Quesito pubblicato su ISF2007/1-c

Nel Comune di … è deceduta una signora, la cui salma non è stata cremata in quanto l’unico figlio, essendo disabile mentale, non poteva darne l’assenso. Ora la nipote della defunta è diventata tutrice del figlio disabile (che è anche suo cugino) e chiede la possibilità di cremare la zia, poiché così aveva espresso in vita, dando lei l’assenso. Ci viene chiesto se la condizione di tutrice di disabile consente anche la possibilità di dare l’assenso per la cremazione

Risposta:
Si è possibile. In materia si applica la circolare Min. Sanità 24/6/1993, n. 24. Al paragrafo 14.2, laddove si parla di espressione di volontà alla cremazione, è citato sia il caso del minore che quello dell’interdetto. In ambedue i casi la volontà di chi non ha la capacità di agire è espressa dal tutore (art. 424 C.C.). Occorre che il tutore sia effettivamente nominato ed è comprensibile, in questi casi, che anche l’emozione del momento e la necessità di nomina del tutore (in genere posteriore alla morte del familiare, che talvolta era lui stesso il tutore), determini la necessità di effettuare la cremazione postuma. Occorre, in tal caso, la piena applicazione dell’art. 79 del D.P.R. 285/90 ed in particolare dei commi 4 e 5. Pertanto l’espressione di volontà della cremazione è legittimamente effettuata dal tutore, che darà atto di tale situazione e della volontà della defunta espressa al figlio nella dichiarazione.

Norme correlate:
dpr90-285_79
Art 00 di Legge n. 130 del 1

Riferimenti:
Circolare allegata

Parole chiave:
CREMAZIONE-autorizzazione alla cremazione,CREMAZIONE-cremazione cadaveri,CREMAZIONE-altri


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