Con la entrata in vigore della L.R. Emilia Romagna n. 19/04, in base al comma 8 dell’art. 10, all’addetto al trasporto funebre sono stati assegnati compiti di verifica dell’identità del cadavere (all’atto della chiusura del feretro), di osservanza delle norme per il trasporto (confezionamento bara, ecc.) e apposizione di sigilli, da attestare per iscritto. Una traccia di riferimento per la attestazione di garanzia del trasporto di cadavere è reperibile sul sito nell’area ‘Ricerche’ fra i ‘MODULI’, digitando nel campo ‘Nome modulo’ la parola ‘Attestato’. Può essere visionata o scaricata direttamente in formato compatibile per i programmi di videoscrittura.
Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
Per quesiti complessi ci si riserva di non dar risposta pubblica ma di chiedere il pagamento da parte di NON operatori professionali di un prezzo come da tariffario, previo intesa col richiedente
Risposta a quesiti posti da operatori professionali sono a pagamento, salvo che siano di interesse generale, previa conferma di disponibilità da parte del richiedente.