Deposito e gestione dei rifiuti: il Ministero chiarisce cosa è lecito e cosa no

Con una serie di recenti risposte a interpelli, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha fornito importanti chiarimenti su come devono essere gestiti i rifiuti, in particolare quando si parla di recupero, messa in riserva e deposito temporaneo.

Uno dei temi più rilevanti riguarda i rifiuti destinati al recupero tramite l’operazione R12, ossia lo scambio di rifiuti con l’obiettivo di sottoporli successivamente a una delle operazioni di recupero elencate da R1 a R11. Secondo le indicazioni ministeriali:

  • I rifiuti sottoposti a operazione R12 non possono essere rimessi in riserva (R13)**, in quanto l’operazione è esclusa espressamente dalla definizione stessa di R12 (interpello MinAmbiente 6 marzo 2024, n. 43443);
  • Il deposito temporaneo non è applicabile a rifiuti che abbiano già subito operazioni di recupero o smaltimento, né a quelli che sono stati oggetto di gestione presso impianti di trattamento (interpello MinAmbiente 16 luglio 2024, n. 131178).

Il deposito temporaneo, infatti, è consentito solo prima della raccolta, e solo per rifiuti che non abbiano ancora subito alcun trattamento, essendo configurato come misura eccezionale a supporto di attività preliminari.
Inoltre, le imprese devono sempre richiedere istruzioni all’autorità competente per poter depositare correttamente i rifiuti destinati a R12.
Sarà questa, infatti, a individuare le modalità operative, i limiti temporali e quantitativi e ogni prescrizione necessaria a garantire lo svolgimento in sicurezza (interpello MinAmbiente 29 aprile 2025, n. 79776).

Chi intende approfondire la materia può consultare la sezione dedicata agli interpelli ambientali sul sito ufficiale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), dove vengono pubblicati periodicamente i documenti ufficiali:
[Interpelli ambientali – Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica]

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