La IV sezione del Consiglio di Stato, con decisione 391/2002, ha annullato la delibera della Provincia di Brindisi che affidava ad una società mista l’incarico di progettare una serie di interventi. Secondo il CS la materia è regolata dagli articoli 17 e 18 della L.109/9a ( Merloni) e quindi in Italia la progettazione “esterna” di opere pubbliche ( che non costituisce gestione di servizio pubblico) può essere affidata dalle stazioni appaltanti esclusivamente con le procedure stabilite da tale legge e quindi a liberi professionisti e società di ingegneria. Semplificando, una società mista continua a progettarsi direttamente o a mezzo terzi le proprie opere ed infrastrutture che servono a fornire un servizio pubblico a lei affidato, ma non può svolgere progettazione in altri settori o per altri enti pubblici.
Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
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