Tag: Sala Commiato, casa funeraria
Norme correlate: Regione Lombardia, R.R. 14/6/2022, n. 4
Massima
La circostanza che un Comune, con il PGT e le NTA, abbia disciplinato la materia in accordo con la sua vocazione a soddisfare esigenze diffuse è indice dell’attrazione alla sfera degli interessi pubblici del servizio reso dalle case del commiato. Inoltre, la sala del commiato non può essere collocata in strutture obitoriali”, in tale ambito non possono essere fatti rientrare i cimiteri, e tantomeno le fasce di rispetto, come desumibile dall’espressa previsione del D.P.R. 10.9.1990 n. 285, che distingue espressamente gli obitori (Capo III) dai cimiteri (Capo IX), non potendo pertanto sostenersi che il cimitero sia necessariamente una struttura obitoriale.
Testo
N. 01099/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00132/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 132 del 2019, proposto da
Onoranze Funebri di < omissis >, rappresentata e difesa dall’avvocato Nives Bonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Dubino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Dal Molin e Gino Ambrosini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, piazza Armando Diaz, 7;
nei confronti
Onoranze Funebri < omissis > S.n.c., rappresentata e difesa dall’avvocato Alberto Gerosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comunità Montana Valtellina di Morbegno, rappresentata e difesa dall’avvocato Alberto Zecca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento, previa sospensiva
del provvedimento di “Autorizzazione Sala del Commiato” del 16.11.2018, Prot. 0011200, pratica SUAP (Sportello Unica Attività produttive) 00924330145 – 14112918- 1618, nonché di tutti gli atti prodromici di tale provvedimento, ed in particolare del permesso a costruire convenzionato n. 5 del 10.08.2017 del Comune di Dubino, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e attuativi di tale titolo edificatorio e della successiva autorizzazione all’esercizio commerciale 16.11.2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Dubino e di Onoranze Funebri < omissis > S.n.c. e di Comunità Montana Valtellina di Morbegno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso l’istante, attivo nel settore delle Onoranze Funebri, ha impugnato il titolo autorizzatorio che consente alla controinteressata la gestione della “Sala del Commiato Poggi”, edificata in aderenza al cimitero di Nuova Olonio su un terreno di sua proprietà, oltre al permesso di costruire convenzionato n. 5/17, rilasciato per la sua realizzazione.
Il Comune di Dubino e la controinteressata si sono costituiti in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.
Con sentenza n. 520 del 21.2.19 il Tribunale ha dichiarato il ricorso irricevibile, quanto all’impugnazione del permesso di costruire, e inammissibile quanto all’autorizzazione all’apertura della sala del commiato.
Con sentenza n. 5067/24 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, rimettendo la causa al T.A.R. Lombardia ai sensi dell’art. 105 c.p.a., che all’udienza pubblica del 6.3.25 l’ha trattenuta in decisione.
DIRITTO
I) Oggetto del presente giudizio è la legittimità della realizzazione di una casa del commiato, oltreché delle modalità della sua gestione da parte della controinteressata, che come detto, ne è anche proprietaria.
In linea generale, la “sala del commiato” consiste in una struttura in grado di ospitare il defunto ed i suoi familiari nel periodo intercorrente tra il momento del decesso e quello della sepoltura (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 5.9.2019, n. 1454).
Quanto al suo regime giuridico, mentre il regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 10.9.1990 n. 285) non menziona la sala del commiato, la normativa regionale vigente rationae temporis, prevedeva che “i soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre possono realizzare e gestire propri servizi per il commiato”, con i limiti ivi previsti (art. 42 del Regolamento Regionale Lombardia n. 6 del 9.11.2004, abrogato dall’articolo 34 del R.R. 14.6.2022, n. 4).
II.1) Nel primo motivo (denominato 3.1.A), la ricorrente deduce la violazione dell’art. 338 R.D. 27.7.1934, n. 1265, secondo cui “è vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale”, nel cui ambito, è stata realizzata la sala del commiato della controinteressata.
II.2) Nel secondo motivo (3.1.B) la ricorrente lamenta la violazione del PGT del Comune di Dubino, secondo cui spetterebbe al Comune realizzare la sala del commiato, per poi affidarla in regime di concessione d’uso in favore di soggetti autorizzati.
II.3) Nel terzo motivo (3.1.C), l’istante sostiene che, nell’affidare la sala del commiato alla controinteressata, il Comune avrebbe alterato i principi di leale e corretto svolgimento della concorrenza, privilegiando un singolo operatore di settore a discapito degli altri, ignorando altresì il divieto di gestione delle aree dei servizi cimiteriali da parte di operatori funebri, in quanto “suscettibile di determinare un vantaggio concorrenziale per l’operatore che offre tale servizio, posto che lo stesso può utilizzare la sua presenza nelle aree cimiteriali come volano per la sua caratteristica di operatore funebre”, richiamando il pronunciamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 24874 del 23.5.2007.
II.4) Nell’ultimo motivo (3.2.A), l’istante deduce l’eccesso di potere per manifesta illogicità, oltre che per palese disparità di trattamento tra operatori commerciali, avendo il Comune attribuito un’ingiustificata posizione di privilegio ad un operatore di settore rispetto a tutti gli altri.
III) I primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
III.1) In linea generale, il Collegio dà atto che il divieto asseritamente violato, di cui al primo comma dell’art. 338 cit., è suscettibile di essere derogato nelle ipotesi previste dal successivo c. 5, secondo cui, “per dare esecuzione ad un’opera pubblica o all’attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell’area, autorizzando l’ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici”.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, i molteplici interessi pubblici sottesi all’imposizione del vincolo cimiteriale – costituiti da esigenze di natura igienico-sanitaria, di tutela della sacralità dei luoghi e di mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale – consentono all’ente locale, nell’esercizio del proprio potere pianificatorio, di ridurre la fascia di rispetto, per la realizzazione di opere di interesse pubblico (T.A.R. Toscana, Sez. III, 6.9.2021, n. 1157, C.S., Sez. IV, 13.12.2017, n. 5873), in attuazione di quanto previsto dal quinto comma dell’art. 338, a condizione che ciò abbia luogo in relazione a specifiche domande edificatorie, nel senso che l’autorizzazione eventualmente rilasciata debba essere frutto di una valutazione caso per caso e (C.S., Sez. IV, n. 4656/17, T.A.R. Toscana, Sez. III, 8.7.2019, n. 1045).
III.2) Con riferimento al caso di specie, l’art. 3.13 delle NTA del Comune di Dubino, premesso che “le aree per attrezzature cimiteriali comprendono sia gli spazi occupati dai cimiteri esistenti, sia quelle circostanti che costituiscono la fascia di inedificabilità”, prevede che, in quest’ultima, “è ammessa la realizzazione di sale per il commiato anche da parte di operatori privati purché la funzione pubblica sia oggetto di convenzione con l’Amministrazione comunale”.
A sua volta, secondo quanto indicato nell’art. 5 della Convenzione stipulata tra la controinteressata e il Comune in data 27.9.2017 per l’attuazione del permesso di costruire convenzionato n. 5/17, “le parti espressamente concordano che l’edificio realizzato secondo le previsioni del presente atto sarà vincolato, quanto alla sua destinazione, unicamente ad uso del fabbricato cimiteriale – casa del commiato (casa funeraria)”.
III.3) La casa del commiato realizzata dalla controinteressata costituisce pertanto un’opera di interesse pubblico, la cui realizzazione nella fascia di rispetto cimiteriale, oltre ad essere conforme alla deroga prevista dal comma 5 dell’art. 338 cit., è stata espressamente prevista e disciplinata dalle N.T.A., e concretamente attuata dalla citata convenzione urbanistica del 27.9.2017.
Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, secondo cui “nel caso in esame non vi è stata alcuna pronuncia da parte della P.A. riguardo a deroghe al vincolo cimiteriale”, la predetta previsione espressa delle N.T.A., approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 7.11.2017, ha invece espressamente integrato la disciplina del P.G.T., secondo cui “il Comune provvede a realizzare la sala del commiato ed eventuale deposito mortuario”, prevedendo che, a fronte di un convenzionamento con l’Amministrazione, la realizzazione di sale per il commiato nella fascia di inedificabilità sia ammessa anche da parte di operatori privati.
In contrario non rileva la giurisprudenza citata dalla ricorrente, in quanto riferita a fattispecie diverse da quella per cui è causa (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 27.7.2012 n. 2109 riguarda la realizzazione di parcheggi e C.S. n. 2413/2018 di un bagno all’interno di un’unità immobiliare), che come detto ha ad oggetto la realizzazione di un’opera di interesse generale che rientra nell’accezione di “opera pubblica” recepita dall’art. 338 cit., comprendendo quegli impianti e attrezzature che, sebbene non destinati a scopi di stretta cura della pubblica amministrazione, sono idonee a soddisfare bisogni della collettività, ancorché vengano realizzati e gestiti da soggetti privati (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 19.12.2013 n. 5876, C.S., Sez. IV, 22.6.2011, n. 37979), come ha avuto luogo nel caso di specie.
In particolare, proprio la circostanza che il Comune, con il PGT e le NTA, abbia disciplinato la materia in accordo con la sua vocazione a soddisfare esigenze diffuse è indice dell’attrazione alla sfera degli interessi pubblici del servizio reso dalle case del commiato.
IV) Anche il terzo e il quarto motivo (basati su norme secondarie inconferenti, in quanto non espressive di un divieto capace di opporsi alle conclusioni finora formulate) sono infondati.
IV.1) In primo luogo, non sussiste alcuna violazione del divieto di gestione delle aree dei servizi cimiteriali da parte di operatori funebri atteso che, come detto, in base a quanto previsto nel comma 2 dell’art. 42 del Regolamento Regionale Lombardia n. 6 del 9.11.2004, l’autorizzazione per la gestione di sale del commiato è rilasciata dal Comune proprio ai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre.
Inoltre, malgrado il successivo comma 4 preveda che “la sala del commiato non può essere collocata in strutture obitoriali”, in tale ambito non possono essere fatti rientrare i cimiteri, e tantomeno le fasce di rispetto, come desumibile dall’espressa previsione del D.P.R. 10.9.1990 n. 285, che distingue espressamente gli obitori (Capo III) dai cimiteri (Capo IX), non potendo pertanto sostenersi, come erroneamente dedotto dalla ricorrente, che il cimitero sia necessariamente una struttura obitoriale.
Parimenti, non sussiste alcuna violazione dell’art. 75 c. 4 L. Regione Lombardia 30.12.09 n. 33, che vieta alle imprese di Servizi Funebri la gestione di servizi cimiteriali, nel cui ambito, non possono farsi rientrare quelli afferenti la casa del commiato, che come detto, si trova all’esterno dello stesso.
IV.2) Da ultimo, non può neppure ravvisarsi la paventata violazione dei principi in materia di concorrenza e la disparità di trattamento tra operatori commerciali, essendo la controinteressata proprietaria del terreno e del manufatto in cui esercita la propria attività, il cui affidamento, non poteva pertanto formare oggetto di alcuna procedura di evidenza pubblica. La concorrenza, in altri termini, può liberamente esplicarsi, poiché, sulla base della normativa urbanistica sopra richiamata, il Comune dovrà addivenire alle procedure di convenzionamento con chiunque lo richieda, avendone i requisiti, nell’esercizio dell’attività di impresa. Non potrà, vale a dire, negarsi il convenzionamento, a parità di condizioni, ad altri operatori professionali che dispongano di porzioni di area all’interno della fascia di rispetto, con la conseguenza che l’eventuale posizione di vantaggio della controinteressata non dipende da trattamenti normativi o da prassi amministrative distorte, ma dalla sola circostanza di fatto, estranea al controllo pubblico, attinente alla disponibilità dell’area.
In conclusione, il ricorso va pertanto respinto in quanto infondato nel merito, esimendo ciò il Collegio dallo scrutinio delle eccezioni preliminari.
Quanto alle spese, sussistono giusti motivi per compensare le stesse tra le parti, in considerazione della novità delle questioni dedotte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE (Mauro Gatti)
IL PRESIDENTE (Marco Bignami)
IL SEGRETARIO