Quesito pubblicato su ISF2005/3-g

Il Comune di …, dopo aver provveduto a liberalizzare il servizio di trasporto funebre (facendo quindi decadere il diritto di privativa), ha continuato ad effettuare tale servizio in “concorrenza” con le ditte private, dietro pagamento di una tariffa che andava a coprire il costo vivo di ciascun intervento, con lo scopo di offrire all’utenza la possibilità di un servizio a costi molto bassi. Ora che l’unica autofunebre comunale è stata dismessa (con sospensione del relativo servizio), e che il trasporto funebre viene svolto esclusivamente da ditte private, il Comune vorrebbe richiedere il pagamento dei diritti per rilascio dell’autorizzazione al trasporto funebre all’interno del Comune nell’importo di €. XXX (per i trasporti fuori Comune è già previsto un diritto fisso di €. YYY). Si deve tenere in considerazione che l’autorizzazione al trasporto è attualmente compresa nel permesso di seppellimento e con la stessa viene individuata la destinazione della salma. Ciò premesso, il Comune pone i seguenti quesiti: 1) È legittimo esigere i diritti per il rilascio di tale autorizzazione, dato che la medesima è compresa nel permesso di seppellimento, il rilascio del quale è di competenza dell’ufficiale di stato civile? 2) La legittimità di tali diritti si può fondare sull’art. 16, comma 2, del D.P.R. 285/90 (che però parla di “diritto fisso”) o su quale altra norma? 3) È vero che una sentenza del TAR di Parma abbia addirittura messo in discussione la possibilità di richiedere da parte del Comune i diritti fissi di cui all’art. 16?

Risposta:
1) L’autorizzazione alla sepoltura (ora denominata in maniera diversa, per effetto del cambio di nomenclatura previsto dall’art. 74 D.P.R. 396/2000) e cioè autorizzazione alla inumazione o alla tumulazione, ha unicamente la funzione di consentire le dette operazioni cimiteriali. Sostanzialmente l’ufficiale di stato civile raccoglie l’avviso di morte o la dichiarazione di morte e si accerta che questa sia veramente avvenuta per tramite del medico necroscopo. Questa autorizzazione, e solo questa, è da rilasciare su carta semplice e senza spesa. È compito riservato all’ufficiale di stato civile. L’autorizzazione al trasporto trae la sua fonte giuridica da altra norma (artt. 23, 24 e seguenti del D.P.R. 285/90) ed è compito non dell’ufficiale di stato civile, ma del sindaco, o meglio del funzionario individuato nell’organizzazione comunale (che può coincidere o meno con l’ufficiale di stato civile). Si tratta quindi di due distinte autorizzazioni. Pertanto possono essere apposti diritti per il rilascio di autorizzazione al trasporto funebre. Tali diritti possono essere differenziati tra il caso di trasporto entro il territorio comunale, in partenza per fuori comune ma entro il territorio nazionale, in partenza per l’estero. 2) La legittimità di detti diritti si fonda sul fatto che il Comune li istituisce con un atto di consiglio comunale, non essendo più possibile fare riferimento né all’art. 16 né ai 19 commi 2 e 3 del D.P.R. 285/90. Per cui è il provvedimento comunale di istituzione e di variazione che dà titolo ad esigerli. 3) Si conferma che vi è giurisprudenza costante sulla non possibilità da parte del Comune di riservare la privativa del trasporto funebre a pagamento ad un proprio servizio (gestito in economia diretta) o con altre forme consentite, tra cui la concessione – meglio nota oggi come affidamento – a terzi. La giurisprudenza ha anche chiarito che non potendo più prevedere la privativa del trasporto funebre il Comune non può nemmeno esigere il diritto fisso di cui all’articolo 19 commi 2 e 3 del D.P.R. 285/90. In conclusione con l’atto comunale (direi di consiglio) si deve cessare la privativa, se ancora esiste, eliminare il diritto fisso per trasporti funebri in uscita e trasporti funebri in entrata nel Comune. Si può, con lo stesso atto, istituire il diritto per il rilascio di autorizzazione al trasporto funebre distinto in tre modalità: trasporto all’interno del Comune, in partenza dal Comune per il territorio nazionale ed in partenza per l’estero. Si suggeriscono valori congrui e cioè, per la vostra realtà, tra 30 e 60 euro per il primo e secondo, tra 90 e 120 euro il terzo caso. Ciò è dovuto al fatto che nel caso di trasporto all’estero la difficoltà e la complessità dell’atto (in lingua estera) è rilevante. E quindi il costo della pratica è superiore.

Norme correlate:
Art capo04 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art 74 di Decreto

Riferimenti:

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