Un italiano, per altro abitante in Svizzera, è deceduto in Thailandia e la salma cremata. Ai familiari è stata spedita, come ricordo, una scatolina contenente parti delle ceneri del defunto, mentre la parte principale è stata dispersa in loco, secondo le leggi locali. I familiari hanno richiesto la collocazione della scatolina ricordo in un loculo in concessione nel cimitero di Senigallia, mettendo, sulle prime, in difficoltà il Comune cui le ceneri sono state consegnate, unitamente ad un verbale di avvenuta cremazione ed ad un certificato dell’ambasciata svizzera a Bangkok (forse che l’italiano, era divenuto svizzero?), in quanto l’introduzione non era avvenuta con le modalità dell’art. 28 del DPR 285/90. Per altro, considerando che la norma prende in considerazione l’introduzione delle salme e non delle ceneri (e meno ancora di una parte di esse), il Comune ha provveduto a verbalizzare la consegna ed autorizzare il collocamento della scatolina nel loculo.
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