La Corte dei Conti, Sez. Reg. della Lombardia, nella deliberazione n. 40/2009, ha chiarito le modalità applicative del comma 8, dell’art. 61 della legge n. 133/2008, avente ad oggetto la riduzione dei compensi incentivanti, di cui all’art. 92, comma 5, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006), per il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo.
Ricordiamo che il comma 8 è stato abrogato dall’art. 1, comma 10 quater, della Legge 22 dicembre 2008 n. 201; successivamente il contenuto di tale disposizione è stato reintrodotto dall’art. 18, comma 4 sexies, della Legge 28 gennaio 2009 n. 2, che ha aggiunto all’art. 61 della legge n. 133/2008 il comma 7 bis. Il comma 7 bis prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall’articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell’1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del presente articolo” .
Il problema interpretativo posto dalla norma riguarda la disciplina applicabile alle attività di progettazione concluse nel 2008 e i cui compensi sono erogati dalle Amministrazioni nel 2009. La Corte nel rispondere ad una richiesta di parere formulata da un Comune, ha chiarito che “il divieto di retroattività della legge costituisce un principio generale dell’ordinamento e la giurisprudenza costituzionale ha ribadito che, secondo gli ordinari canoni ermeneutici, il dato normativo precettivo della retroattività deve essere chiaramente esplicitato dalla disposizione che lo introduce. Di contro, nell’art. 61 comma 8, della legge n. 113/2008 non vi sono disposizioni a carattere retroattivo relative alla riduzione dell’incentivo alla progettazione degli uffici tecnici interni ed una interpretazione in tal senso finirebbe per incidere su un diritto soggettivo vantato dai dipendenti degli stessi uffici, i quali hanno maturato il diritto al pagamento in busta paga dei corrispettivi previsti dalla normativa applicabile al momento in cui le prestazioni sono state svolte” .
Pertanto conclude la Corte, “si ritiene che i compensi erogati a decorrere dal 1° gennaio 2009, ma relativi ad attività realizzate prima di tale data, vadano assoggettati alla previgente disciplina. Ciò anche in considerazione che le relative risorse fanno carico a fondi costituiti secondo la legislazione vigente in data anteriore e che pertanto non sono compresi nel disposto legislativo” .
Secondo l’orientamento della Corte dunque, per l’attività già conclusa nel 2008, vale a dire con formale approvazione, entro il 31 dicembre 2008, dei relativi progetti, si applica la previgente disciplina.
Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
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