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TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 28 maggio 2025, n. 1168
Qualora venga in rilievo un potere discrezionale dell’ente in ordine alla revoca delle concessioni – quale delineato dal citato art. 92, co. 2, del d.P.R. n. 285/1990 (“Le concessioni…possono essere revocate”), e agganciato a tutti i presupposti ivi indicati – se risulti che il Comune non abbia preso in considerazione la situazione, quale concretamente sussistente in relazione alla cappella gentilizia nella fase antecedente all’esercizio del potere di revoca, consegue che tale atto non resiste alle doglianze.
TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 92 d.P.R. 10/9/1990, n. 285
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TAR Umbria, Sez. I, 7 maggio 2025, n. 485
[ I ] Allorquando vengano in considerazione costruzioni realizzate su area demaniale, non possono costituirsi né usucapirsi diritti di natura privatistica che si riflettano sulla utilizzazione del terreno demaniale non compreso nelle concessioni, per cui è inaccoglibile la pretesa di titolare di cappella gentilizia che assuma di aver usucapito il diritto a non avere altre edicole a data distanza dalla propria, quale pretesa incidente direttamente sul suolo demaniale esterno alla sua concessione, precludendone l’utilizzo (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II, 4 luglio 2019 n. 784). Nel corso del rapporto concessorio si devono rispettare tutte le norme di legge e di regolamento emanate per la disciplina dei suoi specifici aspetti, in quanto lo (diritto intrinsecamente cedevole a fronte delle potestà regolatorie e conformative del concedente pubblico) attiene ad una fase di utilizzo del bene che segue lo sfruttamento del suolo mediante edificazione della cappella e che soggiace all'applicazione del regolamento di polizia mortuaria, disciplina, questa, che si colloca ad un livello ancora più elevato di quello che contraddistingue l'interesse del concedente e soddisfa superiori interessi pubblici di ordine igienico-sanitario, oltre che edilizio e di ordine pubblico (così, Cons, Stato, sez. V, 28 ottobre 2015, n. 4943, e T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 10 febbraio 2014, n. 920).
[ II ] Costituisce presupposto erroneo “l’applicabilità alla fattispecie per cui è causa della disciplina urbanistico edilizia in tema di distanze minime tra edifici compendiata dall’art. 873 c.c. su cui vi sia doglianza circa un'eccessiva vicinanza della cappella realizzata, dovendosi ritenere che la conformità dell’opera debba essere esaminata esclusivamente alla luce del rapporto concessorio tra il Comune ed i concessionari delle aree demaniali disciplinato nella specie dal regolamento comunale di Polizia Mortuaria.” (T.A.R. Umbria, 28 novembre 2017, n. 724).TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 91 d.P.R. 10/9/1990, n. 285
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TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 20 maggio 2025, n. 1094
Costituisce eccesso di potere l'atto di revoca di concessione cimiteriale data in perpetuo quando non sussistano tutte le condizioni poste dall'art. 92 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 92 d.P.R. 10/9/1990, n. 285
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TAR Lombardia, Milano, Sez, I, 12 maggio 2025, n. 1635
La giurisprudenza amministrativa in materia ha chiarito che “la valutazione deve necessariamente avere ad oggetto sia le tutele economiche che quelle normative in quanto complesso inscindibile. (…) con la precisazione che la stazione appaltante può ritenere sussistente l’equivalenza in caso di scostamenti marginali in un numero limitato di parametri” (cfr. T.A.R. per la Toscana, Sez. I, 3 febbraio 2025, n. 173); e, ancora, “se, da un lato, mediante l’istituto della dichiarazione di equivalenza delle tutele ex art. 11 D.Lgs. 31 maggi 202, n. 36, il legislatore ha inteso riconoscere agli operatori economici una maggiore flessibilità nella propria organizzazione aziendale, quale corollario della libertà di iniziativa economica privata scolpita all’art. 41 Cost. (con la conseguenza che la norma in esame non può essere interpretata in senso eccessivamente restrittivo, in quanto occorre evitare di introdurre freni non necessari alla concorrenza e al principio di massima partecipazione (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, ord. 12.03.2024, n. 89), dall’altro tale facoltà deve contemperarsi con la ineludibile tutela dei lavoratori, la quale postula un’attenta disamina da parte della stazione appaltante circa l’equivalenza delle tutele (economiche e normative) riconosciute in forza del diverso CCNL prescelto dall’operatore economico” (cfr. T.A.R. per la Lombardia - Milano, Sez. IV, 30 gennaio 2025, n. 296). Sulla stessa scia il parere dell’ANAC, reso nella Delibera n. 14 del 14 gennaio 2025, che afferma che “la dichiarazione di equivalenza debba dimostrare che il diverso CCNL adottato, al di là del nomen iuris, garantisca tutele equiparabili. […] La valutazione deve necessariamente avere ad oggetto sia le tutele economiche che quelle normative in quanto complesso inscindibile”, auspicando in tal senso una doppia verifica da parte della Stazione Appaltante che tenga conto oltre che del trattamento economico, altresì delle tutele normative dallo stesso previste. E specificando, altresì, che “La stazione appaltante può ritenere sussistente l’equivalenza in caso di scostamenti marginali in un numero limitato di parametri. Sul punto, si evidenzia che la richiamata Circolare dell’INL [Ispettorato Nazionale del Lavoro, Circolare n. 2 del 28.07.2020] individua un primo elenco di nove istituti sui quali effettuare la verifica di equivalenza dei trattamenti normativi, ritenendo ammissibile lo scostamento limitato ad un solo parametro. Pertanto, considerato che l’elenco su proposto è più ampio, si può ritenere ammissibile, di regola, uno scostamento limitato a soli due parametri”.
TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 11 D. Lgs. 31/5/2023, n. 36
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C.G.A.R.S., Sez. Giurisd., 5 maggio 2025, n. 373
Il termine tumulazione va utilizzato genericamente, quale sinonimo di sepoltura e viene indifferentemente riferito sia alla sepoltura di salme, alla sepoltura in cassette ossario ovvero in urne cinerarie. La sepoltura della salma e la sepoltura dei resti della salma sono due fattispecie che, dal punto di vista letterale, risultano del tutto equiparabili.
TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 92 d.P.R. 1/9/1990, n. 285
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Corte costituzionale, 29 aprile 2025, n. 62
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., il divieto imposto dalla Regione Calabria alle imprese funebri di esercitare il servizio di noleggio con conducente mediante ambulanza per il trasporto non urgente e programmabile di pazienti, in quanto tale preclusione, non giustificata da ragioni di interesse generale, incide direttamente sulla libertà di iniziativa economica e altera l’equilibrio concorrenziale nel relativo mercato, riservato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza. La disposizione impugnata determina un accesso diseguale al mercato, privo di fondamento proporzionale rispetto agli scopi di tutela della salute, con conseguente illegittimità anche della norma speculare che vietava ai soggetti esercenti tale servizio l’attività funebre. Inammissibili, per difetto di rilevanza, le censure relative al più ampio divieto di svolgimento di servizi parasanitari, socioassistenziali o assimilabili.
TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Regione Calabria, L. R. 7/8/2023, n 38
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TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter, 28 aprile 2025, n. 8199
La più recente e condivisibile giurisprudenza, la quale ha ormai ripetutamente affermato che “Nelle gare pubbliche, laddove il bando di gara richieda quale requisito il pregresso svolgimento di «servizi analoghi», tale nozione non può essere assimilata a quella di «servizi identici» dovendosi conseguentemente ritenere, in chiave di favor partecipationis, che un servizio possa considerarsi analogo a quello posto a gara se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto in contestazione, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest'ultimo.” (tra le molteplici, Consiglio di Stato, sez. III , 15/11/2024 , n. 9172, T.A.R. , Napoli, sez. V , 21/10/2024, n. 5554, T.A.R. , Campobasso , sez. I , 06/06/2024 , n. 183).
TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 100 D.Lgs. 31/3/2023, n. 36
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TAR Liguria, Sez. II, 28 aprile 2025, n. 500
[ conforme: TAR Liguria, Sez. II, 28 aprile 2025, n. 501 ]
[ I ] Un'assimilazione di un impianto crematorio ad un impianto di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi ai fini del suo assoggettamento a VIA ((come incidentalmente affermato, seppure ad altri fini, dalla sentenza del Consiglio di Stato, IV, 3.1.2022, n. 14), costituisce un’evidente forzatura. Difatti, l’allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 contempla, tra i progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA, al punto 7 (Progetti di infrastrutture) lett. r), gli “impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno”.
[ II ] Circa il divieto di destinazione ad altro uso prima di 15 anni dall’ultima inumazione contenuto nell’art. 97 del D.P.R. n. 285/1990, si tratta di un divieto che però, anche ad una lettura superficiale, concerne la destinazione ad altri usi del “terreno del cimitero”, ove dismesso (il cimitero), laddove il progetto in questione concerne un tempio crematorio da costruirsi – obbligatoriamente – “entro i recinti dei cimiteri” (art. 78 D.P.R. n. 285/1990) in esercizio e, conseguentemente, non è rilevante.TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 6 L. 30/3/2001, n. 130
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TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 10 arile 2025, n. 1187
[ I ] Ai fini del riconoscimento della titolarità di una concessione cimiteriale, alla luce del principio di diritto secondo cui, quando vengono in considerazione sepolcri gentilizi, lo jus sepulchri è attribuito, in base alla volontà del testatore, in stretto riferimento alla cerchia dei familiari destinatari di esso, acquistandosi dal singolo iure proprio sin dalla nascita, per il solo fatto di trovarsi col fondatore nel rapporto previsto dall'atto di fondazione o dalle regole consuetudinarie, iure sanguinis e non iure successionis, e determinando una particolare forma di comunione fra contitolari, caratterizzata da intrasmissibilità del diritto, per atto tra vivi o mortis causa, imprescrittibilità e irrinunciabilità (per tutte Cassazione civile sez. un., 28/06/2018, n.17122).
[ II ] È infondata una censura con cui si deduce l’incompetenza del dirigente alla sottoscrizione dell’avviso di regolarizzazione, in quanto spetta alla dirigenza il compimento degli atti di gestione che non siano riservati dalla legge al consiglio e alla giunta, trattandosi di competenza generale che si estende anche alle ipotesi in cui norme anteriori prevedevano, in modo espresso, la competenza di organi politici (in termini, Consiglio di Stato, IV, 3 agosto 2023, n. 7503), venendo in considerazione un atto gestionale, la cui adozione rientrava nella competenza del Dirigente e non del Sindaco.
[ III ] Va rilevato che sulla legittimità della trasformazione delle concessioni perpetue in novantennali, la sezione si è già pronunciata con la sentenza n. 3036 del 16 ottobre 2023, da cui non ravvisa ragioni per discostarsi, anche in considerazione del fatto che è espressione di un orientamento giurisprudenziale consolidato.
Giova, in particolare, rilevare che su una fattispecie analoga a quella in esame è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato, VII sezione, n. 2111 del 4 marzo 2024, alle cui ampie motivazioni, per esigenze di sintesi si rinvia (nello stesso senso più di recente TAR Veneto, I, 23 gennaio 2025 n. 99 e 24 dicembre 2024, n. 3053; Consiglio di Stato, VII, 17 giugno 2024 n. 5378). In tale sentenza sono, in particolare, stati affrontati il tema della possibilità di incidere in via unilaterale su una concessione cimiteriale perpetua, trasformandola in concessione a tempo determinato, e quello degli effetti temporali di tale modifica. In ordine al primo, il Consiglio di Stato ha affermato il principio di diritto secondo cui la Pubblica Amministrazione può sempre modificare il contenuto dei titoli concessori o autorizzatori relativi ad aree demaniali cimiteriali originariamente rilasciati, così come revocare le concessioni su aree demaniali cimiteriali; a maggior ragione le va riconosciuta la possibilità di modificare queste ultime da perpetue in temporanee. Precisato che a diversa conclusione non poteva addivenirsi sulla base dell’art. 92 del d.P.R. n. 285 del 1990 che, disciplinando la revoca delle concessioni cimiteriali, non contemplava, fra quelle revocabili, le concessioni perpetue. Vigendo per le concessioni in generale e per quelle demaniali in particolare, la regola della normale revocabilità, siffatta previsione eccezionale avrebbe dovuto essere espressamente contemplata dal legislatore, al cui silenzio sul punto giammai si potrebbe attribuire il preteso inequivoco valore esonerativo. Accertato che nella legislazione vigente non esiste nessuna norma che, espressamente, neghi o consenta la revoca delle concessioni perpetue, ha fatto riferimento, in via residuale, ai principi che regolano l’istituto della concessione in generale e, in particolare, alla regola secondo cui le concessioni sono normalmente revocabili e, a fortiori, lo sono quelle su beni demaniali. Ha, in particolare, ribadito la legittimità di un intervento comunale che, preferibilmente attraverso una regolamentazione generale astratta, trasformi le concessioni originariamente perpetue in concessioni temporanee. Tale possibilità di conversione è coerente con la natura del potere concessorio, che giammai potrebbe consentire alla Pubblica Amministrazione di consegnare in modo irreversibile un bene demaniale (e quindi di assegnargli un vantaggio) al privato, senza riservarsi la possibilità di ritornare sulle sue determinazioni; questo, infatti, stravolgerebbe la funzione stessa del rapporto concessorio, la cui permanenza in vita ha senso finché è attuale l’interesse pubblico al suo mantenimento; la qual cosa, a sua volta, presuppone la conservazione, in capo alla P.A., del potere di valutarne la convenienza pubblica per tutta la sua durata.
Dalla ritenuta legittimità del potere di convertire le concessioni perpetue in temporanee discende che alla fattispecie in esame è applicabile l’art. 103 del regolamento comunale, come riformulato dalla delibera impugnata, che ha previsto che tutte le concessioni cimiteriali, da quel momento in poi, dovessero avere durata determinata.TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 92 d.P.R. 10/9/1990, n. 285
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Consiglio di Stato, Sez. V, 22 aprile 2024, n. 3605
La cremazione costituisce servizio pubblico anche se, al tempo, non elencato all'art. 1 T.U. di cui al R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, elenco che aveva carattere esemplificativo e non tassativo. consentendo ai comuni di estendere il catalogo dei servizi pubblici anche ad attività non comprese tra i servizi obbligatori o tra quelli elencati dal legislatore. La qualificazione di servizio pubblico locale non è ostacolata dalla circostanza che, all'epoca, non esisteva una norma di fonte primaria che lo considerasse in tali termini.
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