[Fun.News 2128] Approvata definitivamente alla Camera la legge “Norme per la tutela della libertà d impresa. Statuto delle imprese”

La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva, il 3 novembre 2011 (ora si è in attesa della pubblicazione in G.U.) il testo unificato, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, delle proposte di legge La Loggia e Carlucci; Bersani ed altri; Pelino ed altri; Vignali ed altri; Jannone ed altri; Vignali ed altri; Borghesi ed altri, riguardante Norme per la tutela della libertà d impresa. Statuto delle imprese (C. 98-B e abb.). Il provvedimento fissa i principi di libertà di iniziativa economica e concorrenza, semplificazione degli iter burocratici, progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, diritto delle imprese all accesso al credito informato, corretto e non vessatorio e introduce misure di semplificazione amministrativa.

Tra le novità introdotte:
– la tutela, anche con sanzioni dell Antitrust, delle piccole e medie imprese, in caso di ritardi nei pagamenti da parte delle grandi imprese;
– la previsione di recepimento entro un anno della direttiva europea sui ritardati pagamenti;
– l obbligo, per le associazioni di categoria, di adottare il codice etico antimafia e l introduzione della loro legittimazione ad agire in giudizio;
– la semplificazione e la trasparenza nei rapporti tra pubblica amministrazione e imprese;
– gli incentivi alla partecipazione delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici; la semplificazione delle gare per gli affidamenti di progettazione fino a 193 mila euro, con invito di cinque soggetti.
Il provvedimento conferisce all Italia il secondo posto in Europa per aver adottato le misure dello Small Business Act e per l istituzione di un Garante, a titolo non oneroso .

Di seguito un estratto che riguarda direttamente i servizi cimiteriali:

Art. 13.
(Disciplina degli appalti pubblici).

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, attraverso i rispettivi siti istituzionali, rendono disponibili le informazioni sulle procedure di evidenza pubblica e, in particolare, sugli appalti pubblici di importo inferiore alle soglie stabilite dall’Unione europea nonché sui bandi per l’accesso agli incentivi da parte delle micro, piccole e medie imprese.

2. Nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle micro, piccole e medie imprese, la pubblica amministrazione e le autorità competenti, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri finanziari, provvedono a:

a) suddividere, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 29 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gli appalti in lotti o lavorazioni ed evidenziare le possibilità di subappalto, garantendo la corresponsione diretta dei pagamenti da effettuare tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento, da parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento;

b) semplificare l’accesso agli appalti delle aggregazioni fra micro, piccole e medie imprese privilegiando associazioni temporanee di imprese, forme consortili e reti di impresa, nell’ambito della disciplina che regola la materia dei contratti pubblici;

c) semplificare l’accesso delle micro, piccole e medie imprese agli appalti pubblici di fornitura di servizi pubblici locali, banditi dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per importi inferiori alle soglie stabilite dall’Unione europea, mediante:

  1. l’assegnazione tramite procedura di gara ad evidenza pubblica ovvero tramite assegnazione a società miste pubblico-private, a condizione che la selezione del socio privato avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità previsti dall’Unione europea, le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione dell’appalto;
  2. nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a), l’individuazione di lotti adeguati alla dimensione ottimale del servizio pubblico locale;
  3. l’individuazione di ambiti di servizio compatibili con le caratteristiche della comunità locale, con particolare riferimento alle aree dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, del trasporto pubblico locale, dei servizi di manutenzione e riparazione nelle filiere energetiche, dell’illuminazione pubblica, dei servizi cimiteriali, di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico, di manutenzione delle infrastrutture viarie e di manutenzione delle aree verdi;

d) introdurre modalità di coinvolgimento nella realizzazione di grandi infrastrutture, nonché delle connesse opere integrative o compensative, delle imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese.

3. Le micro, piccole e medie imprese che partecipano alle gare di appalto di lavori, servizi e forniture possono presentare autocertificazioni per l’attestazione dei requisiti di idoneità. Inoltre le amministrazioni pubbliche e le autorità competenti non possono chiedere alle imprese documentazione o certificazioni già in possesso della pubblica amministrazione o documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. La pubblica amministrazione e le autorità competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all’impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nel caso in cui l’impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di un anno.

5. È fatto divieto alla pubblica amministrazione, alle stazioni appaltanti, agli enti aggiudicatori e ai soggetti aggiudicatori di richiedere alle imprese che concorrono alle procedure di cui al comma 1 requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore dei beni e dei servizi oggetto dei contratti medesimi.

6. Le prefetture-uffici territoriali del Governo e i commissari di Governo predispongono elenchi di imprese e fornitori contenenti l’adesione, da parte delle imprese, a specifici obblighi di trasparenza e di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e servizi.

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