TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. stac. Reggio Calabria, 31 marzo 2025, n. 217

Massima

[ I ] Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile del 7 ottobre 1994 n. 8197 hanno, infatti, affermato che "...nel nostro ordinamento, il diritto sul sepolcro già costruito nasce da una concessione da parte dell'autorità amministrativa di un'area di terreno (o di una porzione di edificio) in un cimitero pubblico di carattere demaniale (art. 824 c.c.) e tale concessione, di natura traslativa, crea, a sua volta, nel privato concessionario, un diritto soggettivo perfetto di natura reale, e perciò, opponibile, iure privatorum, agli altri privati, assimilabile al diritto di superficie, che si affievolisce, degradando ad interesse legittimo, nei confronti della P.A.". Rebus sic stantibus non c’è spazio per l’operatività di fattispecie estintive ovvero acquisitive tipiche dei diritti soggettivi perfetti quali, per l’appunto, rispettivamente, la prescrizione e l’usucapione.
[ II ] Trova fondamento la censura secondo cui la variazione della durata dell’originaria concessione cimiteriale da “perpetua” ad avente una durata di 99 anni, non avrebbe potuto essere disposta senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento da parte nei confronti di tutti gli aventi diritto, ivi inclusi gli odierni ricorrenti. Se è vero, infatti, per come di recente ribadito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. VII, 17/06/2024, n. 5378; sez. VII, 4.03.2024, n. 2111) che la pubblica amministrazione, così allineandosi alle disposizioni di cui all’art. 92 D.P.R. n. 285 del 1990 può – e non già deve - modificare la durata, da perpetua in temporanea, dei titoli concessori relativi ad aree demaniali cimiteriali rilasciati in epoca antecedente all’entrata in vigore del citato D.P.R., è altrettanto vero che siffatto ius ponitendi, quale atto discrezionale e non anche dovuto e vincolato, avrebbe dovuto essere preceduto dalla necessaria comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli aventi titolo, quali contitolari della concessione (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 29/05/2023, n. 337).

Testo

Pubblicato il 31/03/2025
N. 00217/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00438/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 438 del 2023, proposto dai sig.ri -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- quali eredi del sig. -OMISSIS-, nonché dai sig.ri -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- quali eredi del sig. -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv.ti Silvio Bozzi e Domenico Monteleone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taurianova, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Zito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
sig.ri -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- in persona della genitrice esercente la patria potestà, sig.ra -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
– della delibera della Giunta Municipale di Taurianova. n. 76 del 14.4.1999;
– di ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi compresi: le determinazioni del Responsabile del Settore 4 – Area Tecnica n. 1498 del 27.12.2022 e n. 46 del 26.1.2023; la nota del Responsabile del Settore 4 – Area Tecnica del 19.7.2023 prot. n. 0018694; l’autorizzazione che il Comune ha concesso, in data 11.10.2019, al Sig. -OMISSIS- ancora vivo, per la tumulazione del Sig. -OMISSIS- e, in data 17.1.2023, alla Sig.ra -OMISSIS-, per la tumulazione della Sig.ra -OMISSIS-; con tutte le relative conseguenze in relazione all’inefficacia del contratto di concessione prot. N. -OMISSIS- di REP rogato in data 10.5.1999 in relazione all’intestazione al solo -OMISSIS- e alle successive intestazioni riservate solo agli eredi di quest’ultimo nonché del contenuto del contratto in parte qua.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Taurianova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2025 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 21.07.2023 e depositato in data 31.07.2023, i ricorrenti hanno rappresentato le circostanze di seguito sintetizzate, precisando di essere venuti a conoscenza dei provvedimenti amministrativi oggetto di gravame, adottati dal Comune di Taurianova in epoca successiva al 1999, soltanto all’esito dell’accesso ai documenti amministrativi siccome consentito a decorrere dal 30 maggio 2023.
Di seguito, i fatti per come descritti in ricorso.
Con deliberazione n. 16 del 23.01.1963, la Giunta del Comune di Taurianova concedeva, in perpetuo, ai germani -OMISSIS-, nato a Taurianova il 11.2.1921 e -OMISSIS-, nato a Taurianova il 5.6.1928, 34,80 mq. di suolo cimiteriale per la costruzione di una tomba di famiglia, successivamente realizzata, previo Nulla Osta rilasciato dal Sindaco il 30.09.1976, ad istanza del sig. -OMISSIS-.
Al summenzionato provvedimento amministrativo, di natura concessoria, non seguiva la stipula di alcuna convenzione disciplinante i rapporti tra l’amministrazione concedente ed i privati concessionari. Nonostante ciò, dal 1976 al 1999, il predetto suolo cimiteriale sarebbe stato pacificamente goduto da tutti i soggetti legittimati, ovvero dal Sig. -OMISSIS-, unico intestatario vivo nel 1999, e dagli eredi dell’altro intestatario, sig. -OMISSIS-, morto nel 1976, ovvero i figli e la moglie.
Con il provvedimento n. 76 del 14.04.1999, avente ad oggetto “presa atto aggiornamento intestazione concessione cimiteriale – ditta eredi -OMISSIS- – Cimitero di Radicena”, la Giunta comunale, visto l’art. 60 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria (approvato con deliberazione n. 73 del 27.11.1997), deliberava:
a) innanzitutto di prendere atto:
– dell’intervenuto decesso del sig. -OMISSIS- (originario contitolare della concessione) e dell’identità dei soggetti che gli sono succeduti, tra cui il figlio, sig. -OMISSIS-, nato a Taurianova il 24.07.1967, dipendente comunale;
– delle “deleghe” (di identico contenuto prestampato e compilato, a penna, negli spazi vuoti, quanto alle generalità del dichiarante e del “delegato”) che, in vista della futura stipula della concessione-contratto cimiteriale, i suddetti eredi hanno rilasciato al predetto sig. -OMISSIS-, chiedendo al Sindaco, nella dichiarata qualità di “concessionari del predetto suolo cimiteriale, “di voler intestare detto contratto a nome di -OMISSIS- […]”, essendo “impossibilitato ad intervenire personalmente alla predetta stipula”, con espressa richiesta di “conservare tutti i diritti sul predetto suolo cimiteriale” e, nel contempo, esonerando “il Comune da qualsiasi responsabilità”;
– della delega con cui l’originario contitolare della concessione, sig. -OMISSIS- (germano del defunto -OMISSIS-), dopo aver evidenziato che “gli attuali aventi diritto sono il sottoscritto -OMISSIS- nonché i consanguinei del defunto Sig. -OMISSIS-”, ha delegato il sig. -OMISSIS- “a procedere, in nome, vece e conto” dello stesso “alla formalizzazione e/o esecuzione di tutti gli adempimenti necessari al fine di regolarizzare, ad ogni effetto di legge, la concessione del suolo del locale cimitero di Radicena in Taurianova (RC), per l’edificazione della cappella funeraria, di cui alla suddetta delibera n. 46 del 23/1/1963”;
– dell’istanza del 8.03.1999, con cui il predetto sig. -OMISSIS-, chiedeva al Sindaco “che il contratto per la concessione di suolo cimiteriale di cui alla delibera n. 16 del giorno 23/01/1963 venga intestato al sottoscritto come dalle deleghe di tutti gli aventi diritto”;
b) e, conseguentemente, di “intestare al sig. -OMISSIS- il contratto per la concessione” della predetta area cimiteriale, in cui insisteva una cappella funeraria, ancora da ultimare.
Il tutto con la precisazione che la concessione “non da diritto di proprietà ma soltanto quello di uso, riservato alla persona del concessionario ed alla di lui famiglia, ha la durata di anni 99, decorrenti dalla data dell’esecutività della presente deliberazione a termine del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, salvo riconferma, dietro corrispettivo della tariffa di concessione, vigente all’atto della richiesta”.
In data 10.5.1999 veniva, quindi, stipulato il Contratto di Concessione prot. n. -OMISSIS- in forza del quale il Comune, dopo aver richiamato la deliberazione n. 16/63, la deliberazione n. 76/99, nonché l’istanza dell’8.03.1999, con la quale il sig. -OMISSIS- “chiedeva di stipulare il contratto relativo al predetto suolo cimiteriale a nome e per conto suo e di tutti gli eredi aventi diritto del suolo cimiteriale di mq. 34,80”, intestava la concessione cimiteriale esclusivamente al sig. -OMISSIS- – e non anche all’originario concessionario -OMISSIS- ed a tutti gli eredi di -OMISSIS- – con il connesso diritto “di uso riservato alla propria famiglia ed eredi”, per la durata di 99 anni, ex D.P.R. n. 285/90, salvo riconferma onerosa.
Ignaro tanto dell’adozione della deliberazione n. 76/99 quanto della stipula della conseguente convenzione in esclusivo favore del sig. -OMISSIS-, in data 10 ottobre 2019, l’avv. -OMISSIS-, odierno ricorrente, residente a Roma, chiedeva ed otteneva dal Comune di Taurianova, in qualità di figlio, l’autorizzazione alla tumulazione della salma del proprio padre, sig. -OMISSIS-, espressamente indicato nell’istanza quale intestatario della concessione cimiteriale.
Inoltre, il predetto -OMISSIS-, nella convinzione di essere, quale erede dell’originario concessionario, contitolare della concessione cimiteriale di cui alla deliberazione n. 16/1963:
– commissionava lavori di restauro della cappella, provvedendo, nel giugno e luglio 2020, a bonificare le somme all’uopo necessarie (complessivi € 6.000,00) in favore del predetto -OMISSIS-, a cui era stato dato l’incarico di occuparsi, in loco, delle relative autorizzazioni amministrative;
– abbelliva la cappella in questione mediante l’installazione di opere realizzate da artisti quotati a livello internazionale.
Si premette incidentalmente che soltanto a seguito delle pec inoltrate dal Comune in data 30 maggio 2023, 27 giugno 2023, 28 giugno 2023 e 19 luglio 2023, l’avv. -OMISSIS- apprendeva che la suddetta istanza di tumulazione del padre veniva sottoscritta anche dal sig. -OMISSIS-, all’insaputa di tutti gli altri eredi.
Deceduto, in data 2 aprile 2022, il sig. -OMISSIS- ed ultimati i lavori di rifacimento della cappella, in data 4 maggio 2022, l’avv. -OMISSIS- trasmetteva nota di ricognizione di tutti gli aventi titolo alla concessione cimiteriale, quali eredi degli originari intestatari, alla quale il Comune di Taurianova non dava alcun riscontro.
In data 22 agosto 2022 – finiti i lavori di ristrutturazione ed installate le opere d’arte – l’avv. -OMISSIS- presentava istanza di attivazione della luce votiva all’interno della “cappella di famiglia”, sempre in assenza di obiezioni dell’amministrazione circa la titolarità della concessione cimiteriale in capo allo stesso.
In data 12.12.2022, -OMISSIS-, la figlia del deceduto -OMISSIS- chiedeva per sé e per gli aventi diritto, l’aggiornamento dell’intestazione della concessione cimiteriale.
A fronte dell’istanza in questione, il Responsabile dell’Area Tecnica, con determinazione n. 1498 del 27.12.2022, intestava la concessione in parola “agli eredi del defunto -OMISSIS-” ovvero ai sig.ri -OMISSIS- (moglie) ed ai figli -OMISSIS- (assessore comunale), -OMISSIS-, -OMISSIS- ed -OMISSIS-. Con successiva determina n. 135 del 26.01.2023, il predetto Responsabile dell’Area Tecnica, pur mantenendo inalterata la parte dispositiva della precedente determina n. 1498/2022, ne rettificava la premessa laddove si dava atto che «… che con delibera di G.C. nr. 76 del 14.04.1999, veniva aggiornata l’intestazione della concessione sopra descritta, per avvenuto decesso di entrambi i concessionari, a favore del -OMISSIS- nato a Taurianova il 24.07.1967…», sostituendola con la dicitura: «… che con delibera n. 76 del 14.04.1999, esecutiva, il Comune di Taurianova, prendeva atto delle deleghe del sig. -OMISSIS- e degli eredi del defunto sig. -OMISSIS-, a favore del congiunto -OMISSIS- nato a Taurianova il 24.07.1967 a nome del quale veniva aggiornata l’intestazione della concessione sopra descritta …». Alla determina in parola seguiva, in data 15.02.2023, la stipula di una “scrittura privata concessione suolo cimiteriale” tra l’amministrazione e la sig.ra -OMISSIS- intervenuta quale “rappresentante della concessione”, ossia in proprio ed in nome e per conto di tutti altri eredi del sig. -OMISSIS-.
Il 15 gennaio 2023 decedeva in Roma la sig.ra -OMISSIS-, moglie dell’originario concessionario, -OMISSIS-, e madre dell’avv. -OMISSIS- (e degli altri ricorrenti -OMISSIS- e -OMISSIS-). Anche in occasione di tale evento, l’avv. Monteleone presentava Istanza di Tumulazione del 16.01.2023, indicando che la Cappella è intestata a “-OMISSIS-”, senza la preventiva autorizzazione di alcuno e senza alcuna obiezione da parte del tecnico del Comune. La tumulazione veniva regolarmente effettuata (soltanto a seguito della pec inoltrata dal Comune in data 19 luglio 2023, il ricorrente apprendeva che la predetta istanza di tumulazione era stata autorizzata dalla sig.ra -OMISSIS-, quale concessionaria del suolo cimiteriale e della cappella ivi edificata).
In data 12.4.2023 l’avv. -OMISSIS- – in uno ai propri fratelli -OMISSIS- e -OMISSIS- – quale erede del concessionario -OMISSIS-, presentava istanza – mai riscontrata dal Comune – di procedere alla traslazione delle salme dei propri nonni materni (-OMISSIS- e -OMISSIS-) dal Cimitero di Roma “Prima Porta” al Cimitero di Taurianova e, segnatamente, nella Cappella Funeraria sopra indicata.
Infine, con la nota prot. n. 18694 del 19.07.2023, il predetto Responsabile dell’Area Tecnica, dopo aver ripercorso le vicende dell’intestazione della concessione cimiteriale a decorrere dal 1999, ivi incluse le autorizzazioni alla sepoltura rese dapprima dal sig. -OMISSIS- e, successivamente, dalla sig.ra -OMISSIS-, evidenziava come, pur volendo ritenere l’avv. -OMISSIS- contitolare della concessione del suolo cimiteriale, l’autorizzazione alla tumulazione dei relativi nonni materni, in ragione della pretesa affinità con l’originario concessionario, -OMISSIS-, avrebbe dovuto essere autorizzata da tutti gli eredi di quest’ultimo oltre che dagli eredi del sig. -OMISSIS-.
Premesse le suddette circostanze di fatto, i ricorrenti hanno impugnato gli atti in epigrafe indicati, articolando i seguenti motivi di diritto.
– “ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E PRESUPPOSTI E PER ABNORME ECCESSO DI POTERE E SVIAMENTO E CONTRADDITORIETA’. VIOLAZIONE DELL’ART. 7 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990”;
– “Sulla delibera della G.M. del 1999.
a. Sull’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di presupposti e per abnorme eccesso di potere
per sviamento”;
– “ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CONTRADDITTORIETA’”;
– “ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E PER VIOLAZIONE DI LEGGE OVVERO DEGLI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE 74 e 76
”;
Per come si evincerebbe dal chiaro tenore letterale delle “deleghe” allegate all’istanza inoltrata dal sig. -OMISSIS- in data 8.03.1999 – “fraudolentemente” interpretate sia da quest’ultimo che dall’amministrazione comunale – tanto il sig. -OMISSIS- quanto gli eredi del sig. -OMISSIS- non avrebbero affatto abdicato alla titolarità, in capo agli stessi, della concessione cimiteriale di cui alla delibera di Giunta n. 16 del 23.01.1963, limitandosi piuttosto ad incaricare il delegato (-OMISSIS-) a sottoscrivere, in loro nome e per loro conto, la concessione-contratto che, fino a quel momento, non era mai stata stipulata.
Con la deliberazione di G.M. n. 76 del 14.04.1999, quindi, il Comune di Taurianova, interpretando capziosamente il tenore delle “deleghe” allegate all’istanza del sig. -OMISSIS- ed intestando la concessione cimiteriale esclusivamente a quest’ultimo (e non anche al sig. -OMISSIS-/eredi del sig. -OMISSIS-), peraltro per una durata di soli 99 anni, avrebbe nella sostanza illegittimamente revocato la precedente concessione cimiteriale perpetua di cui alla n. 16/1963, in danno degli aventi titolo e senza comunicare loro l’avvio del relativo procedimento di autotutela.
L’illegittimità della delibera di Giunta n. 76/1999 inficerebbe, in via derivata, i successivi provvedimenti amministrativi ed accessive convenzioni cimiteriali, le successive determinazioni dirigenziali di aggiornamento delle relative intestazioni oltre che la nota a firma del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Taurianova n. 18694 del 19.07.2023, siccome tutti adottati sull’erroneo presupposto dell’intestazione esclusiva della concessione cimiteriale relativa al suolo di 34,80 mq., contraddistinto con il n. 360 della Planimetria Generale del Cimitero di Radicena, Area Centrale in capo al sig. -OMISSIS- (e, defunto quest’ultimo, in capo ai relativi eredi).
Quanto poi alla nota a firma del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Taurianova n. 18694 del 19.07.2023, laddove, pur ipotizzando l’intestazione della concessione cimiteriale in capo all’avv. -OMISSIS-, subordina la sepoltura dei relativi nonni materni all’autorizzazione di tutti gli eredi degli originari intestatari (-OMISSIS- e -OMISSIS-), la stessa violerebbe il disposto di cui agli artt. 74 e 76 del codice civile, stante il rapporto di parentela in linea retta, di secondo grado – e non anche di affinità, per come erroneamente ritenuto dal Comune – intercorrente con i nonni materni in questione.
Il Comune di Taurianova, costituitosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito:
– l’inammissibilità del ricorso, ex art. 40 c.p.a., per mancanza di una specifica indicazione dei motivi di gravame su cui lo stesso si fonda;
– l’irricevibilità dello stesso per tardività, in ragione dell’intervenuta pubblicazione presso l’albo pretorio della deliberazione di G.M. n. 76 del 14.04.1999, peraltro adottata sulla scorta delle stesse indicazioni rese delle parti ricorrenti con le deleghe allegate all’istanza di intestazione della concessione cimiteriale inoltrata dal sig. -OMISSIS-.
L’intempestività del gravame sarebbe comprovata tanto dal tenore dall’istanza di tumulazione del sig. -OMISSIS-, controfirmata, in data 10.10.2019, dal sig. -OMISSIS- quanto dalla stessa autorizzazione alla tumulazione resa in favore dell’avv. -OMISSIS-, laddove vi è espressa menzione della intestazione della cappella in favore del predetto -OMISSIS-.
Nel merito, il ricorso sarebbe infondato anche in considerazione del lungo lasso di tempo intercorso rispetto alla delibera n. 76/1999, con conseguente consolidamento del provvedimento amministrativo. Sarebbe, inoltre, maturata la decadenza ovvero la prescrizione del diritto in capo ai concessionari, con conseguente inesistenza dell’interesse ad agire. Nello specifico, i ricorrenti sarebbero decaduti da ogni diritto già nel 1999, per non aver mai sottoscritto la concessione e per non aver mai completato i lavori di realizzazione della cappella, che, secondo quanto previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria illo tempore vigente, avrebbe dovuto essere realizzata entro 24 mesi dal rilascio della concessione del 1963. Quanto agli eventuali eccessi di delega in cui sarebbe incorso il sig. -OMISSIS-, gli stessi non sarebbero opponibili all’amministrazione ed avrebbero dovuto essere fatti valere dagli interessati nel termine di prescrizione di cinque anni.
A decorrere dall’intestazione della concessione, il sig. -OMISSIS- avrebbe provveduto a completare la cappella a ad eseguire i lavori di manutenzione, con conseguente usucapione ultraventennale del relativo diritto.
Alla camera di consiglio del 6.09.2023, parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.
In occasione della pubblica udienza del 5 febbraio 2025, in vista della quale ciascuna delle parti ha conclusivamente ribadito, anche in replica, le rispettive eccezioni e difese, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Tutte le eccezioni preliminari formulate dal Comune di Taurianova, tendenti ad una definizione in rito dell’odierna controversia sono infondate e, come tali, devono essere rigettate.
2. L’atto introduttivo dell’odierno giudizio dà puntualmente conto sia della risalente ed invero assai complessa vicenda afferente la concessione del suolo cimiteriale per cui è causa sia dei vizi di legittimità che, secondo la prospettazione dei ricorrenti, inficerebbero l’agere pubblico. L’infondatezza dell’eccezione secondo cui il ricorso, in violazione dall’art. 40 c.p.a., non conterrebbe l’indicazione, in maniera chiara e precisa, dei motivi di gravame è, del resto, smentita dalle ampie difese articolate dall’amministrazione comunale.
3. Quanto all’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività, tenuto conto della data di notifica dello stesso (21.07.2023), il Comune di Taurianova non ha ottemperato al rigoroso onere di provare che gli odierni ricorrenti fossero consapevoli dell’esistenza della deliberazione di G.M. n. 76 del 14.04.1999 (ovvero il provvedimento con cui la concessione cimiteriale è stata intestata in esclusivo favore del sig. -OMISSIS-), in epoca antecedente al 22.05.2023, coincidente con la data di presa visione della stessa, secondo quanto evincibile dalla nota comunale prot. n. 13733 del 30.05.2023, di riscontro alla prima istanza di accesso agli atti (risalente al 2.05.2023).
Quanto sopra in conformità a quel costante orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, secondo cui “Al fine della declaratoria di irricevibilità del ricorso, la prova della piena conoscenza dell’atto impugnato in un momento precedente incombe sulla parte che solleva la relativa eccezione e deve essere valutata in modo rigoroso, non essendo sufficiente la mera verosimiglianza della conoscenza stessa” (così Consiglio di Stato sez. IV, 16/11/2020, n. 7046).
Sempre in ordine alla verifica circa la tempestività del gravame, deve, peraltro, ritenersi irrilevante l’intervenuta pubblicazione presso l’albo pretorio della deliberazione di Giunta n. 76 del 14.04.99.
Ed invero, trattandosi di un provvedimento amministrativo limitativo della sfera giuridica degli odierni ricorrenti – e non anche di un atto amministrativo generale, rientrante tra quelli per i quali l’ordinamento giuridico non prevede l’obbligo della notifica/comunicazione individuale a tutti i soggetti potenzialmente interessati – il termine per la relativa impugnazione, in via giurisdizionale, non può che decorrere dalla data in cui questi ultimi ne hanno avuto effettivamente conoscenza, ovvero, per quanto è dato evincere dal carteggio processuale, dal 22.05.2023.
Infine, la documentazione valorizzata dall’amministrazione al fine di retrodatare siffatta conoscenza rispetto all’epoca di esercizio, da parte dei ricorrenti, del diritto di accesso non possiede l’efficacia probatoria sul punto richiesta dalla giurisprudenza.
Più precisamente, quanto all’istanza di tumulazione del sig. -OMISSIS- (originario concessionario), avanzata dall’avv. -OMISSIS-, in data 10.10.2019, non vi è alcuna certezza né in ordine all’epoca in cui il sig. -OMISSIS- l’avrebbe sottoscritta (ovvero se coeva o meno all’istanza) né, soprattutto, in ordine al “titolo” di siffatta sottoscrizione. Ciò se solo si considera, per un verso, che l’avv. Monteleone ha dichiarato la cappella di sepoltura “in testa AL DEFUNTO” (-OMISSIS-) e che, per altro verso, il campo del modello prestampato dedicato all’esplicitazione della “qualità” dell’autorizzante non è stato compilato, con conseguente incertezza quantomeno in ordine al “titolo” di siffatta pretesa autorizzazione alla tumulazione, da parte del sig. -OMISSIS-.
Infine, non vi è prova che l’autorizzazione comunale alla tumulazione della salma del sig. -OMISSIS-, n. 156 dell’11.10.2019, recante la dicitura “cappella in testa al -OMISSIS-” sia effettivamente entrata nella sfera di conoscenza degli odierni ricorrenti, così da far acquisire loro la consapevolezza circa la prodromica delibera di G.M. n. 76 del 14.04.1999 o, quanto meno, da onerarli, secondo l’ordinaria diligenza, di acquisire informazioni circa l’esistenza di eventuali pregresse attività provvedimentali in loro danno, da parte della p.a.
L’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività è, quindi, rimasta priva di riscontro probatorio.
4. Quanto, infine, all’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse conseguente all’intervenuta prescrizione del “diritto” dei ricorrenti all’utilizzo del suolo cimiteriale di cui alla concessione amministrativa n. 16 del 23.01.1963, si osserva quanto appresso.
5. L’eccezione in parola risente dell’inesatta comprensione circa la natura della posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dagli istanti.
L’odierna res controversa non coincide con la rivendicazione del diritto tra contendenti legati da vincoli familiari ovvero con la rivendicazione dello cd. ius sepulcri – cd. diritto alla tumulazione – rispetto al preteso diritto antagonista di altri soggetti privati, rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario innanzi al quale, chi ne abbia interesse, può far valere la prescrizione, quale tipica fattispecie estintiva delle situazioni giuridiche qualificabili in termini di diritto soggettivo ovvero l’usucapione quale modo di acquisito, a titolo originario, dello ius sepulchri (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 31/01/2007, n. 806).
Nel caso in esame, ci si trova dinanzi ad una controversia – rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 c.p.a. – inerente a provvedimenti amministrativi relativi al mancato riconoscimento, da parte del Comune di Taurianova, della contitolarità di una concessione cimiteriale in capo agli odierni ricorrenti. Ci si muove, quindi, nel consueto paradigma dell’esercizio del pubblico potere a fronte del quale lo ius sepulchri diventa un diritto affievolito in senso stretto (cd. interesse legittimo), in quanto connesso ad una concessione amministrativa su un bene demaniale (cfr. Cons. Stato sez. VII, 17/06/2024, n. 5378; 26 settembre 2022, n. 8248; V Sezione, 23 novembre 2018 n. 6643).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile del 7 ottobre 1994 n. 8197 hanno, infatti, affermato che “…nel nostro ordinamento, il diritto sul sepolcro già costruito nasce da una concessione da parte dell’autorità amministrativa di un’area di terreno (o di una porzione di edificio) in un cimitero pubblico di carattere demaniale (art. 824 c.c.) e tale concessione, di natura traslativa, crea, a sua volta, nel privato concessionario, un diritto soggettivo perfetto di natura reale, e perciò, opponibile, iure privatorum, agli altri privati, assimilabile al diritto di superficie, che si affievolisce, degradando ad interesse legittimo, nei confronti della P.A.“.
Rebus sic stantibus non c’è spazio per l’operatività di fattispecie estintive ovvero acquisitive tipiche dei diritti soggettivi perfetti quali, per l’appunto, rispettivamente, la prescrizione e l’usucapione.
6. Quanto all’eccezione di decadenza dalla concessione cimiteriale di cui alla delibera di G.M. n. 16 del 23.01.1963 – questa sì coerente con il paradigma pubblico potere/interesse legittimo – da cui l’amministrazione fa discendere l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, la stessa è parimenti infondata.
Ad avviso della difesa comunale, i ricorrenti, quali diretti discendenti degli originari cointestatari della concessione cimiteriale (sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-), sarebbero decaduti dalla concessione cimiteriale di cui alla Delibera di G.M. n. 16/63 per non avere edificato la cappella funeraria entro il termine di 24 mesi dal rilascio della concessione e per non avere tempestivamente sottoscritto la concessione-contratto.
Ebbene, ammesso che siffatta duplice fattispecie decadenziale si sia effettivamente perfezionata (a fronte della concessione risalente al 1963, il Sindaco, in data 30.09.1976 ha, comunque, rilasciato il Nulla osta alla realizzazione della cappella, peraltro in favore del sig. -OMISSIS-, cointestatario), avendo il Comune tacitamente rinunciato a farla valere nei confronti di uno degli eredi del sig. -OMISSIS-, ovvero il sig. -OMISSIS- (e, defunto questo, dei rispettivi eredi), non può certo eccepirla nei confronti degli altri eredi dello stesso sig. -OMISSIS- né degli eredi del sig. -OMISSIS-, odierni ricorrenti.
7. Passando, quindi, al merito del ricorso, lo stesso è fondato e, come tale deve essere accolto.
8. L’apprezzamento della fondatezza di tutte le censure tendenti a contestare il mancato riconoscimento, in capo agli odierni ricorrenti, quali eredi diretti dei sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, della contitolarità della concessione cimiteriale di cui alla deliberazione di G.M. n. 16 del 23.01.1963, passa dalla preliminare ricognizione della normativa regolamentare vigente all’epoca dell’adozione della deliberazione di G.M. n. 76 del 14.04.1999, oggetto di gravame.
Soccorrono, a tale proposito, le disposizioni di cui agli artt. 57 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 73 del 28.11.1997, secondo cui il diritto di uso delle sepolture private è riservato alla “alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all’Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. …), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell’atto di concessione.
Ai fini dell’applicazione sia del 1° che 2° comma dell’art. 93 del DPR 10 settembre 1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all’atto dell’ottenimento della concessione.
Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell’istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, da presentare all’ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta
” (così art. 57 Regolamento Polizia Mortuaria).
Soccorre, inoltre, il disposto di cui al successivo art. 60, disciplinante le ipotesi di “divisioni e subentri” nell’ipotesi di contitolarità, come nella specie, della concessione cimiteriale.
Tale disposizione, per quanto qui di interesse, prevede che “In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell’art. 57 sono tenuti a darne comunicazione all’ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell‘intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
L’aggiornamento dell’intestazione della concessione è effettuato dall’ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell’art. 57, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d’ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto
” (così art. 60 commi 6 e ss. Regolamento Polizia Mortuaria).
9. Rebus sic stantibus, e per quanto qui di interesse, deceduti gli originari contitolari di una concessione cimiteriale, i rispettivi discendenti in linea retta, aventi titolo ex art. 57 Regolamento Polizia Mortuaria, assumono essi stessi “la qualità di concessionari”. Tali discendenti sono tenuti a chiedere al Comune la “variazione per aggiornamento dell’intestazione dell’originaria concessione” in proprio favore – da intendersi quale mero atto ricognitivo della situazione parentale che li legava all’originario intestatario – e, contestualmente, a designare uno di essi quale “rappresentante della concessione”, come tale legittimato ad interloquire con l’amministrazione, “ferma restando la titolarità della concessione da parte di tutti gli aventi diritto”, cui consegue il relativo diritto di tumulazione dei propri cari, fino al completamento della capienza del sepolcro.
10. Chiarito quanto sopra, coglie nel segno la censura dei ricorrenti secondo cui il tenore di tutte le “deleghe” allegate all’istanza depositata dal sig. -OMISSIS- in data 8.03.1999 non è tale da far ritenere che i deleganti abbiano abdicato alla propria contitolarità della concessione cimiteriale di cui alla delibera di G.M. n. 16/1963 in favore del congiunto.
Ed invero, per come evincibile dal tenore letterale delle deleghe in questione, il sig. -OMISSIS-, ancora in vita, dopo aver chiarito che “attuali aventi diritto sono il sottoscritto” oltre ai “consanguinei del defunto Sig. -OMISSIS-”, si è limitato ad incaricare il nipote Vincenzo, in suo nome, vece e conto, alla “formalizzazione e/o esecuzione di tutti gli adempimenti necessari al fine di regolarizzare, ad ogni effetto di legge, la concessione del suolo” cimiteriale, e, quindi, anche a sottoscrivere la concessione-contratto fino a quel momento ancora non rogata, ovverosia a designarlo quale “rappresentante della concessione nei confronti del Comune”, ex art. 60 citato Regolamento, ferma restando, quindi, la sua titolarità sulla concessione medesima.
Anche tutti gli altri eredi dell’originario contitolare della concessione, ovvero gli eredi di -OMISSIS-, hanno rilasciato “deleghe” prestampate, di identico tenore sostanziale, aventi cioè ad oggetto la mera sottoscrizione della concessione-contratto da parte del delegato -OMISSIS-, con espressa riserva “di conservare tutti i diritti sul predetto suolo cimiteriale”. Con le “deleghe” in parola, quindi, anche gli eredi di -OMISSIS- hanno individuato nel congiunto Vincenzo il “rappresentante della concessione nei confronti del Comune” il quale, in tale veste, avrebbe dovuto provvedere alla sottoscrizione del relativo contratto, ferma restando la contitolarità degli stessi sulla concessione in discussione.
E che questa sia l’unica interpretazione possibile del tenore delle “deleghe” in parola trova conferma nello stesso tenore della concessione-contratto prot. n. -OMISSIS- del 10.05.1999, successivamente stipulata, nel corpo della quale, le parti – ovvero da un lato il Comune e dall’altro il sig. -OMISSIS- – hanno riconosciuto che quest’ultimo, con l’istanza dell’8.03.1999, “chiedeva di stipulare il contratto relativo al predetto suolo cimiteriale a nome e per conto suo e di tutti gli eredi”. Tuttavia, l’amministrazione, con la deliberazione di G.M. n. 76 del 14.04.1999, invece di aggiornare l’intestazione della concessione in favore del sig. -OMISSIS- e degli eredi del sig. -OMISSIS-, con l’indicazione del sig. -OMISSIS- quale mero “rappresentante”, ha provveduto ad intestare la concessione cimiteriale di cui alla deliberazione di G.M. n. 16/63 esclusivamente in favore di quest’ultimo, così compromettendo la contitolarità di tutti gli altri aventi titolo. Il tutto contra il chiaro tenore dispositivo delle deleghe in questione e, dunque, contra l’unico effetto che avrebbe potuto avere – e di fatto aveva – l’istanza inoltrata dal sig. -OMISSIS- in data 8.03.1999, ovvero quello di palesarsi quale “rappresentante” della concessione cimiteriale e, in tale veste, procedere alla stipula della concessione-contratto.
11. Per come dedotto dai ricorrenti, l’illegittimità della deliberazione di Giunta Comunale n. 76/1999 vizia, in via derivata, tutti i successivi provvedimenti amministrativi di aggiornamento dell’intestazione della concessione del suolo cimiteriale contraddistinto con il numero 360 della Planimetria Generale del Cimitero di Radicena, Area Centrale e tutte le accessive convenzioni-contratto, oggetto di gravame ed in epigrafe indicate, rinvenienti quale presupposto l’intestazione della concessione cimiteriale ad esclusivo vantaggio del predetto -OMISSIS-.
12. Coglie, inoltre, nel segno la censura secondo cui la variazione della durata dell’originaria concessione cimiteriale di cui alla Delibera di G.M. n. 16/1963 da “perpetua” ad avente una durata di 99 anni, non avrebbe potuto essere disposta senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento da parte nei confronti di tutti gli aventi diritto, ivi inclusi gli odierni ricorrenti.
Se è vero, infatti, per come di recente ribadito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. VII, 17/06/2024, n. 5378; sez. VII, 4.03.2024, n. 2111) che la pubblica amministrazione, così allineandosi alle disposizioni di cui all’art. 92 D.P.R. n. 285 del 1990 può – e non già deve – modificare la durata, da perpetua in temporanea, dei titoli concessori relativi ad aree demaniali cimiteriali rilasciati in epoca antecedente all’entrata in vigore del citato D.P.R., è altrettanto vero che siffatto ius ponitendi, quale atto discrezionale e non anche dovuto e vincolato, avrebbe dovuto essere preceduto dalla necessaria comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli odierni ricorrenti, quali contitolari della concessione di cui alla delibera di G.M. n. 16/63 (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 29/05/2023, n. 337).
13. Quanto all’impugnazione della nota del Responsabile del Settore 4 – Area Tecnica del 19.7.2023 prot. n. 0018694, la stessa, oltre a risentire, in via derivata dall’illegittimità della presupposta delibera di G.M. n. 76/99, merita di essere annullata anche in adesione alla censura secondo cui, diversamente da quanto sostenuto, sia pur in via ipotetica, dall’amministrazione – ovvero ipotizzando che i ricorrenti siano contitolari, come lo sono, della concessione – gli ascendenti materni dell’avv. -OMISSIS- non sono allo stesso affini bensì parenti in linea retta, di secondo grado, e, dunque, la relativa salma può essere traslata presso la cappella di famiglia, ove capiente, senza l’autorizzazione di alcuno degli altri contitolari.
14. In conclusione, il ricorso è fondato e, come tale, deve essere accolto.
Ne consegue l’annullamento:
– della delibera della Giunta Municipale di Taurianova n. 76 del 14.4.1999 e dell’accessiva convenzione-contratto prot. n. -OMISSIS- di REP del 10.5.1999;
– di tutti i successivi provvedimenti amministrativi di aggiornamento dell’intestazione della concessione cimiteriale di cui alla delibera di G.M. n. 16/1963, ivi comprese le determinazioni del Responsabile del Settore 4 – Area Tecnica n. 1498 del 27.12.2022 e n. 46 del 26.1.2023 e dell’accessiva scrittura privata di concessione cimiteriale sottoscritta in data 15.02.2023;
– della nota del Responsabile del Settore 4 – Area Tecnica del 19.7.2023 prot. n. 0018694;
– delle autorizzazioni che il Comune ha concesso, in data 11.10.2019, al Sig. -OMISSIS- ancora vivo, per la tumulazione del Sig. -OMISSIS- e in data 17.1.2023, alla Sig.ra -OMISSIS-, per la tumulazione della Sig.ra -OMISSIS-, esclusivamente nella parte in cui hanno avuto quale presupposto la autorizzazione del sig. -OMISSIS-.
15. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico del Comune di Taurianova. Avuto riguardo ai controinteressati non costituiti, sussistono, invece, i presupposti per la declaratoria di irripetibilità delle spese in questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei termini di cui in motivazione.
Per l’effetto annulla: la delibera della Giunta Municipale di Taurianova n. 76 del 14.4.1999 e dell’accessiva convenzione-contratto prot. n. -OMISSIS- di REP del 10.5.1999; tutti i successivi provvedimenti amministrativi di aggiornamento dell’intestazione della concessione cimiteriale di cui alla delibera di G.M. n. 16/1963, ivi comprese le determinazioni del Responsabile del Settore 4 – Area Tecnica n. 1498 del 27.12.2022 e n. 46 del 26.1.2023 in uno all’accessiva scrittura privata di concessione cimiteriale sottoscritta in data 15.02.2023; la nota del Responsabile del Settore 4 – Area Tecnica del 19.7.2023 prot. n. 0018694; le autorizzazioni che il Comune ha concesso, in data 11.10.2019, al Sig. -OMISSIS- ancora vivo, per la tumulazione del Sig. -OMISSIS- e in data 17.1.2023, alla Sig.ra -OMISSIS-, per la tumulazione della Sig.ra -OMISSIS-, esclusivamente nella parte in cui hanno avuto quale presupposto la autorizzazione del sig. -OMISSIS-.
Condanna il Comune di Taurianova al pagamento, in favore di parte ricorrente, a titolo di spese di lite, della complessiva somma di € 2.500,00, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, come per legge. Spese irripetibili nei confronti dei controinteressati non costituiti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle persone fisiche ivi citate.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
L’ESTENSORE (Roberta Mazzulla)
IL PRESIDENTE (Caterina Criscenti)
IL SEGRETARIO
[ In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. ]