Con circolare 30/10/2012 n. 4536 il Ministero delle infrastrutture, analizzando il Dpr 207/2010 regolamento attuativo del Codice appalti (Dlgs 163/2006), ha chiarito che l’importo massimo consentito per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture in economia è da intendersi pari a 40.000 euro .
Il dubbio si era creato perché l’articolo 4, comma 2, lettera m-bis) del Dl 70/2011, convertito in legge 106/2011 aveva modificato il Dlgs 163/2006 innalzando la soglia per l affidamento diretto da 20.000 a 40.000 euro, mentre il regolamento attuativo (Dpr 207/2010) prevede ancora la soglia di 20.000 euro. Il Ministero ha chiarito che in caso di mancato coordinamento tra norme, ai sensi delle preleggi, la fonte di rango primario (Dlgs 163/2006) prevale su quella di rango secondario (Dpr 207/2010).
Con la stessa circolare il Ministero ha inoltre chiarito che per quanto riguarda l affidamento dei servizi di architettura e ingegneria l’obbligo di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (articolo 266, Dpr 207/2010) vige unicamente per gli affidamenti di importo stimato pari o superiore a 100.000 euro , mentre per gli affidamenti di importo inferiore la stazione appaltante può scegliere se usare tale criterio o quello del prezzo più basso.
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