[fun.news.703] Il Ministero della salute interviene sulla procedura per il trasporto dei resti mortali

Il Ministero della Salute, con la risoluzione p.n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23/3/2004, è intervenuto, a seguito del DPR 254/03, sulle modalità per il confezionamento e il trasporto di resti mortali, di seguito sintetizzate: a) la procedura per il confezionamento dei resti mortali a seguito di estumulazione viene equiparata, per quanto possibile, a quella a seguito di esumazione; b) nel caso non sussistano motivi ostativi di natura igienico-sanitaria, per il trasporto di resto mortale è sufficiente l’uso di contenitore di materiale biodegradabile (inumazione) o facilmente combustibile (cremazione). Il contenitore di resti mortali deve avere caratteristiche di spessore e forma capaci di contenere un resto mortale, di sottrarlo alla vista esterna e di sostenere il peso. Il contenitore di resti mortali, all’esterno deve riportare nome cognome, data di nascita e di morte; c) nel caso in cui la competente autorità di vigilanza (A.U.S.L. o Comune in funzione delle specifiche normative regionali o locali) abbia rilevato la presenza di parti molli, è d’obbligo per il trasporto dei resti mortali, l’uso di feretri aventi le caratteristiche analoghe a quelle per il trasporto di cadavere. La risoluzione è rinvenibile nell’area Risoluzioni e Circolari del sito www.euroact.net . In materia la SEFIT ha emanato la circolare 13/4/2004 pn 5273 “Procedure per trasporto di resti mortali”.

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