Rinuncia a concessione cimiteriale in fase di subentro di intestazione

Domanda

La quota dei 500/1000 rinunciata dagli eredi del de cuius va in capo al concessionario vivente anche se facente parte di altra famiglia?
A questo punto lo stesso può decidere di non consentire l’accesso a defunti dell’altra famiglia?
I defunti già tumulati mantengono, comunque, il diritto a restare?

Risposta

Nel quesito sulla rinuncia al subentro, al diritto personale di accoglimento nel sepolcro, permane la concezione “condominialistica” e la logica “successoria”.
La rinuncia non influisce sull’uso del sepolcro che, lo si ricorda, costituisce una comunione indivisa e inoltre, nel caso sottoposto, non vi è alcuna “ripartizione” dei posti tra i 2 “rami familiari”.
Va evidenziato come le persone non possano “decidere” sul titolo di accoglimento nel sepolcro, dato che l’art. 93, comma 1 D.P.R. 285/1990 richiama rapporti relazionali oggettivi.
Mentre al comma 2 vi è, o potrebbe essere, una possibilità, ma non in termini di esclusione, quanto di estensione delle posizioni personali accoglibili.
Sempre che sussistano, oggettivamente, le condizioni ivi previste, una delle quali richiede esplicita determinazione regolamentare di criteri.
Nel caso di rinuncia, i feretri già accolti nel sepolcro ivi rimangono. Ciò, posto che il titolo di accoglimento sia valutato (ed autorizzato ex art. 102 D.P.R. 285/1990) al momento dell’accoglimento.
Di conseguenza, resta immune da eventi successivi e riferibili a comportamenti di persone che non potrebbero influirvi.

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