Quesito pubblicato su ISF1995/1-a

Il Comune di …… gradirebbe conoscere se esiste qualche disposizione legislativa che consenta al Comune – dotato di forno crematorio – se ciò viene richiesto espressamente, di far pagare al privato invece di richiedere il rimborso al Comune di residenza. Tra l’altro, spesso viene richiesta allo scrivente Comune la cremazione di salme decedute in Comuni limitrofi, ma residenti in un altro Comune vicino, pure dotato di forno crematorio, che si rifiuta di pagare il corrispettivo di L. 500.000 richiesto dalle vigenti disposizioni di legge.

Risposta:
Per quanto concerne la competenza circa il rimborso della cremazione, l’onere è a carico, in via generale, del Comune di residenza. Riteniamo comunque che il Comune di residenza non sia tenuto al rimborso della cremazione se, per scelta dei familiari, questi hanno provveduto alla cremazione in luogo diverso da quello stabilito dal Comune. In altri termini, qualora il Comune A fosse dotato di impianto di cremazione o convenzionato con altro Comune B dotato di impianto, la cremazione è gratuita per il cittadino residente nel Comune A, unicamente nel caso la cremazione avvenisse in detto impianto nel Comune A o in quello del Comune B, se convenzionato (ad es. per fermo impianto e riparazione del primo). In caso contrario il familiare fruisce di un servizio a pagamento, che il gestore dell’impianto di cremazione gli fattura. Legittimamente il Comune di residenza può rifiutarsi di rimborsare la tariffa richiesta da altro Comune sede di impianto per la cremazione laddove quest’ultima si sia svolta senza il suo consenso. Da ciò consegue che, per ottenere il rimborso della cremazione, occorre il preventivo consenso, anche a mezzo fax, del Comune di residenza. Si vedano anche le circolari Federgasacqua – settore funerario di p.n. 172 del 6/12/1993 e p.n. 49 del 1/3/1994, pubblicate su Antigone 2/94.

Norme correlate:

Riferimenti:
Circolare allegata
Circolare allegata

Parole chiave:
CADAVERE-cremazione,CREMAZIONE-competenza al rimborso


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