L’incompleta tenuta nel registro di carico e scarico dei dati, anche se questi risultano integralmente dai formulari consentendo la ricostruzione del tipo di rifiuti, è punita con una sanzione da 2582,28 a 15493,71 euro. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione (sentenza 27 agosto 2004, n. 17115), secondo cui un comportamento del genere integra il reato di omessa od incompleta tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti (articolo 52, comma 2 del D.Lgs 22/1997, cd. “decreto Ronchi”), e non quello di tenuta formalmente incompleta o inesatta del registro (articolo 52, comma 4 del D.Lgs 22/1997).
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