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Consiglio di Stato, Sez. V, 22 aprile 2024, n. 3605
La cremazione costituisce servizio pubblico anche se, al tempo, non elencato all'art. 1 T.U. di cui al R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, elenco che aveva carattere esemplificativo e non tassativo. consentendo ai comuni di estendere il catalogo dei servizi pubblici anche ad attività non comprese tra i servizi obbligatori o tra quelli elencati dal legislatore. La qualificazione di servizio pubblico locale non è ostacolata dalla circostanza che, all'epoca, non esisteva una norma di fonte primaria che lo considerasse in tali termini.
TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 6 L. 30/3/2001, n. 130
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TAR Campania, Salerno, Sez, I, 4 aprile 2025, n. 632
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per la definizione delle controversie aventi ad oggetto la pretesa del ricorrente al riconoscimento del proprio diritto all'utilizzo di un sepolcro che l'Amministrazione comunale ha invece riconosciuto ad altri, facendo asseritamente cattivo uso delle regole in tema di famiglia e di successioni e, in tal modo, negandogli illegittimamente il diritto a subentrare in qualità di erede in linea collaterale del concessionario d'origine; si tratta, quindi, di una controversia che non ha ad oggetto, se non in via mediata e riflessa, il proprium del rapporto concessorio, così come gli obblighi dallo stesso rinvenienti, bensì l'individuazione dell'originaria titolarità dello ius sepulchri, cioè un aspetto che esula dagli ambiti pubblicistici della vicenda e concerne unicamente la titolarità di un diritto di matrice civilistica (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 12/06/2024, n. 647).
TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 93 d.P.R. 10/9/1990, n. 285
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TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 2 aprile 2025, n. 516
Risulta inconferente un richiamo al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti urbani, a fronte di una presunta e indimostrata assimilazione dell’impianto crematorio di che trattasi a quelli destinati allo smaltimento dei rifiuti urbani ed altrettanto per i presunti danni provocati dall’intervento contestato, non essendo, allo stato, sufficiente richiamare la circostanza (altrettanto indimostrata) che l’impianto immetta sostanze inquinanti nell’atmosfera.
TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 183 D. Lgs. 18/4/2016, n. 50
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TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 28 marzo 2025, n. 1099
La circostanza che un Comune, con il PGT e le NTA, abbia disciplinato la materia in accordo con la sua vocazione a soddisfare esigenze diffuse è indice dell’attrazione alla sfera degli interessi pubblici del servizio reso dalle case del commiato. Inoltre, la sala del commiato non può essere collocata in strutture obitoriali”, in tale ambito non possono essere fatti rientrare i cimiteri, e tantomeno le fasce di rispetto, come desumibile dall’espressa previsione del D.P.R. 10.9.1990 n. 285, che distingue espressamente gli obitori (Capo III) dai cimiteri (Capo IX), non potendo pertanto sostenersi che il cimitero sia necessariamente una struttura obitoriale.
TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Regione Lombardia, R.R. 14/6/2022, n. 4
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TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. stac. Reggio Calabria, 31 marzo 2025, n. 217
[ I ] Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile del 7 ottobre 1994 n. 8197 hanno, infatti, affermato che "...nel nostro ordinamento, il diritto sul sepolcro già costruito nasce da una concessione da parte dell'autorità amministrativa di un'area di terreno (o di una porzione di edificio) in un cimitero pubblico di carattere demaniale (art. 824 c.c.) e tale concessione, di natura traslativa, crea, a sua volta, nel privato concessionario, un diritto soggettivo perfetto di natura reale, e perciò, opponibile, iure privatorum, agli altri privati, assimilabile al diritto di superficie, che si affievolisce, degradando ad interesse legittimo, nei confronti della P.A.". Rebus sic stantibus non c’è spazio per l’operatività di fattispecie estintive ovvero acquisitive tipiche dei diritti soggettivi perfetti quali, per l’appunto, rispettivamente, la prescrizione e l’usucapione.
[ II ] Trova fondamento la censura secondo cui la variazione della durata dell’originaria concessione cimiteriale da “perpetua” ad avente una durata di 99 anni, non avrebbe potuto essere disposta senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento da parte nei confronti di tutti gli aventi diritto, ivi inclusi gli odierni ricorrenti. Se è vero, infatti, per come di recente ribadito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. VII, 17/06/2024, n. 5378; sez. VII, 4.03.2024, n. 2111) che la pubblica amministrazione, così allineandosi alle disposizioni di cui all’art. 92 D.P.R. n. 285 del 1990 può – e non già deve - modificare la durata, da perpetua in temporanea, dei titoli concessori relativi ad aree demaniali cimiteriali rilasciati in epoca antecedente all’entrata in vigore del citato D.P.R., è altrettanto vero che siffatto ius ponitendi, quale atto discrezionale e non anche dovuto e vincolato, avrebbe dovuto essere preceduto dalla necessaria comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli aventi titolo, quali contitolari della concessione (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 29/05/2023, n. 337).TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 92 d.P.R. 10/9/1990, n. 285
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TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 27 marzo 2025, n. 1023
Cfr. analogamente: TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 27 marzo 2025, n. 1024
[ I ] Quando il Regolamento comunale di polizia mortuaria preveda che la quota per canone annuo di manutenzione e conduzione è versat[a] integralmente all’atto della concessione, e dunque attualizzat[a] al momento della stipula del contratto di concessione”) e stabilendo questo a monte un corrispettivo per ogni singolo rapporto concessorio (di un bene pubblico) cosi escludendosi la natura tributaria della prestazione patrimoniale, come tale non espressivo, altrimenti diversamente necessario, di capacità contributiva del concessionario (Cass. civ., sez. trib., 20 ottobre 2019, n. 24541). Trattandosi di regolamentazione dei rapporti concessori e non già di un’entrata tributaria non è necessaria una specifica norma previsione normativa non vertendosi nell’ambito del potere impositivo dell’ente comunale che esercita, in questo caso, il generale potere di determinare le tariffe per la fruizione dei beni pubblici (Cass. civ., sez. I, 22 giugno 2023, n. 18001).
[ II ] Nella determinazione del canone concessorio di area demaniale (art. 824 c.c.) non appare illogico che il Comune incorpori – attualizzandoli – i costi di manutenzione e conduzione dei loculi così incorporando nel corrispettivo tutti gli oneri diretti e riflessi e il cui potere di determinare le tariffe per la fruizione di beni e servizi trova specifico fondamento legislativo (art. 32 della l. n. 142/1990 - art. 42 del d.lgs. n. 267/2000).
[ III ] Il canone annuo imposto per la manutenzione dei loculi non ha natura tributaria, bensì di corrispettivo concessorio, per cui non richiede specifica previsione legislativa
[ IV ] L'obbligo gravante sulle confraternite di consegnare il registro delle sepolture e il censimento relativo ai defunti accolti nelle loro strutture entro 365 giorni solari dall’entrata in vigore del regolamento, in formato elettronico e secondo le disposizioni dell’amministrazione non costituisce un ingiustificato aggravamento procedimentale, poiché afferente alla mera esibizione di documentazione obbligatoria che deve essere conservata al fine di comprovare la regolarità dell’attività espletata e prodotta su richiesta della P.A., onde esercitare compiutamente la vigilanza di cui all’art. 51 del d.P.R. n. 285/1990.TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 90 d.P.R. 10/9/1990, n. 285
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Consiglio di Stato, Sez. V, 19 marzo 2025, n. 2273
Come già considerato dal Consiglio di Stato, Sez, V. 16 agosto 2010, n. 5714, “in assenza dell’espressa disciplina regionale per la gestione delle sale del commiato la cui emanazione era prevista dall’art. 10, n. 1, lett. b) della l.r. < omissis >, trovi applicazione il principio di sussidiarietà, che, nella specie, attribuisce al Comune la facoltà di regolamentare lo svolgimento dei pubblici servizi anche per ciò che attiene agli orari di apertura contenuta nell’art. 50 del D.Lgs. n. 205/2000” (…). Inoltre, l’art. 3 comma 5 del d.lgs. 267 del 2000 dispone: “I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali” e l’art. 13 comma 1 del d.lgs. 267 del 2000 dispone: “Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”. Da tali disposizioni si ricava, che le funzioni comunali si distinguono in funzioni proprie, che identificano il Comune quale ente esponenziale della comunità (amministrazione ed uso del territorio, servizi sociali, politica economica), conferite con leggi statali e regionali e, ancor prima, delle funzioni fondamentali, inserite dall’art. 117 Cost., comma 2, lett. p, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato (legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane). L’ultima parte dell'art. 117, 6° comma della Costituzione, stabilisce che “i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”, disposizione che valorizza l’autonomia normativa degli enti locali con un riconoscimento a livello costituzionale della potestà regolamentare locale, basato sulla equazione per cui all’esercizio di funzioni amministrative (attribuite, proprie, conferite) da parte degli enti territoriali corrisponde il potere di regolare tali funzioni (non la materia), sotto il profilo organizzativo e sotto quello dello svolgimento
TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 13 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267
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Consiglio di Stato, Sez. VII, 20 marzo 2025, n. 2297
L’art. 88 del d.p.r. n° 285 del 1990, secondo cui “il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.” non fonda un diritto all’estumulazione in concorrenza alla tumulazione di salme che non hanno ancora ricevuto sepoltura, ma presuppone che sussista la disponibilità ad ospitare la salma estumulata.
TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 88 d.P.R. 10/9/1990, n. 285
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Consiglio di Stato, Sez. V, 19 marzo 2025, n. 2268
Da una costante giurisprudenza della Corte risulta che figuri tra le ragioni imperative di interesse generale riconosciute dal diritto dell’Unione giustificanti un'eventuale restrizione all’esercizio di attività economiche, e che gli Stati membri, in questo ambito, dispongono di un ampio potere discrezionale (v., in questo senso, sentenza del 1° giugno 2010, Blanco Pérez e Chao Gómez, C‑570/07 e C‑571/07, EU:C:2010:300, punti 44, 68 e 106)”, ma che “tuttavia, un obiettivo di questo genere non può giustificare la restrizione controversa nel procedimento principale, dal momento che le ceneri funerarie, diversamente dalle spoglie mortali, sotto un profilo biologico sono inerti, in quanto rese sterili dal calore, sicché la loro conservazione non può rappresentare un vincolo imposto da considerazioni sanitarie”. Pertanto,“ragionando a contrario, è invece del tutto evidente che le attività di sepoltura e dissepoltura consistenti nell’inumazione/tumulazione e nell’estumulazione/esumazione, avendo per oggetto resti umani non inerti, pongono, in termini di evidente rilevanza ed attualità, la necessità di tutela della salute pubblica” e mentre i servizi cimiteriali (gestione e custodia del cimitero che è bene demaniale, nonché inumazione, esumazione, tumulazione ed estumulazione) costituiscono un servizio pubblico che fa capo al Comune, il servizio funebre, pur assoggettato alla normativa di settore, è un’attività privata, di carattere imprenditoriale” e, pertanto, coerentemente con la normativa nazionale, regionale e comunale è tutelata “appieno la libertà di scelta del concessionario nell’ambito delle attività non rientranti nella gestione cimiteriale e nelle attività di sepoltura e dissepoltura, e cioè con riferimento al servizio funebre comprensivo di trasporto e prestazioni connesse, e di manutenzione degli spazi concessi in uso ai privati”
TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 41 Cost.
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TAR Lazio, Latina, Sez. I, 11 marzo 2025, n. 192
La giurisprudenza è consolidata nel ricondurre il servizio di illuminazione votiva nell’ambito dei servi pubblici locali a rilevanza economica (cfr. ex multis Cons. St., sez. V, 11 agosto 2010 n. 5620; T.A.R. Napoli, sez. I, 03/02/2015, n.809). L’art. 42, comma 2, lett. e) del T.U.E.L. attribuisce espressamente al Consiglio comunale la competenza ad adottare le delibere in materia di “organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione”. La norma riserva, dunque, al Consiglio comunale la scelta del modello di gestione del servizio pubblico locale. La Giunta non poteva, pertanto, sostituirsi al Consiglio nella scelta del modello organizzativo con cui gestire il servizio pubblico locale, disponendo autonomamente l’assunzione diretta (potenzialmente sine die) del servizio di illuminazione votiva, essendo la scelta del modello gestorio rimessa dal citato art. 42 all’organo consiliare.
TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 42 D, Lgs. 18/8/2000, n. 267