Si riaccende la polemica fra FENIOF e SEFIT sulla privativa del servizio di trasporto funebre a pagamento. La vicenda nasce da lontano, con la FENIOF impegnata ad agire con ogni mezzo per eliminare la possibilita’ legale di esercizio da parte di un Comune della privativa nel trasporto funebre a pagamento. I pur giustificati motivi, la possibilita’ di alterazione della concorrenza fra imprese funebri operanti su uno stesso territorio in cui una delle imprese sia anche concessionaria del servizio di trasporto funebre, vengono accompagnati da un’azione nei confronti dell’Antitrust, che si conclude con un parere consultivo del Garante reso al Ministro della Sanita’, in vista della modifica del regolamento di polizia mortuaria nazionale. Il parere sostiene che con l’emanazione della L. 142/90 e’ stata implicitamente soppressa la parte del TU sulla municipalizzazione che riguarda la possibilita’ di assumere in privativa i servizi di trasporto funebre. Parole dolci come il miele per la FENIOF, che si lancia in un’azione di pubblicizzazione massiccia del parere, invitando espressamente le imprese funebri ad impugnare le deliberazioni comunali che vanno in direzione contraria. SEFIT, contesta il contenuto del parere dell’Antitrust, in quanto lo considera forzato e contrastante con la posizione del Ministro dell’interno, il quale, in risposta ad una interrogazione parlamentare alla Camera il 26.5.97, ebbe a dire esattamente l’opposto: “Si ritiene, comunque, che l’ente (Comune) può legittimamente esercitare il servizio di trasporto funebre con diritto di privativa, conformemente alle previsioni di cui all’art. 1 del R.D. n. 2578 del 1925, norma che non contrasta con l’art. 22 della Legge n. 142 del 1990 …… omissis”. E’ bastato che uscisse la sentenza del TAR PUGLIA, sezione I, 20 marzo 2000, n.1056, la quale si rifa a quanto gia’ espresso dall’Antitrust, per riaccendere le polveri. La FENIOF da’ grande risalto alla notizia sui propri organi informativi e preannuncia azioni a livello locale. SEFIT non ci sta e diffonde agli associati una nota interna con un commento di fuoco a firma di Sereno Scolaro, membro dell’esecutivo, che letteralmente smonta le motivazioni di TAR e Antitrust. ( il testo integrale dello scritto e’ rinvenibile sul sito www.antigone.it nella specifica sezione “Libri, riviste e articoli” selezionando nel campo argomento FILE DA SCARICARE e quindi scegliendo nell’elenco l’articolo di Scolaro che si riferisce alla privativa nel trasporto funebre). Riassumendo:la sentenza del TAR PUGLIA si riferisce ad una esclusiva deliberata dopo l’entrata in vigore della L. 142/90. Sia il parere dell’Antitrust, sia la sentenza del TAR PUGLIA, non mettono comunque in discussione la legittimità di assunzioni della esclusiva del trasporto funebre deliberate in epoche antecedenti l’uscita della L. 142/90. Un altro TAR (Emilia Romagna) non aveva accolto la sospensiva del provvedimento del Comune di Forlì proprio in tema di privativa comunale sul trasporto funebre. Lo stesso Ministro dell’interno si è espresso a favore della vigenza della possibilità di ricorso da parte di Comuni all’esercizio in esclusiva del trasporto funebre nel 1997, a distanza di 7 anni dalla uscita della L. 142/90. Per completezza occorre ricordare che l’art. 30, comma 8 della legge finanziaria 2000 (L.23 dicembre 1999, n.488), ha sostituito con sei periodi, l’originario secondo periodo del comma 1 dell’art.28 della L. 23 dicembre 1998, n.448. In tale comma sono state fornite indicazioni non vincolanti agli EELL circa il vincolo di stabilità interna. Se ne riporta un estratto: “2-bis. Tra le specifiche misure da adottare in relazione a quanto previsto dal comma 2 gli enti, nella loro autonomia, possono provvedere in particolare a: … omissis… f) procedere alla liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici, rimuovendo gli ostacoli all’accesso di nuovi soggetti privati e promuovendo lo sviluppo dei servizi pubblici locali mediante l’utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso esclusivo a capitali privati; … omissis…”. In conclusione, allo stato attuale della norma, la SEFIT non ravvisa mutamenti rispetto a quanto già ebbe ad esprimere con la circolare SEFIT n. 3942/SV/f del 7 agosto 1998. E’ quindi facoltà di ogni Comune assumere in concorrenza la gestione di un servizio di trasporto funebre a pagamento (quello istituzionale è d’obbligo!!!). E’ facoltà di ogni Comune valutare se il servizio di trasporto funebre a pagamento debba o meno essere esercitato in via esclusiva. La FENIOF invita a proseguire a livello locale con azioni tendenti a far dichiarare illegittime le privative di trasporto funebre E il Governo che fa’? Il Ministro della Sanita’ nella trasmissione al Ministero dell’interno, per il concerto sul testo del regolamento di polizia mortuaria nazionale, ha esplicitamente richiesto che si valutasse la questione della vigenza o meno della privativa nel trasporto funebre. Il Ministero dell’interno deve ancora rispondere, ma da indiscrezioni si e’ appreso che si sta attendendo l’approvazione della riforma dei servizi pubblici locali, che rimetterebbe tutto in discussione. I giochi sembrano ormai al termine, visto che il Senato il 30.5.00 ha approvato, in prima lettura, la riforma dei servizi pubblici locali!
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