Negli ultimi anni si è consolidata giurisprudenza che ritiene illegittima la privativa comunale nel trasporto funebre a pagamento.
Sul sito www.euroact.net, è presente un file, recentemente aggiornato, che riporta i testi delle principali sentenze emesse in materia, qui sotto elencate:
– Consiglio di Stato, Sez. VI, 7/11-27/12/2006, n. 7950
– Consiglio di Stato, Sez. V, 11/10/2005, n. 5506
– Corte di Cassazione, Sez. I, 06/06/2005, n. 11726
– T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. III, 15/12/2004, n. 4338
– Consiglio di Stato, Sez. V, 09/12/2004, n. 7899
– T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 02/07/2004, n. 9865
– T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 11/03/2004, n. 2844
– Consiglio di Stato, Sez. V, 06/03/2002, n. 1367
– Consiglio di Stato, Sez. V, 04/03/2002, n. 1269
– Consiglio di Stato, Sez. V, 28/02/2002, n. 1226
– T.A.R. Emilia Romagna, Parma, Sez. Un., 24/01/2002, n. 41
– T.A.R. Puglia, Sez. II, Bari, 28/03/2001, n. 815
– T.A.R. Piemonte, Sez. II, 08/02/2001
– T.A.R. Puglia, Sez. I, Bari, 20/03/2000, n. 1056
Il file è liberamente scaricabile da tutti gli utenti registrati al sito www.euroact.net e per scaricarlo basta cliccare su ‘Libri,Articoli,Documenti’ nell’area ‘RICERCHE’ e scrivere ‘privativa’ nel campo ‘Titolo’.
Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
Per quesiti complessi ci si riserva di non dar risposta pubblica ma di chiedere il pagamento da parte di NON operatori professionali di un prezzo come da tariffario, previo intesa col richiedente
Risposta a quesiti posti da operatori professionali sono a pagamento, salvo che siano di interesse generale, previa conferma di disponibilità da parte del richiedente.