Regione Calabria

Il testo di riferimento è rappresentato dalla Legge Regionale 29 novembre 2019, n. 48, che disciplina in modo organico i servizi funerari, la gestione cimiteriale e i profili di polizia mortuaria. La legge affronta le autorizzazioni funebri, il trasporto dei cadaveri, la gestione delle aree cimiteriali e definisce le modalità operative per l’affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione.

Successivamente, sono intervenute modifiche e integrazioni con la Legge Regionale 7 agosto 2023, n. 38, che ha aggiornato alcuni aspetti applicativi, migliorando la chiarezza di alcune disposizioni in tema di gestione dei crematori e norme igienico-sanitarie.

Per regolamentare in dettaglio la disciplina della cremazione, è stata poi adottata la Legge Regionale 30 novembre 2022, n. 40, che integra e specifica quanto previsto nella legge madre del 2019, introducendo norme particolari relative alla realizzazione e gestione dei crematori, ai requisiti autorizzativi, e alle modalità operative di conservazione e dispersione delle ceneri.

In precedenza, la Regione aveva approvato la Legge Regionale 18 giugno 2018, n. 22, anch’essa relativa alla materia funeraria e polizia mortuaria, successivamente abrogata dalla Legge Regionale 2 maggio 2019, n. 7, segno di una volontà di ridefinire l’impianto normativo regionale con testi più organici e aggiornati rispetto alle esigenze attuali.

Per quanto riguarda aspetti specifici di sanità pubblica, si segnala la Legge Regionale 5 maggio 1990, n. 53, che disciplina le funzioni medico-legali del servizio sanitario regionale, con implicazioni anche sulle procedure di riscontro diagnostico e di medicina necroscopica in ambito funerario.

Nonostante sia meno direttamente collegata al settore funerario, si segnala anche la Legge Regionale 11 luglio 1986, n. 28 sulla ricezione turistica all’aria aperta, e la Legge Regionale 10 novembre 1975, n. 31 relativa alle procedure per la realizzazione di opere pubbliche e alle deleghe agli enti locali, che in senso più ampio contribuiscono alla definizione dei procedimenti amministrativi regionali, anche per le opere cimiteriali.

Nel complesso, la Regione Calabria ha intrapreso un processo di aggiornamento legislativo significativo, orientato a fornire un quadro regolamentare più chiaro e aderente alle attuali esigenze operative di comuni, imprese funebri e gestori di crematori, con attenzione sia alla disciplina delle attività che ai requisiti strutturali e igienico-sanitari delle strutture funerarie. Diversi però sono stati i provvedimenti giurisprudenziali che hanno obbligato a modifiche sostanziali la materia.

Divieto per le imprese funebri di svolgere attività di trasporto sanitario non urgente
  • Norma coinvolta: L.R. Calabria 29 novembre 2019, n. 48, art. 7, comma 4 (modificata da L.R. 7 agosto 2023, n. 38).
  • Contenuto: La norma vietava alle imprese funebri calabresi di svolgere attività di trasporto sanitario non urgente, comprese attività di ambulanza per pazienti non in pericolo di vita (come il trasporto da una struttura sanitaria all’altra). L’obiettivo dichiarato era evitare commistioni tra attività funebri e sanitarie, anche per motivi di decoro e profilassi.
  • Vicenda giuridica: Il Governo ha promosso ricorso alla Corte Costituzionale, ritenendo che tale divieto violasse la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), la competenza statale in materia di ordinamento civile (art. 117, comma 2, lett. l) Cost.), e la libertà di concorrenza (art. 117, comma 2, lett. e) Cost.).
  • Decisione: La Corte Costituzionale, con sentenza n. 62 del 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione, ritenendo che la Regione non può vietare in via generale un’attività economica regolata dallo Stato; può solo prescrivere condizioni di esercizio per ragioni di sanità pubblica, ma senza sacrificare in modo sproporzionato libertà fondamentali e concorrenza.
Interpretazione autentica dei requisiti per l’esercizio dell’attività funebre
  • Norma coinvolta: L.R. Calabria 5 dicembre 2019, n. 53 (Interpretazione autentica dell’art. 8, comma 2, della L.R. 29 novembre 2019, n. 48).
  • Contenuto: La legge interpretativa stabiliva che per ottenere l’autorizzazione all’attività funebre le imprese dovessero costituirsi in forme stabili (consorzio, società), non in forme temporanee o contrattuali (es. associazioni temporanee d’impresa – ATI).
  • Vicenda giuridica: Il Governo ha impugnato la norma davanti alla Corte Costituzionale, sostenendo che interferisse con l’ordinamento civile, riservato alla legislazione statale (art. 117, comma 2, lett. l) Cost.), e limitasse senza adeguata giustificazione l’autonomia contrattuale degli imprenditori (art. 41 Cost.).
  • Esito: La Corte Costituzionale non ha ancora deciso formalmente su questa norma (procedimento in corso o in fase di definizione). La materia rimane sospesa e sotto osservazione.

Elenco cronologico dei provvedimenti presenti in banca dati

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