TAR Campania, Salerno, Sez, I, 4 aprile 2025, n. 632

Massima

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per la definizione delle controversie aventi ad oggetto la pretesa del ricorrente al riconoscimento del proprio diritto all'utilizzo di un sepolcro che l'Amministrazione comunale ha invece riconosciuto ad altri, facendo asseritamente cattivo uso delle regole in tema di famiglia e di successioni e, in tal modo, negandogli illegittimamente il diritto a subentrare in qualità di erede in linea collaterale del concessionario d'origine; si tratta, quindi, di una controversia che non ha ad oggetto, se non in via mediata e riflessa, il proprium del rapporto concessorio, così come gli obblighi dallo stesso rinvenienti, bensì l'individuazione dell'originaria titolarità dello ius sepulchri, cioè un aspetto che esula dagli ambiti pubblicistici della vicenda e concerne unicamente la titolarità di un diritto di matrice civilistica (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 12/06/2024, n. 647).

Testo

Pubblicato il 04/04/2025
N. 00632/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00157/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 157 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudio Cretella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Sergio Mascolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento protocollo n. -OMISSIS-del -OMISSIS- notificato in data 18.11.24 del Comune di Positano recante per oggetto “Procedimento amministrativo di annullamento della concessione cimiteriale n. -OMISSIS-”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Con ricorso notificato al Comune di Positano e al controinteressato -OMISSIS- il 13 gennaio 2025, il 15 gennaio 2025 e il 16 gennaio 2025, depositato il 24 gennaio 2025, è impugnato il provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 13 novembre 2024, notificato in data 18 novembre 2024, adottato dal responsabile del procedimento del Comune di Positano, recante l’annullamento della concessione cimiteriale n. -OMISSIS-.
L’atto impugnato è sorretto dalla seguente motivazione:
L’articolo 87 del regolamento comunale di polizia mortuaria disciplina lo stato delle sepolture private pregresse e il mutamento del rapporto concessorio. In applicazione di tale articolo 87 è stato pubblicato un avviso pubblico per la regolarizzazione di tutte le sepolture private presenti nel cimitero di Positano, per le quali non risulta essere stato stipulato atto di concessione, per tutte le concessioni rilasciate ma intestate a persone defunte per le quali non sia stata attivata la procedura di subentro, per tutte le sepolture che presentano occupazioni maggiori rispetto alle aree date in concessione.
Il 7 dicembre 2015 -OMISSIS- (attuale ricorrente) ha chiesto la regolarizzazione e la voltura della sepoltura privata iscritta all’anagrafe cimiteriale numero-OMISSIS-, per la quale agli atti del Comune non risulta nessun atto di concessione, dichiarando sotto la propria responsabilità che l’intestatario originario della sepoltura privata era -OMISSIS- nata nel 1888 ed ivi sepolta.
Quindi, il 3 febbraio 2016, è stata rilasciata per la sepoltura numero-OMISSIS- la concessione cimiteriale numero -OMISSIS- a favore di -OMISSIS-, nella qualità di rappresentante degli eredi della defunta -OMISSIS-
Il 26 ottobre 2021 il difensore di -OMISSIS- (controinteressato) ha chiesto l’annullamento in autotutela della suddetta concessione cimiteriale numero -OMISSIS- del 2016, relativa alla sepoltura privata numero-OMISSIS-, con la motivazione che il committente della tomba sarebbe stato -OMISSIS-, deceduto il 9 luglio 1936, che il primo figlio di -OMISSIS-, -OMISSIS-, sarebbe deceduto il 3 luglio 1936 senza lasciare figli, lasciando in vita la sola moglie -OMISSIS- deceduta nel 1954, che avrebbe trasferito con testamento olografo i beni di sua proprietà al cugino -OMISSIS- e successivamente agli attuali eredi di -OMISSIS-. La morte di -OMISSIS- e -OMISSIS- sarebbe avvenuta nel 1936, nella vigenza del cosiddetto codice napoleonico, essendo entrato in vigore il vigente codice civile soltanto nel 1942. In base all’allora vigente codice, la moglie non avrebbe avuto alcun diritto successorio sui beni del defunto marito, in quanto l’articolo 468 del “codice napoleonico” non prevedeva il diritto di rappresentazione a vantaggio del coniuge, ma esclusivamente a favore di ascendenti e discendenti. Quindi a -OMISSIS-, ai fini del riconoscimento del diritto alla sepoltura, sarebbe succeduto il figlio -OMISSIS- e, successivamente, la figlia -OMISSIS-. A quest’ultima sarebbe stata rilasciata nel 2001 una autorizzazione edilizia per la sistemazione e ricomposizione del loculo della tomba di famiglia numero-OMISSIS-.
Il Comune ha quindi avviato il procedimento di annullamento in autotutela della concessione cimiteriale numero -OMISSIS- del 2016.
-OMISSIS-, mediante il proprio difensore, ha presentato osservazioni e deduzioni: l’istanza di annullamento in autotutela della concessione cimiteriale sarebbe irricevibile e tardiva. L’istanza sarebbe altresì inammissibile perché -OMISSIS- non avrebbe dimostrato la titolarità della concessione cimiteriale di -OMISSIS-, deceduto nel 1936. L’istanza sarebbe comunque infondata in quanto -OMISSIS- sarebbe morto improvvisamente all’età di 48 anni, la moglie, -OMISSIS-avrebbe chiesto al Comune di Positano la concessione cimiteriale a proprio nome, per la sepoltura di -OMISSIS-. L’anziano padre, -OMISSIS-, dopo soli cinque giorni, alla notizia del decesso del figlio, sarebbe entrato in coma, morendo il 9 luglio 1936. Successivamente sarebbero state ospitate altre salme, sempre previo permesso di -OMISSIS- in particolare -OMISSIS-e, deceduta nel 1948 e -OMISSIS-, deceduto nel 1953 e, successivamente, -OMISSIS-, deceduta nel 1971 e -OMISSIS-, deceduto nel 1975. Pertanto sarebbe dimostrabile con prove testimoniali e documentali la titolarità della concessione cimiteriale alla zia -OMISSIS-
Il Comune respinge le osservazioni di -OMISSIS- affermando che l’istanza del controinteressato non sarebbe stata tardiva, non potendosi attribuire presunzione legale di conoscenza alla pubblicazione dell’avviso pubblico e in quanto le dichiarazioni di -OMISSIS- non troverebbero nessun riscontro documentale, non essendo stata rinvenuta alcuna richiesta di concessione da parte di -OMISSIS- per la sepoltura del defunto marito -OMISSIS-. Nessun riscontro troverebbero le dichiarazioni sulle istanze di autorizzazione alla sepoltura fatte dalla famiglia -OMISSIS-per i defunti nominati nelle osservazioni. -OMISSIS- avrebbe invece ottenuto autorizzazione edilizia nel 2001.
In conclusione, essendo stata costruita la sepoltura prima dell’entrata in vigore del codice civile, trovando applicazione l’istituto dell’immemoriale quale presunzione della sussistenza del diritto d’uso sulla concessione, essendo composta la famiglia del concessionario da ascendenti e discendenti, per i quali il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, mentre per collaterali e affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione, dalla verifica delle testimonianze risulterebbe che la sepoltura ospita da sempre parenti e affini di -OMISSIS- ed è stata pagata dal figlio di -OMISSIS-, -OMISSIS-
Con il ricorso che viene in decisione, il ricorrente deduce (primo e secondo motivo) la violazione del giusto procedimento ed eccesso di potere, richiamando la conoscenza legale degli atti con valenza regolamentare pubblicati nell’albo pretorio, da cui conseguirebbe il consolidamento della concessione annullata in autotutela, nonché (terzo motivo) il vizio di eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria e per illogicità manifesta, in quanto l’Amministrazione comunale avrebbe aderito irragionevolmente e immotivatamente alle argomentazioni del controinteressato. -OMISSIS- e i suoi eredi avrebbero sempre detenuto il possesso dell’area cimiteriale, senza che il Comune di Positano abbia mai posto in dubbio tale lecito possesso, anche mediante il pagamento dell’illuminazione della tomba. Questo per circa un secolo. L’amministrazione comunale avrebbe dovuto avviare ricerche negli archivi. Una volta individuato il fondatore del sepolcro sarebbe stata automaticamente definita anche la famiglia avente diritto alla sepoltura.
Alla camera di consiglio del 2 aprile 2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il Collegio ha sollevato d’ufficio la questione di giurisdizione.
A giudizio del Collegio, difetta la giurisdizione amministrativa sulla controversia e il ricorso può essere deciso con sentenza in forma semplificata, deliberata nella camera di consiglio fissata per la decisione cautelare, essendone stato dato rituale avviso alle parti presenti, come da verbale d’udienza.
La giurisprudenza, infatti, è costantemente orientata nel senso che esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo una controversia avente ad oggetto la pretesa al riconoscimento del proprio buon diritto all’utilizzo di un sepolcro che l’amministrazione comunale avrebbe invece – e in modo asseritamente erroneo – riconosciuto ad altri. L’individuazione dell’originaria titolarità dello ius sepulchri riguarda aspetti che esulano dagli ambiti pubblicistici e concerne unicamente la titolarità di un diritto di matrice civilistica, che è questione di competenza del giudice ordinario (Cons. Stato, Sez. V, 23/06/2016, n. 3796).
Di conseguenza sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per la definizione delle controversie aventi ad oggetto la pretesa del ricorrente al riconoscimento del proprio diritto all’utilizzo di un sepolcro che l’Amministrazione comunale ha invece riconosciuto ad altri, facendo asseritamente cattivo uso delle regole in tema di famiglia e di successioni e, in tal modo, negandogli illegittimamente il diritto a subentrare in qualità di erede in linea collaterale del concessionario d’origine; si tratta, quindi, di una controversia che non ha ad oggetto, se non in via mediata e riflessa, il proprium del rapporto concessorio, così come gli obblighi dallo stesso rinvenienti, bensì l’individuazione dell’originaria titolarità dello ius sepulchri, cioè un aspetto che esula dagli ambiti pubblicistici della vicenda e concerne unicamente la titolarità di un diritto di matrice civilistica (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 12/06/2024, n. 647).
Nel caso di specie, la controversia, seppure formalmente diretta nei confronti di un provvedimento di annullamento, in autotutela decisoria, della concessione cimiteriale riconosciuta al ricorrente, nella sostanza attiene all’accertamento da parte del Comune del diritto alla sepoltura nel sepolcro di famiglia, essendo oggetto di contestazione la trasmissione a titolo successorio del diritto alla sepoltura.
In conclusione, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice civile, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, in applicazione dell’art. 11, c. 2, c. p. a.
La natura della pronuncia giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione a favore dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore
Raffaele Esposito, Primo Referendario
L’ESTENSORE (Antonio Andolfi)
IL PRESIDENTE (Salvatore Mezzacapo)
IL SEGRETARIO
[ In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. ]