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Norme correlate: Art. 183 D. Lgs. 18/4/2016, n. 50
Massima
Risulta inconferente un richiamo al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti urbani, a fronte di una presunta e indimostrata assimilazione dell’impianto crematorio di che trattasi a quelli destinati allo smaltimento dei rifiuti urbani ed altrettanto per i presunti danni provocati dall’intervento contestato, non essendo, allo stato, sufficiente richiamare la circostanza (altrettanto indimostrata) che l’impianto immetta sostanze inquinanti nell’atmosfera.
Testo
N. 00516/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00238/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 238 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Paola G., rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Maruotti, Francesco G Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caprarica di Lecce, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Danilo D’Arpa, Fabio Patarnello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Giovanna Capoccia, Francesca Testi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Unione dei Comuni Terre di Acaya e di Roca, non costituita in giudizio;
nei confronti
Comune di Ugento, Comune di Lecce, Centrale di Committenza Terre di Acaya e Roca, < omissis > S.p.A., non costituiti in giudizio;
< omissis > Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Cirella, Marco Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Aurelio Pepe in Lecce, via Manzoni, 32/D;
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Zizzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Comitato No al Forno Crematorio di Caprarica di Lecce, in persona del Presidente pro tempore, Avv. Simona Longo, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabio Villani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– della del. C.C. n. 18 del 7 giugno 2022, comunicata il 28 dicembre 2022, del Comune di Caprarica di Lecce; della nota prot. n. 7875 del 20.12.2022, comunicata il 28.12.2022;
– della Deliberazione C.C. n. 50 del 25.11.2021 del Comune di Caprarica; del verbale della conferenza dei servizi del 18.1.2022; della determina dirigenziale n. 252 del 20.5.2022; della nota prot. n. 1684 dell’11.3.2022 con cui il Comune di Caprarica aveva comunicato l’avviso di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; della determina dirigenziale n. 43 del 18.05.2022 dell’Unione dei Comuni Terre di Acaya e Roca, ancorché non conosciuta; dell’atto del Presidente della Provincia di Lecce n. 47 del 1.06.2022 nella parte in cui si è individuato, ai sensi dell’art. 3, c. 1, della L. R. n. 34/2008, quale luogo idoneo per la localizzazione di forni crematori, l’area cimiteriale del Comune di Caprarica di Lecce; in parte qua e nei limiti dell’interesse: del provvedimento del Presidente della Provincia n. 122/2021 e del. n. 56 del 11.11.2021; delle det. n. 1952 del 7.12.2021 e n. 2000 del 14.12.2021 della Provincia con cui è stato approvato l’avviso ai Comuni affinché manifestino l’interesse alla localizzazione sul proprio territorio di uno dei forni crematori; della det. n. 695 del 14.12.2022 del Comune di Caprarica; ove occorre e ove lesive: del disciplinare e del bando della CUC Terre di Acaya e Roca; della Determina della CUC n. 123 del 23.12.2022, ancorché non conosciuta; dell’aggiudicazione, ancorché non conosciuta, e per l’inefficacia del contratto; della delibera di C.C. n. 22 del 10.06.2021 con cui si è proceduto ad aggiornare il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023, inserendo l’opera pubblica; della nota comunale prot. n. 3364 del 25.05.2021 del Comune di Caprarica, ancorché non conosciuta; della delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 25.11.2021, ancorché non conosciuta; della nota n. 7212 del 16.11.2021, ancorché non conosciuta; della nota n. 7813 del 9.12.2021.
– ove occorra, ove lesivi e ancorché non conosciuti: del parere positivo della società < omissis > SpA prot. n. 7360 del 19.01.2022; della nota regione Puglia sezione urbanistica — prot. n. 1039 del 28.01.2022 sull’assenza di usi civici gravanti sulle aree oggetto di esecuzione dell’opera pubblica;
– di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da G. Paola il 04/07/2024:
– della del. C.C. n. 18 del 7 giugno 2022, comunicata il 28 dicembre 2022, del Comune di Caprarica di Lecce; della nota prot. n. 7875 del 20.12.2022, comunicata il 28.12.2022;
– della Deliberazione C.C. n. 50 del 25.11.2021 del Comune di Caprarica; del verbale della conferenza dei servizi del 18.1.2022; della determina dirigenziale n. 252 del 20.5.2022; della nota prot. n. 1684 dell’11.3.2022 con cui il Comune di Caprarica aveva comunicato l’avviso di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; della determina dirigenziale n. 43 del 18.05.2022 dell’Unione dei Comuni Terre di Acaya e Roca, ancorché non conosciuta; dell’atto del Presidente della Provincia di Lecce n. 47 del 1.06.2022 nella parte in cui si è individuato, ai sensi dell’art. 3, c. 1, della L. R. n. 34/2008, quale luogo idoneo per la localizzazione di forni crematori, l’area cimiteriale del Comune di Caprarica di Lecce; in parte qua e nei limiti dell’interesse: del provvedimento del Presidente della Provincia n. 122/2021 e del. n. 56 del 11.11.2021; delle det. n. 1952 del 7.12.2021 e n. 2000 del 14.12.2021 della Provincia con cui è stato approvato l’avviso ai Comuni affinché manifestino l’interesse alla localizzazione sul proprio territorio di uno dei forni crematori; della det. n. 695 del 14.12.2022 del Comune di Caprarica;
– della Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 23.5.2024 di approvazione del progetto definitivo, mai notificato e successivamente conosciuto.
– ove occorra, ove lesivi e ancorché non conosciuti e nei limiti dell’interesse: del parere positivo della società < omissis > SpA prot. n. 7360 del 19.01.2022; della nota regione Puglia sezione urbanistica – prot. n. 1039 del 28.01.2022 sull’assenza di usi civici gravanti sulle aree oggetto di esecuzione dell’opera pubblica; ove occorre e ove lesive: del disciplinare e del bando della CUC Terre di Acaya e Roca; della Determina della CUC n. 123 del 23.12.2022, ancorché non conosciuta; della delibera di C.C. n. 22 del 10.06.2021 con cui si è proceduto ad aggiornare il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023, inserendo l’opera pubblica; della nota comunale prot. n. 3364 del 25.05.2021 del Comune di Caprarica, ancorché non conosciuta; della delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 25.11.2021, ancorché non conosciuta; della nota n. 7212 del 16.11.2021, ancorché non conosciuta; della nota n. 7813 del 9.12.2021.
– ove occorra, qualora Codesto Collegio le ritenga lesive degli interessi della ricorrente, della Det. Reg. gen. n. 169 del 19.3.2024 dell’Ufficio Tecnico del Comune di Caprarica di Lecce; della det. n. 276 del 30.4.2024; della det. n. 115 del 21.12.2023 di approvazione dei verbali n. 1 del 8.02.2023, n. 2 del 3.05.2023, n. 3 del 19.06.2023, n. 4 del 3.07.2023, n. 5 del 11.07.2023, n. 6 del 24.07.2023, n. 7 del 27.11.2023, n. 8 del 20.12.2023;
– di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Caprarica di Lecce, della Provincia di Lecce, della < omissis > Spa e della Regione Puglia;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum del Comitato No al Forno Crematorio di Caprarica di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 marzo 2025 la dott.ssa Daniela Rossi e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La sig.ra G. Paola, in proprio e in qualità di legale rappresentante dell’Azienda Agricola Paola G., ha agito, dinanzi a questo T.A.R., per la nullità e/o annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della Delibera del Consiglio Comunale di Caprarica di Lecce, n. 18 del 07.06.2022, avente ad oggetto “la realizzazione in regime di concessione nell’ambito di partenariato pubblico – privato per i lavori di costruzione di un impianto crematorio nel cimitero comunale e della connessa gestione. Adozione variante allo strumento urbanistico – Apposizione del vincolo preordinato all’esproprio” e di tutti gli altri atti e provvedimenti, presupposti connessi e/o consequenziali, in epigrafe indicati.
A sostegno del ricorso, parte ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
1)Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del D.P.R. n. 237/2001, Travisamento dei fatti e difetto di istruttoria;
2)Eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa; irragionevolezza; difetto istruttorio; violazione dell’art. 3 l.n. 241/’90; violazione e falsa applicazione dell’artt. 11 e 16 d.p.r. 327/2001; violazione del principio di proporzionalità; violazione dell’art. 97 Cost.; violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. L.n. 241/’90; perplessità dell’azione amministrativa;
3)Contraddittorietà dell’azione amministrativa; violazione del PRGRU; Violazione della Del. Consiglio Regionale n. 68 del 14.12.2021; violazione della del G.R.n.1165/2022; irragionevolezza; difetto istruttorio; violazione dell’art. 3 l.n. 241/’90; violazione del principio di proporzionalità; violazione dell’art. 97 Cost.;
4)Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 quater L. 241/1990, travisamento dei fatti erronea presupposizione, carenza istruttoria, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/1990, violazione del principio di leale collaborazione;
5) Violazione dell’art. 3 l. n. 241/’90; Eccesso di potere per irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità e difetto istruttorio; violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del d.lgs. n. 50/2016; violazione e falsa applicazione dell’14 D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207; Contraddittorietà; Violazione della Del. Consiglio Regionale n. 68 del 14.12.2021; erronea presupposizione;
6)Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11 e 19 d.p.r. 327/2001 difetto di istruttoria e violazione dell’art. 7 l. 241/1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 4, della legge regionale pugliese 11 maggio 2001, n. 13;
7) Irragionevolezza, contraddittorietà, difetto istruttorio, violazione del principio di proporzionalità violazione dell’art. 97 Cost., violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/1990, violazione dell’art. 3 l.r. n. 34/2008;
8) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3,7,8,9,11,12,13 l.r. n. 44/2021, incompetenza, difetto di istruttoria, erronea presupposizione.
Il Comune di Caprarica di Lecce, la Provincia di Lecce, la Regione Puglia e la controinteressata, società < omissis > s.p.a., si sono costituiti tutti in giudizio, per resistere al ricorso.
Con atto depositato in data 17.04.2023 il Comitato “No al forno crematorio di Caprarica di Lecce” ha spiegato intervento ad adiuvandum, insistendo, in adesione al ricorso proposto, per l’accoglimento del gravame.
Alla camera di consiglio del 19.04.2023, parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare proposta.
Con memoria difensiva, notificata e depositata in data 27.04.2024, e con motivi aggiunti del 24.06.2024 sono state impugnate la determina dirigenziale n. 169 del 19.03.2024, la determina dirigenziale n. 115 del 21.12.2023, e tutti i conseguenti atti di approvazione del progetto definitivo/ esecutivo presentato dalla società proponente per la costruzione e gestione del tempio crematorio di che trattasi, per illegittimità derivata.
In vista della discussione del merito del gravame, le parti hanno depositato memorie e documenti a norma dell’art. 73, c.p.a.
All’udienza pubblica del 19.03.2025, la causa è stata introitata in decisione.
Si può prescindere dal vaglio delle eccezioni preliminari sollevate dall’Amministrazione resistente e dalla società controinteressata, poiché il gravame è infondato.
Preliminarmente vanno richiamati i fatti salienti della vicenda.
Il Comune di Caprarica di Lecce, con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 25.11.2021, ha approvato la relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, conv. in L. n. 221/2012, concernente le modalità di affidamento del servizio relativo alla “Realizzazione in regime di concessione nell’ambito delle forme di partenariato pubblico – privato (art. 183 del D.lgs. n. 50/2016) dei lavori di costruzione di un impianto crematorio nel cimitero comunale e della connessa gestione”.
In data 24.03.2021 la società < omissis > s.r.l., ha presentato, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.lgs. n. 50/2016, una proposta di finanza di progetto per l’affidamento in concessione della progettazione esecutiva della realizzazione e della gestione dell’opera pubblica di che trattasi.
Con successiva delibera consiliare n. 50 del 25.11.2021 il Comune di Caprarica di Lecce, preso atto della conformità del progetto della < omissis > s.r.l. agli atti di indirizzo comunale, ha adottato il progetto preliminare di fattibilità e la variante di tipo puntuale al Piano Urbanistico, con la procedure di cui agli artt. 19 del D.P.R. n. 327/2001 e 14 e ss. della L.R. n. 13/2001, demandando al Responsabile del Settore Lavori Pubblici Patrimonio e Ambiente comunale, l’indizione della conferenza di servizi per l’acquisizione dei pareri, urbanistico, paesaggistico, idrogeologico, necessari per l’approvazione definitiva del progetto.
L’Ente civico, poi, con determina dirigenziale n. 252 del 20.05.2022, ha adottato, ai sensi dell’art. 14 – ter della L. n. 241/1990, la determinazione di conclusione positiva della indetta conferenza di servizi decisoria e, con nota prot. n. 1684 del 11.03.2022, ha comunicato, per quanto di interesse, alla ricorrente l’avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio in vista della realizzazione del progetto di che trattasi.
La ricorrente, con nota acclarata al prot. comunale n. 2376 del 12.04.2022 ha presentato osservazioni ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001.
Il Comune di Caprarica di Lecce ha, quindi, adottato la delibera consiliare n. 18 del 07.06.2022 con la quale:
“Considerato che…..
complessivamente il progetto è conforme agli indirizzi ed agli obiettivi dell’Amministrazione Comunale per una nuova e più efficiente gestione dei servizi pubblici locali, connessi alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico descritti nella relazione citata;
l’Amministrazione comunale, con la realizzazione dell’impianto crematorio proposto, intende perseguire, da un lato, l’intento sociale di soddisfare la sempre maggior richiesta dei cittadini di una forma di sepoltura per sé e i propri cari, che utilizzi la forma della cremazione della salma, dall’altro l’esigenza della Pubblica Amministrazione di alleggerire il carico di manufatti cimiteriali da realizzare nei cimiteri comunali nei prossimi anni, con il conseguente minor utilizzo del territorio e risparmio di risorse economiche pubbliche , infine offrire tali servizi in un ambito intercomunale …..
….occorre di fatto procedere alla modifica con ampliamento del perimetro del cimitero comunale;
appare pertanto necessario modificare la destinazione di zona urbanistica dell’area in oggetto, attualmente Zona E1 “Zona Agrcola produttiva normale” , in zona F1 “Attrezzature cimiteriali”…..
…per la realizzazione dell’opera pubblica è necessario acquisire le aree interessate dall’intervento al patrimonio indisponibile del Comune di Caprarica di Lecce…
…ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett.a) del DPR 327/2001, dopo un’accurata ricognizione ed individuazione dei proprietari delle aree interessate dall’intervento sulle quali si intende apporre il vincolo preordinato all’esproprio, è stato inviato agli stessi l’avviso dell’avvio del procedimento espropriativo…
..è pervenuta osservazioni in merito da parte della ditta G. Paola con nota acclarata al prot. n. 2376 del 12.04.2022con la quale chiede al Comune di Caprarica di Lecce di astenersi dall’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per non aver considerato:
a)ubicazione dell’opera rispetto alle abitazioni;
b)ubicazione dell’edificio ex scuola media a 400 mt. E villa comunale a 500 mt. Dal luogo dove dovrà sorgere la struttura;
c)area “classificata agricola di pregio nonché in parte di salvaguardia e interesse ambientale” su cui insiste l’attività agricola per la produzione di beni e prodotti fortemente caratterizzanti il territorio (piantumazione di ulivi resistenti alla xylella);
d)eccessive aree destinate a viabilità;
distruzione di attività imprenditoriale agricola esistente sull’area;
che le osservazioni pervenute vanno tute disattese in quanto l’ubicazione di dette strutture deve essere posta a distanza superiore a 200 metri dal centro abitato e deve essere raggiungibile da una rete stradale agevole e di facile scorrimento come lo è l’area individuata; i danni subendi dall’azienda agricola derivanti dall’esproprio delle aree occorrenti non sarebbero gravemente lesiva per la stessa trattandosi di circa are 72,00 su una superficie complessiva di are le are non risultano gravate da vincolo di natura ambientale paesaggistica come è emerso in sede di conferenza di servizi…”
è stata approvata, in via definitiva, la variante al PUG, con apposizione, sulle aree interessate dall’intervento, del vincolo preordinato all’esproprio.
Alla lue di quanto sopra, la ricorrente si è determinata a promuovere l’odierno giudizio, censurando l’illegittimità della condotta assunta dal Comune di Caprarica di Lecce: 1) per violazione dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/2001; 2) per eccesso di potere, sotto plurimi profili, non avendo l’Amministrazione comunale tenuto conto delle reali caratteristiche dell’area, del sacrificio impresso all’interesse della ricorrente allo svolgimento della propria attività commerciale e della valutazione di proposte progettuali alternative; 3) per violazione del PRGRU che vieta la realizzazione in zona agricola, come quella di cui si discorre, di impianti di incenerimento; 4) per violazione delle regole sottese all’utilizzo dello strumento della conferenza di servizi, 5)per la mancata adozione del progetto di fattibilità alla luce dell’art. 23 del D.lgs. 50/2016; 6) per violazione e falsa applicazione degli art 10, 11 e 19 del D.P.R. n. 327/2001 oltre che per violazione delle regole del procedimento, difetto di istruttoria e di motivazione a norma della L. n. 241 del 1990; 7) quanto agli atti programmatori ed ai deliberati della Provincia di Lecce, per violazione di legge, irragionevolezza, contraddittorietà e difetto di istruttoria.
Il gravame, poi, con memoria del 18.04.2024 e motivi aggiunti del 04.07.2024, è stato esteso a tutti gli atti e provvedimenti con cui il Comune ha aggiudicato definitivamente l’affidamento ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.lgs. n. 50/2016 per “la progettazione definitiva /esecutiva e la costruzione” del Tempio crematorio alla società controinteressata, con deduzione di vizi derivati.
Inquadrata la vicenda nei termini appena esposti, è possibile procedere all’esame delle doglianze sollevate dalla ricorrente.
Infondato è, innanzitutto, il primo motivo di ricorso.
E ciò in considerazione della documentazione in atti dalla quale si evince, tanto, la destinazione urbanistica dell’intera area oggetto dell’intervento – Zona E1 “Zona Agricola produttiva Normale”, quanto, l’esatta indicazione delle particelle oggetto di esproprio – part.lle 10, 24 (di proprietà della ricorrente) e 650 del fg. 9 del Catasto (cfr. piano particellare di esproprio richiamato nella delibera 18/2022, e tavole del PUG vigente; all.ti n. 1 e 17 al ricorso, id. certificato di destinazione urbanistica, all. 4 del 14.4.2023, difesa < omissis >, e all. 25 difesa comunale).
Del resto, che alla ricorrente fossero ben note sia la destinazione urbanistica originaria dell’area interessata dalla variante al PRG che l’esatta individuazione delle particelle di sua proprietà, interessate dalla procedura espropriativa, trova conferma nel fatto che la stessa, in sede di contraddittorio procedimentale, non ha mai sollevato contestazione alcuna sul punto.
Del pari, infondato è il secondo motivo di ricorso.
In linea generale, le scelte effettuate dall’amministrazione in sede di adozione di uno strumento urbanistico di natura generale (nella specie, piano urbanistico comunale) o di una variante al piano (come nella specie) sono espressioni di apprezzamento di merito, ampiamente discrezionali, sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano riscontrabili evidenti errori di fatto, o abnormi illogicità ed arbitrarietà.
Con specifico riferimento alla localizzazione di un’opera, poi, la giurisprudenza è costante nel sostenere il principio per cui la scelta circa la localizzazione di un’opera pubblica è rimessa ad un apprezzamento ampiamente discrezionale dell’Amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 10.2.2025, n. 1067; sez. IV, 7.11.2024, n. 5484).
Venendo al caso in esame, prive di pregio sono, innanzitutto, tutte le censure con cui la ricorrente lamenta la non rispondenza della scelta operata dall’Amministrazione comunale all’interesse pubblico concretamente individuato.
E ciò in virtù del principio generale secondo il quale le ragioni di opportunità sottese al provvedimento attengono al merito del potere amministrativo; per ciò solo sottratte al sindacato del giudice amministrativo.
Poi, non è condivisibile, nemmeno, l’assunto secondo il quale l’Amministrazione avrebbe agito senza tenere adeguatamente conto degli interessi dei privati proprietari delle aree da espropriare, atteso che, da quanto in atti, tutti i portatori di interessi oppositivi sono stati regolarmente invitati a partecipare al procedimento e delle osservazioni dagli stessi formulate (id est dalla sola ricorrente) il Comune ha dato adeguata risposta (v. determina di C.C. n. 18/2022, all.1 al ricorso).
Quanto, poi, in ordine alla criticata irragionevolezza e/o sproporzionalità del provvedimento adottato, occorre rilevare come il Comune resistente abbia ragionevolmente escluso, alla luce delle evenienze fattuali richiamate, l’esistenza di soluzioni alternative all’area individuata.
Né, a diversa conclusione, possono condurre le doglianze sollevate dalla ricorrente con il ricorso introduttivo (caratteristiche aziendali, produzione di prodotti biologici, soluzioni specifiche alternative di minor impatto sul suolo e sull’ambientale), trattandosi di questioni proposte per la prima volta in sede di giudizio, rispetto alle quali a questo Tribunale, a norma dell’art.34, c. 2, c.p.a., è preclusa qualsiasi indagine.
Le stesse, in ogni caso, risultano formulate in termini generici e indimostrati e alcune sono anche sopravvenute alla conclusione del procedimento (certificazione biologica rilasciata alla ricorrente il 16.6.2022 ovvero in data successiva alla gravata delibera 18 del 07.06.2022).
Quanto poi al paventato pregiudizio all’attività imprenditoriale agricola insistente sull’area, occorre rilevare, ancora una volta, la ragionevolezza della scelta operata dall’Amministrazione comunale che, in una logica comparativa tra interessi contrapposti, ha inteso adottare il gravato provvedimento – idoneo e necessario all’interesse pubblico concreto perseguito – a fronte di un sacrificio tollerabile a carico della ricorrente (esproprio non gravemente lesivo di sole 72 are, ricadente in parte nella fascia di rispetto cimiteriale, facente parte di una ampia superficie aziendale, sviluppata per quanto in atti, oltre che Comune di Caprarica in altri e diversi Enti civici, delibera di CC n. 18/2022, id all. 5 difesa < omissis >).
A ciò si aggiunga che dell’interesse della ricorrente delineato in termini economici (criticità aziendali) è possibile tener conto in sede di liquidazione dell’indennizzo di esproprio.
Quanto esposto vale, anche, a confutare le censure sollevate con il terzo motivo di ricorso.
Sul punto, basta solo ulteriormente rilevare l’inconferenza del richiamo al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti urbani, a fronte di una presunta e indimostrata assimilazione dell’impianto crematorio di che trattasi a quelli destinati allo smaltimento dei rifiuti urbani.
Lo stesso è a dirsi per i presunti danni provocati dall’intervento contestato, non essendo, allo stato, sufficiente richiamare la circostanza (altrettanto indimostrata) che l’impianto immetta sostanze inquinanti nell’atmosfera.
Prive di pregio è anche il quarto motivo di ricorso, con cui la ricorrente si duole delle modalità di svolgimento della conferenza di servizi in esame.
Innanzitutto, diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente, la Provincia di Lecce, per quanto in atti, non ha mai espresso un compiuto parere contrario rispetto alla variante urbanistica (e/o intervento proposto) di che trattasi.
A ciò si aggiunga come tutte le censure sollevate devono ritenersi destituite di qualsivoglia fondamento alla luce del provvedimento del Presidente della Provincia di Lecce n. 47 del 01.06.2022 (richiamato e non contestato nella delibera CC n. 18/2022) con cui si è inteso individuare – come poi è avvenuto – nell’area cimiteriale del Comune di Caprarica uno dei luoghi idonei per la localizzazione di forni crematori.
Il Collegio, poi, non condivide nemmeno le ulteriori doglianze volte a contestare la scelta di localizzare il forno crematorio nell’area cimiteriale del Comune resistente attraverso il richiamo allo studio di fattibilità di cui all’art. 23 D.lgs. n. 50/2016 (quinto motivo di ricorso).
E ciò in virtù del dato letterale dell’art. 183 del D.lgs. 50/2016 che, nella versione applicabile all’epoca die fatti, non impone alcuna preventiva analisi comparativa tra più soluzioni ma solo, come avvenuto in concreto, la valutazione alla rispondenza all’interesse pubblico della proposta di finanza di progetto (v. delibera di C.C. n. 18/2022).
Prive di pregio sono, anche, le censure sollevate con il sesto motivo.
La Legge 7 agosto 1990, n.241, all’art. 13 esclude che le disposizioni relative alla partecipazione del procedimento ivi previste possano applicarsi, tra gli altri, agli atti di pianificazione urbanistica – come quello in esame – per i quali restano ferme le norme che ne regolano la formazione.
E nella specie, le modalità partecipative espressamente previste dagli art. 11 e ss. del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 sono state rispettate.
Alla ricorrente, per quanto in atti, è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento di apposizione del vincolo espropriativo e, la stessa, in conseguenza di tale avviso, ha potuto partecipare attivamente al procedimento esitato nella gravata delibera.
Infondate infine sono, anche i residui, settimo e ottavo, motivi di ricorso (che possono essere esaminati congiuntamente stante l’affinità contenutistica delle doglianze proposte).
Gli atti gravati sono tutti atti generali di programmazione adottati dalla Provincia di Lecce e, in quanto tali, espressivi di valutazioni discrezionali sanzionabili solo in presenza di evidenti errori di fatto, o abnormi illogicità ed arbitrarietà che, nella specie, difettano.
Tutte le altre censure si risolvono in contestazioni puramente assertive ed indimostrate.
Quanto, infine, alla procedura di VAS, occorre solo rilevare come la stessa è stata ritenuta non necessaria dall’Unione dei Comuni Terre di Acaja e Roca, nella propria qualità di autorità competente (esclusa la cognizione della Regione Puglia, come da parere della stessa allegato al verbale della Conferenza di Servizi del 18.01.2022, all.16 difesa < omissis > spa).
Le residue contestazioni sono generiche e indimostrate.
Tanto vale a respingere il ricorso introduttivo, per infondatezza dello stesso.
Per le medesime considerazioni, possono essere respinte le censure formulate con la memoria notificata il 18.04.2024 e con i successivi motivi aggiunti del 04.07.2024, con i quali si è inteso impugnare, per sola illegittimità derivata, i susseguenti atti e provvedimenti con cui l’Ente civico ha aggiudicato, in via definitiva, l’affidamento ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.lgs. n. 50/2016 per “la progettazione definitiva /esecutiva e la costruzione” del Tempio crematorio, alla società controinteressata.
In conclusione, per quanto esposto il gravame è infondato e va pertanto respinto.
Le spese, stante la peculiarità della questione esaminata, possono essere integralmente compensate tra tutte le parti processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dalla memoria del 18.04.2024 e dai motivi aggiunti del 04.07.2024, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Daniela Rossi, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE (Daniela Rossi)
IL PRESIDENTE (Antonio Pasca)
IL SEGRETARIO