Il Tar Lombardia, con sentenza n. 1882 del 16 giugno 2010 ha stabilito che spetta al Consiglio comunale – e non alla Giunta – deliberare l’affidamento di servizi pubblici locali a società "in house", come tassativamente previsto dall’articolo 42 del T.U.EE.LL. (D.Lgs. 267/2000), annullando la delibera di Giunta che aveva affidato a una società "in house" il servizio cimiteriale. L’affidamento di servizi pubblici locali è infatti atto di natura programmatoria che, ai sensi del T.U. Enti locali, spetta al Consiglio comunale.
Inoltre essendo la società in oggetto già affidataria di altri servizi da parte del Comune, secondo i giudici le era vietato ai sensi del comma 9 dell’articolo 23-bis del D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008, di conseguire la gestione di servizi ulteriori né con affidamento diretto, anche laddove in ipotesi astrattamente rispondente ai requisiti per la "in house providing", né partecipando a gare.
Il testo integrale della sentenza è disponibile sul sito www.euroact.net , nell’area ‘Sentenze – Quesiti – Circolari’.
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