L’articolo 19, comma 2 del cosiddetto DL anticrisi (78/2009) stabilisce una nuova scadenza per la dismissione delle partecipazioni societarie non strettamente necessarie per le finalità del Comune in esecuzione dell’articolo 3 commi 27 e seguenti della legge 244/07 (finanziaria 2008).
La scadenza originaria stabilita dalla Finanziaria stessa era il 30 giugno 2009, termine che la recente Legge 18 giugno 2009 n. 69, all’articolo 71, aveva prorogato al 31 dicembre 2010. Evidentemente il Governo ha ritenuto che la proroga (passata in Parlamento) non fosse coerente con gli obiettivi di finanza pubblica e senza nemmeno attendere che entrasse in vigore (il 4 luglio) l’ha subito modificata con decreto legge, portandola al 30 settembre 2009. Se diciotto mesi di proroga erano forse non pochi (troppi secondo taluni), è invece ridicola la proroga di 3 mesi, tenuto conto che siamo in estate e che vi è la formazione delle nuove Giunte in molte Amministrazioni comunali. Si richiama l’attenzione sulla perentorietà della scadenza e sulla previsione espressa della responsabilità amministrativa (il decreto letteralmente la definisce ‘erariale’) per il mancato avvio delle procedure finalizzate alla cessione delle partecipazioni non necessarie. Questa responsabilità fa capo ai funzionari e dirigenti dell’ente locale che hanno il compito di sottoporre la proposta di deliberazione al Consiglio comunale, ma è da ritenere che la responsabilità stessa riguardi anche gli amministratori dell’ente locale.
Il Consiglio dell’ente locale deve provvedere con deliberazione motivata (se non cambia data entro il 30 settembre 2009) in ordine alla sussistenza della stretta indispensabilità di nuove partecipazione ed al mantenimento di quelle esistenti. Non necessitano di questa autorizzazione le società che producono servizi di interesse generale.
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