Le confraternite e le so.crem titolari di tombe, in relazione a tali beni, rientrano nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.490, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’art.1 della Legge 8 ottobre 1997, n.352, che, fra le altre cose, ha imposto agli enti pubblici e alle persone giuridiche private senza fini di lucro titolari dei beni immobili e mobili aventi “interesse artistico, storico, archeologico e demo-etno-antropologico” la redazione di un elenco descrittivo di tali beni. È posto, inoltre, in capo ai medesimi, l’obbligo di denunciare le cose non comprese nella prima elencazione nonché quelle che entreranno successivamente nel patrimonio del soggetto gravato, inserendole nell’elenco. L’omessa presentazione o aggiornamento degli elenchi nel termine perentorio assegnato loro dal Ministero (la normativa di dettaglio sarà oggetto del regolamento di attuazione di prossima emanazione), salvo che il fatto non costituisca reato, espone i soggetti di cui sopra ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro compresa fra 600 mila lire e 6 milioni. Il Ministero dispone la compilazione dell’elenco a spese dell’ente inadempiente. La nota delle spese è resa esecutoria con provvedimento del Ministero. All’esazione si procede nelle forme previste per le entrate patrimoniali dello Stato. Si tenga presente che i beni descritti all’art.2, co.1, lett.a) del D.Lgs 490/1999, vale a dire cose immobili e mobili, di interesse storico, archeologico o demo-etno-antropologico, appartenenti a enti pubblici e alle persone giuridiche private senza fini di lucro sono sottoposti alle disposizioni del titolo I anche se non ricompresi negli elenchi e nelle denuncie suddette (ex art.6, co.1, D.Lgs 490/1999 cit.).
Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
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