È illegittimo l’atto amministrativo con cui l’Amministrazione comunale avoca a sé il servizio di trasporto funebre in regime di privativa. L’assunzione del servizio di trasporto funebre da parte dell’Amministrazione comunale in regime di privativa è possibile solo se stabilita dalla legge. Con la recente sentenza 2/7/2004 n.9865 il TAR Campania, Napoli, Sez. I, 2/7/2004, ha riconfermato un indirizzo ormai consolidato. Rammentiamo che a seguito dell’entrata in vigore della legge 8.6.1990 n. 142, la possibilità per i Comuni e le Province di decidere l’assunzione di pubblici servizi in regime di privativa, prevista dalle disposizioni del R.D. 15.10.1925 n. 2578 e dall’art. 19 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285, è stata soppressa e sostituita – ad opera degli artt. 22 e 64 della legge 142/90. La cui successiva abrogazione da parte dell’art. 35, comma 12 L. 28.12.2001 n. 448 non ne implica in nessun caso la riespansione (T.A.R. Campania I Sezione 26.6.2003 n. 7807) – con la diversa disciplina per cui una tale riserva può essere prevista unicamente in base ad una espressa previsione di legge (T.A.R. Campania 26.6.2003 n. 7807; T.A.R. Puglia Bari I Sezione 20.3.2000 n. 1056; T.A.R. Piemonte II Sezione 8.2.2001 n. 253 e I Sezione 26.7.2001 n. 1599). Ne consegue la illegittimità del regolamento comunale che disciplina il servizio di trasporto funebre in regime di privativa, mentre tale attività – così come anche quelle accessorie al trasporto in senso stretto – deve ritenersi esercitabile in regime di libero mercato ed essere subordinata unicamente al rilascio in favore del soggetto operante nel settore delle prescritte autorizzazioni. Il testo della sentenza è nell’area documenti, articoli, libri.
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