Quesito pubblicato su ISF2016/3-b

Il Comune sito in Lombardia, in ottemperanza al proprio Regolamento di Polizia Mortuaria, nel caso in cui la ricerca effettuata non abbia dato esiti positivi in ordine alla presenza di soggetti rientranti nella sfera legata alla definizione di “famiglia del concessionario” (art. 77 del Regolamento di polizia mortuaria comunale), può procedere a dichiarare la decadenza della concessione, anche in presenza di eredi/collaterali – ma non rientranti nella definizione di famiglia del concessionario – ancora in vita?
In sostanza, l’applicazione del Regolamento di polizia mortuaria comunale, redatto e approvato in ossequio alle normative statali e regionali di settore sopra citate, in ordine alle concessioni cimiteriali, “supera” o meglio, si pone ad un livello superiore rispetto alle regole che sottendono gli aspetti giuridici legati alla successione ereditaria?

Risposta:
In merito al primo quesito posto si comunica che per le con-cessioni cimiteriali vale quanto individuato, in ordine da:
a) regolamento statale di polizia mortuaria;
b) regolamento regionale in materia di attività funebre e cimiteriale della Lombardia;
c) regolamento di polizia mor-tuaria del Comune in cui insiste la tomba;
d) atto di concessione;
e) usi e consuetudini locali.
Il caso per cui si pone la domanda non è contemplato dai regolamenti – statale e regionale – pertanto, nel caso in esame occorre valutare:
1) se la normativa prevista dal vigente regolamento di polizia mortuaria comunale sia applicabile al caso in esame; e quindi se l’atto originario di concessione conteneva esplicitamente clausole per cui vale il regolamento vigente non al momento della sot-toscrizione del contratto, ma l’ultimo in ordine di tempo (in difetto di specifica identificazione del vecchio regolamento, si considera vigente l’ultimo);
2) se nel regolamento comunale vi sia una clausola espressa in base alla quale i concessionari di antica data possano richiedere di far valere clausole migliorative rispetto a quelle presenti nell’ultimo regolamento approvato;
3) se dall’atto di concessione originario possa evincersi che sia questo solamente a regolare i rapporti tra Comune e concessionario.
Nella ipotesi quindi che valga il solo regolamento di polizia mortuaria comunale vigente, occorre valutare:
– se gli eredi aventi titolo hanno provveduto, entro un anno dal decesso del concessionario (se questo decesso è avvenuto in vigenza dell’attuale regolamento di polizia mortuaria) o comunque entro un anno dalla entrata in vigore del nuovo regolamento, a segnalare il decesso ai fini del subentro nella intestazione (cioè per gli effetti previsti dal comma 1, lettera g) dell’articolo 85 del vigente regolamento di polizia mortuaria comunale);
– se, come si ritiene, nessuno ha provveduto, per mancanza dei requisiti per poter subentrare, già questo è titolo per procedere alla decadenza.
In tale maniera non si entra nemmeno nella problematica di chi abbia o meno titolo alla proprietà ereditaria della tomba. E si consiglia vivamente di utilizzare solo questa motivazione per la decadenza.
In ordine invece al secondo quesito posto, si precisa che il Vostro regolamento, invero particolarmente restrittivo, prevede che solo una determinata categoria di eredi possa subentrare nella con-cessione e conseguentemente il regolamento comunale limita la successione ereditaria. Che questo sia legittimo o meno, lo potrà stabilire un giudice, se adito da una parte ricorrente.
La questione non è ovvia. Difatti il D.P.R. 285/1990, all’art. 63, prevede espressamente che ai concessionari spetti l’obbligo manutentivo dei manufatti da loro realizzati e che permangono nella loro proprietà (anche se con vincolo di destinazione). Il comma 2 dell’articolo 63, prevede che, alla morte di avente diritto (cioè di concessionario) gli obblighi manutentivi vanno posti in carico alla famiglia del concessionario. Ma, essendo la tomba un bene di proprietà del concessionario, questa proprietà dovrebbe seguire la suddivisione ereditaria (ordinariamente legittima, salvo diversa volontà suc-cessoria), salvo espressa e scritta rinuncia sia alla sepoltura sia alla proprietà. Quindi, a rigor di logica, il regolamento di polizia mortuaria comunale non avrebbe potuto limitare ai soli ascendenti e discendenti in linea retta del concessionario la proprietà (anche parziale) del soprassuolo di un’area in concessione cimiteriale. Può il regolamento legittimamente limitare l’uso del sepolcro, pur entro i dettati di legge (art. 91 e segg. D.P.R. 285/ 1990), ma – ad avviso dello scrivente – non intervenire nel limitare il diritto di successione, che invece può essere solo rinunciato da uno degli aventi titolo.
Ciò premesso si consiglia di modificare la parte di regolamento di polizia mortuaria comunale in parola e, in concomitanza, di in-trodurre un articolo specifico per dar tempo a cittadini interessati di vantare eventuali titoli non conosciuti dall’Amministrazione contenuti in vecchi atti conces-sori, spesso nemmeno presenti in archivio.
Si aggiunge per chiarezza, per com’è stato formulato il quesito, che per l’estinzione di una concessione non vi è da applicare la decadenza. Una concessione si estingue naturalmente al termine della durata della stessa. Non vi è alcuna procedura da compiere. Eventualmente può suggerirsi di contattare in via breve il concessionario in vista della scadenza della concessione per capire se è intenzionato a rinnovarla o meno. Ma questo non è un obbligo di legge, semmai è operazione di marketing cimiteriale.
In altri termini la procedura di decadenza è applicabile nei casi esplicitati nell’art. 85 del locale regolamento di polizia mortuaria comunale. Negli altri casi si applicano le procedure previste specificatamente in caso di estinzione di concessione, di revoca della concessione, di rinuncia alla concessione.

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Riferimenti:

Parole chiave:
Quesiti, Normativa, Polizia mortuaria


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