Quesito pubblicato su ISF2004/1-c

È possibile erigere una o più cappelle gentilizie da parte di un Trust o in alternativa da un ente senza finalità di lucro?

Risposta:
Per dare risposta al quesito occorre principalmente valutare le caratteristiche della cappella gentilizia (per semplicità espositiva verrà d’ora in avanti chiamata così quella che il DPR 285/90 ha invece chiamato cappella privata di cui all’art. 340 del T.U.LL.SS.). Per essere considerata tale (e quindi per potervi effettuare sepolture), una cappella fuori del cimitero deve: a) essere “privata e gentilizia” (art. 340 del T.U.LL.SS.). Con il termine gentilizia si intende “di famiglia”; b) essere “non aperta al pubblico” (quindi aperta alla sola famiglia titolare della concessione di realizzazione). In caso contrario, se una cappella gentilizia fosse aperta a persone di distinte famiglie, le persone di una di queste famiglie, essendo estranee a quelle dell’altra famiglia, costituiscono il “pubblico” per quest’ultima; c) essere “posta a distanza di almeno 200 metri dai centri abitati” (a nulla vale l’art. 28 della L.166/2001, che riguarda la possibilità di deroga unicamente per i cimiteri); d) essere in un luogo che consenta alla cappella di essere “attorniata da fondi di proprietà della famiglia che ne chiede la concessione e sui quali la famiglia assume vincolo di inalienabilità e di inedificabilità”. Tali vincoli devono essere costituiti mediante atto unilaterale autenticato, registrato e trascritto oppure con atto pubblico notarile bilaterale, sempre registrato e trascritto. La proprietà dei terreni deve essere del fondatore il sepolcro, il quale è l’unico che può restringere il diritto di uso dello stesso a sola parte dei membri della famiglia; e) “rispondere a tutti i requisiti prescritti dal DPR 285/90 per le sepolture private entro i cimiteri” (e tra questi anche quelli di cui all’art. 92 e 93 del DPR 285/90), con il che è escluso che il Comune possa concedere la possibilità di realizzare un sepolcro gentilizio per chi miri di farne oggetto di lucro e speculazione, dovendo lo stesso essere non aperto al pubblico e utilizzato per la sola sepoltura dei familiari del fondatore ed eventualmente con le eccezioni di cui al comma 2 dell’art. 93, seguendo i criteri stabiliti dal regolamento comunale. La norma si riferisce esplicitamente ad una concessione da parte del Comune (che segue un iter autorizzatorio particolare, stabilito dal Capo XXI del DPR 285/90), in quanto la possibilità di erigere una cappella gentilizia all’esterno di un cimitero sul terreno comunale è una eccezione alla regola della demanialità comunale del cimitero e quindi del diritto che ha il Comune sulla edificabilità di un qualunque sepolcro sull’intero suo territorio. La circostanza è ben chiarita dall’uso del termine “concessione” da parte del Comune sia al comma 2 che al comma 3 dell’art. 104 DPR 285/90, sia ancora all’art. 103. È questo, a ben vedere, è del tutto logico, poiché se la costruzione delle cappelle gentilizie fosse libera, la loro reiterata costruzione vanificherebbe la riserva posta dalla legge sulla demanialità del cimitero. La circostanza che l’Art. 103 DPR 285/90 consenta di imporre tasse di concessione per la sepoltura gentilizia avvalora la eccezionalità rispetto alla possibilità di erigere la sepoltura privata all’interno del cimitero, e consente al Comune di incassare entrate che avrebbe acquisito se la concessione fosse stata all’interno del cimitero che gli avrebbero consentito il mantenimento del cimitero nel tempo. Si è quindi del parere che la cappella gentilizia non possa che consentire sepolture di familiari del fondatore del sepolcro, con le limitazioni e le estensioni ai benemeriti, dallo stesso stabilite nell’originario atto di richiesta della concessione al Comune. In base alla vigente legislazione non è quindi possibile che il fondatore di una cappella gentilizia possa essere un Trust o un ente senza scopo di lucro. Laddove si intendesse realizzare una serie di cappelle gentilizie, queste dovrebbero ciascuna essere attorniata da fondi di proprietà del solo fondatore. Dovrebbe poi valutarsi se una serie di cappelle gentilizie organizzate non costituisca invece un nuovo cimitero particolare, vietato dalla legge a far tempo dalla entrata in vigore del TU delle leggi sanitarie (il limite temporale è desunto dal comma 4 dell’Art. 104 del DPR 285/90).

Norme correlate:
Art capo18 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art capo21 di

Riferimenti:

Parole chiave:
CIMITERO-distanze,SEPOLCRO-cappella gentilizia


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