il regolamento attuativo n.6/2004 così come modificato dal Regolamento n.1/2007 sono stati recepiti tutti le disposizioni della Legge n.130/2001 in merito alla dispersione delle ceneri, la quale, così, nel territorio Lombardo è pienamente operativa.

    1) occorre l’inequivocabile volontà del solo de cuius (testamento nelle sue tre forme o iscrizione a SoCrem) ed essa non è surrogabile da terzi, poichè la electio sepulcri, in caso di destinazione atipica delle ceneri, come appunto il loro sversamento nell’ambiente esterno è un diritto personalissimo di sola eleggibilità della persona, quando quest’ultima sia ancora in vita ed in pieno possesso di tutte le proprie facoltà mentali.

    2) l’autorizzazione è rilasciata dall’Ufficiale di Stato Civile, secondo la modulistica di cui all’allegato 5 della Delibera Giunta Regionale n.20278 del 21 gennaio 2005

    L’autorizzazione ha valore esclusivamente regionale, perchè di tale portta è la norma.

  31. Lombardia e Liguria sono entrambe interventute per disciplinare lo spargimento delle ceneri (istututo previsto in linea di principio dalla stessa egge Statale 30 marzo 2001 n. 130).

    Ad autorizzare materialmente la dispersione è il comune in cui essa avverrà, autorizza, quindi, il comune (ligure) sotto la cui giurisdizione si trova il luogo che sarà teatro della dispersione stessa (si veda, tra l’altro: TAR Toscana, sez. II, con sentenza n. 2583/2009 del 2 dicembre 2009).

    Quando sussistano rapporti di extraterritorialità prevale sempre il “jolly” dei servizi funerari, ossia il DPR 10 settembre 1990 n. 285 recante l’approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria.

    Le norme di riferimento sono rispettivamente:

    1) Regione Lombardia: regolamento regionale 9 novembre 2004 n.6 così come modificato dal successivo regolamento regionale n.1/2007
    2) Regione Liguria: Legge Regionale 04/07/2007, n. 24 e successive modificazioni, nonchè regolamento attuativo della stessa legge di cui sopra, 11 MARZO 2008 N. 1 (Art. 4).

    Si procede, allora, in questo modo:

    a) si presenta al comune della Regione Liguria istanza volta ad ottenere l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri, producendo,in allegato, tutta la documentazione da cui possa desumersi la chiara ed univoca volontà dispersionista espressa a suo tempo dal de cuius, quando egli era ancora in vita. La dispersione, infatti, essendo atto irreversibile che confligge con il caposando del nonstro ordinamento secondo cui le sepolture debbono sempre esser rintracciabili ed individuali, è di sola eleggibilità da parte del de cuius stesso, cioè la sua intenzione non può esser surrogata da terzi.

    b) Il comune della Liguria, dopo la fase instruttoria (si valutano, tuttavia, solo i titoli formali) rilascia apposita autorizzazione che verrà trasmessa al comune della Regione LOmbardia da cui partirà il trasporto funebre.

    c) Solo dopo aver acquisito l’autorizzazione alla dispersione il comune di decesso, anche con un unico decreto ex Art. 26 DPR n.285/1990, autorizzal trasporto rima del feretro poi dell’urna.

    d) L’urna, durante il viaggio, dovrà esser sigillata ed infrangibile (Circ.Min. 24 giugno 1993 e D,M. 1 luglio 2002), nonchè sempre accompagnata dal decreto di trasporto. Lo sversamento delle ceneri in modo difforme da quanto concordato o privo di autorizzazione integra la fattispecie di reato di cui all’Art. 411 Codice Penale.

  32. Per la dispersione delle ceneri in mare in Liguria a ponente come posso procedere? Esiste una Legge regionale se abitando il Lombardia decidiamo di farlo?

  33. Comune di Monticelli Terme, Regione Emilia Romagna, io sono modenese quindi ci intendiamo perfettamente.

    Il paradigma di riferimento è la Legge Regionale 29 luglio 2004 n.19 in tema di polizia mortuaria, oltre, ovviamente, alle disposizioni generali dell’Ordinamento Giuridico Italiano (non sto ad elencare pedissequamente tutte le norme perchè, altrimenti… V’annoierei a morte).

    Comunque, procediamo con ordine: l’Art. 3 della Legge Regionale Emiliano Romagnola n. 19/2004 attribuisce alle Province la funzione pianificatoria per gli impianti di cremazione, le Province, quindi, debbono definire i bacini territoriali, anche per rendere effettivo ed esercitabile il diritto del cittadino ad accedere responsabilmente alle diverse forme di destinazione delle proprie spoglie per il post mortem.
    Anche la cremazione, quindi, rientra nella sfera dello Jus Sepulchri, o per meglio dire dello Jus Eligendi Sepulchrum, ossia il diritto di scegliersi in piena libertà forma e luogo della propria sepoltura (certo, nei limiti fissati dalla Legge). Questo principio, già elaborato dai giuristi latini, è rintracciabile, nell’Art. 5 del Codice Civile (atti di disposizione su di sè proiettati nel tempo successivo alla propria morte). I diritti civile e sociali (quindi anche quelli PERSONALISSIMI come lo Jus Sepulchri) ricevono anche tutela costituzionale e debbono esser garantiti su tutto il territorio della Repubblica Italiana (Art. 117 lettera m) Cost., così come riformulato dalla Legge di Revisione Costituzionale n.3/2001).

    La cremazione è servizio pubblico locale a titolo oneroso per l’utenza (Art. 1 comma 7bis Legge 28 Febbraio 2001 n. 26 così come modificato dall’Art. 5 comma 1 Legge 30 marzo 2001 n.130.

    La cremazione è a carico del comune di ultima residenza del defunto solo in caso di comprovata indigenza di costui, è stata, dunque, abrogata la Legge 29/10/1987, n. 440 con cui si dichiaravano gratuite l’inumazione in campo di terra comune e la cremazione. Le tariffe per l’incinerazione dei cadaveri umani (ma anche di resti mortali, parti anatomiche riconoscibili, prodotti abortivi e del concepimento ed ossa) sono fissate ai sensi dell’Art. 5 comma 2 Legge n.130/2001 con decreto Ministeriale adottato congiuntamente dal Dicastero degli Affari Interni e dal Ministero della Sanità (D.M. 1 luglio 2002) aggiornato negli importi con cadenza annua.

    I famigliari del de cuius o l’esecutore testamentario (SoCrem compresa) potranno, così, rivolgersi al crematorio più vicino. (Ai sensi dell’Art. 5 comma 4 Legge Regionale Emilia Romagna n19/2004 i comuni emiliano romagnoli debbono favorire alla popolazione residente l’accesso alle pratiche funerarie ammesse dalla Legge Italiana, fornendo adeguate informazioni su costi, tempi e logistica (anche perchè pure i trasporti funebri sono ordinariamente a titolo oneroso ex Art. 1 comma 7bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26).

    La SoCrem cui Lei è iscritto potrà dar esecuzione alla volontà del proprio iscritto anche presso l’Ara Crematoria di Parma, comune presso il quale, tra l’altro, Lei è residente.

    Il crematorio, infatti, impianto comunale (e non privato) gestito dal comune ai sensi dell’Art. 113 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, giusta l’Art. 6 comma 2 Legge n.130/2001 che ha implicitamente abrogato l’Art. 343 comma 1 Regio Decreto n.1265/1934.

    In Emilia Romagna la dispersione delle ceneri in natura è senz’altro legittima e possibile (Art. 11 comma 2 Legge Regionale n.19/2004 che rinvia all’Art.411 Codice Penale così come modificato dall’Art. 2 comma 1 Legge n.130/2001.

    L’autorizzazione alla dispersione sconta, però, un forte limite: quello della territorialità, ossia la Regione Emilia Romagna, attraverso l’Ufficiale di Stato Civile di ogni comune emiliano-romagnolo può autorizzare solo lo sversamento in natura delle ceneri che avverrà unicamente entro i confini amministrativi della Regione Emilia Romagna (il processo di riconoscimento giuridico alle autonomie locali inizia con l’Art. 22 Cost., con la VIII e la IX Disposizione Transitoria della Costituzione, è, poi, implementato, almeno per le regioni a statuto ordinario con la Legge 16 maggio 1970 n. 281 ed è, infine, sugellato dalla Legge di Revisione Costituzionale n.3/2001).

    C’è un principio implicito nel “federalismo italiano”: la validità di un provvedimento è subordinata alla competenza geografica dell’Autorità che lo ha emanato: ossia una legge regionale (con relativi atti adottati in conformità a questa) produce i suoi effetti solo entro il proprio perimetro regionale. E’ il famoso (o… famigerato?) spezzatino funerario all’italiana, per altro concettualmente sballatissimo e pernicioso, perchè non protegge i diritti, ma anzi produce diseguaglianze. Qualcuno non si è accorto di tale vincolo costituzionale (vabbè, accettiamo la buona fede) e regale performances veramente comiche, la Lombardia, ad esempio, autorizza la dispersione…in mare (Art. 13 comma 4 Reg. Reg. n. 6/2004). E perchè non nell’Oceano Indiano? Quale sia il Mar Lombardo ( o… Padano) proprio mi sfugge.

    Ad ogni modo, trascorrendo dalle facezie a cose più serie (paulo maiora canamus, direbbero i poeti latini) ad oggi almeno (del doman non v’è certezza, nemmeno nella polizia mortuaria) Liguria (LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2007 N. 24 e successive modificazioni) e Toscana (LEGGE REGIONALE 31 maggio 2004, n. 29) hanno rispettivamente disciplinato l’istituto della dispersione delle ceneri.

    Una sorta di proprietà transitiva (cioè: autorizza l’Emilia Romagna anche se la dispersione avverrà altrove siccome, comunque, anche la regione dove la dispersione materialmente avrà luogo ha recepito, facendola propria la Legge Nazionale n.130/2001) sarebbe auspicabile, anche per snellire le procedure, ma al momento, sembra poco praticabile, perchè non c’è coordinamento tra le diverse normative (insomma, vige il caos, altrimenti… mica saremmo in Italia!).

    C’è una sentenza illuminante del TAR Toscana, sez. II, il quale con sentenza n. 2583/2009 del 2 dicembre 2009 è intervenuto per chiarire che l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri è propria dell’Ufficiale di Stato Civile del Comune nel quale si attua la dispersione stessa.

    Quindi si procede così: dopo la cremazione (ovunque essa avverrà: in Emilia Romagna, in altra regione, all’Estero) la competente Autorità Locale autorizza il trasporto dell’Urna cineraria presso il comune sotto la cui giurisdizione si trova il luogo dove materialmente le ceneri saranno sversate. Tale comune, nella persona dell’Ufficiale di Stato Civile acquisita agli atti tutta la documentazione necessaria per portare a termine l’istruttoria (è indispensabile l’espressa volontà del de cuius la quale non è surrogabile da terzi) autorizza l’operazione, alla quale i soggetti legittimati danno corso.

    A Valera (Parma) sono in vigore sicuramente le norme regionali in materia di dispersione delle ceneri, per il principio di cedevolezza tra le fonti del diritto anche il regolamento comunale di polizia mortuaria deve adeguarsi alle disposizioni regionali, tuttavia il regolamento comunale di polizia mortuaria è un corpus di norme che “brilla di luce propria”, ovvero ha un proprio fondamento giuridico ed una propria autonomia (storicamente: Regio Decreto 8 giugno 1865 n. 2322, Art. 345 Regio Decreto 27 luglio 1934 n.1265 ed, in subordine, Art. 7 Legge Regionale Emiliano-Romagnola n.19/2004) soprattutto ai sensi dell’Art. 117, comma 6 III Periodo Cost. dopo la Riforma federalista al Titolo V Cost, ottenuta con la Legge di Revisione Costituzionale n.3/2001. E’bene, quindi, consultare anche il regolamento comunale di polizia mortuaria del comune di Parma, per la normazione di dettaglio.

    La dispersione delle ceneri è soggetta a tariffa dettata dal Decreto Ministeriale 1 luglio 2002.

    Ai sensi dell’Art. 5, comma 4 del regolamento regionale emiliano-romagnolo 23 maggio 2006, n. 4 previsto dall’Art. 2 comma 2 Legge Regionale n.19/2004 ogni comune dell’Emilia Romagna deve dotare il proprio sistema cimiteriale (ovviamente se dispone di almeno due o più cimiteri) di apposito spazio rituale, posto, però, all’interno del recinto cimiteriale, dove si possa provvedere allo sversamento delle ceneri (si tratta del cosiddetto giardino delle rimembranze).

    Altrimenti, come extrema ratio ed opzione del tutto residuale (ma GRATUITA) è sempre possibile lo sversamento delle ceneri umane provenienti da cremazione (Art. 343 comma 2 Regio Decreto n.1265/1934) nel cinerario comune (Art. 80 comma 6 DPR 10 settembre 1990 n. 285 ed Art. 5 commi 1 e 2 Regolamento Regionale 23 maggio 2006 n. 4) In relatà non si tratta di una vera e propria dispersione, ma di una conservazione perpetua entro il cimitero in modo promiscuo ed indistinto, contravvenendo, del tutto marginalmente, al caposaldo della sepoltura individuale, nominatica e sempre individuabile di cadaveri e loro resti stabilita dall’Editto Napoleonico di saint Cloud.

    Tutti questi miei discorsi seri ed inpopportuni hanno qualche fondamento giouridico sino ad ora (Modena, ore 20 e 38 di martedì 8 giugno anno domini 2010); se domani dovessi cambiare ancora una volta la legge, saremmo nuovamente in alto mare.

    “[…] Altro dirti non vo’; ma la tua festa
    C’anco tardi a venir non ti sia grave”, come direbbe il Leopardi, dunque, fuor di metafora, dato il gran casino generale che ormai impera sovrano nel diritto funerario meglio posticipare la dipartita terrena in attesa di tempi migliori e regole più certe. Speriamo nell’ALDILA’, almeno l’Oltremondo, nella versione dantesca, offe, di sicuro qualche elemento in più di sicurezza!

  34. Abito a Monticelli Terme (PR) e sono socio Socrem a Reggio Emilia da anni, quindi prima che venisse costruito il crematorio di Valera (Parma).
    Vorrei che cortesemente mi venisse reso noto se quando sarà il momento, potrò usufruire di quello di Valera evitando un trasporto inutile a Reggio Emilia.
    Inoltre, desidero che le ceneri siano disperse in mare o in Liguria o Toscana.
    Tutto ciò sarà possibile?
    Inoltre, se quanto richiesto non sarà possibile, chiedo se a Valera (Parma) c’è la possibilità della dispersione in natura?
    Grazie e cordiali saluti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.