Una ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Ordinanza TAR Catania, II, n.1777/2000) ha stabilito che anche le società miste a prevalente capitale pubblico sono ascrivibili al genus dell’organismo di diritto pubblico così come le società controllate e quindi sono sottoposte anch’esse alle disposizioni dell’art. 28, comma 2-bis, lett. d) della L.23 dicembre 1998, n.448, come modificato dall’art. 30, comma 8 della L.23 dicembre 199, n.488 (finanziaria 2000). In tale comma sono state fornite indicazioni non vincolanti agli EE.LL. circa il vincolo di stabilità interna. Se ne riporta un estratto: “2-bis. Tra le specifiche misure da adottare in relazione a quanto previsto dal comma 2 gli enti, nella loro autonomia, possono provvedere in particolare a: … omissis… d) ridurre il ricorso all’affidamento diretto di servizi pubblici locali a società controllate o ad aziende speciali ed al rinnovo delle concessioni di tali servizi senza il previo espletamento di un’apposita gara di evidenza pubblica;…”. L’ordinanza citata ha sancito che, anche nelle ipotesi in cui risulti possibile un affidamento diretto, si rende necessaria, in ogni caso, un’adeguata motivazione (conforme per altro, anche agli obiettivi della norma richiamata) volta a giustificare le ragioni secondo le quali si è scelta la gestione del servizio mediante società mista a prevalente capitale pubblico.
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