Le norme che non sono norme, ma sono norme. Quali possibili rapporti tra norme tecniche e norme giuridiche

Premessa
In un precedente intervento è stato affrontato il tema delle c.d. norme tecniche. Pare opportuno integrare quelle note col tentativo di vedere quali siano, se vi siano, i possibili rapporti tra queste tipologie di “nome”, anche tenendo ben conto del fatto che le c.d. norme tecniche non sono norme in senso giuridico.
La sinonimia del nomen espone, o può esporre, del tutto comprensibilmente ad equivocità.
Già vi sono equivocità tra norme di rango primario (leggi ed atti aventi forza di legge) e norme di rango secondario (regolamenti), per non dire delle “fonti del diritto” emanate nel contesto della legislazione (o, normazione?) propria dell’Unione europea, cosicché meno situazioni di equivocità vi siano meglio è (anzi, realisticamente, sarebbe).

La distinzione tra norme (giuridiche) di rango primario e di rango secondario
Come prima cosa affrontiamo la distinzione tra norme primarie e norme secondarie, ricordando che la formazione delle prime è disciplinata da leggi di carattere costituzionale (art- 2 Disposizioni sulla legge in generale, c.d. Preleggi), così come l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, con ciò richiamando la Costituzione quale legge fondamentale, mentre il potere regolamentare di altre autorità (in relazione alla loro specifica competenza) è esercitato secondo le previsioni di leggi ordinarie (Cfr., ad esempio (ex plurimis), l’art. 7 T.U.E.L., ma – prima – sotto il profilo della gerarchia delle fonti del diritto, art. 117, comma 6 Cost.).
Per altro, le disposizioni regolamentari non possono contenere norme contrarie a quelle delle leggi, nonché che le disposizioni regolamentari emanate da autorità diverse dal Governo, pur se titolari della potestà regolamentare, non possono prevedere norme regolamentari contrarie alle norme, sempre regolamentari, emanate dal Governo (art. 4 Preleggi).
Questi limiti della disciplina regolamentare evidenziano come, tra le prime e le seconde, vi sia una vera e propria “gerarchia”, denominata quale gerarchia delle fonti del diritto.
Una precisazione aggiuntiva: allorquando, di seguito, si farà riferimento alle norme (giuridiche), lo si farà in termini di indistinzione tra quelle di rango primario e quelle di rango secondario.

La questione del rapporto tra norme (giuridiche) e norme (tecniche)
Un tempo il ricorso alle norme giuridiche era ampiamente utilizzato anche per aspetti che poco potevano essere considerati appropriati.
Progressivamente, specie in ambienti caratterizzati da forti elementi di operatività, è sorta l’esigenza di sottrarre al “legislatore” (termine qui da estendere al soggetto che ha titolo alla formazione normativa, indifferentemente dal rango normativo) l’onere di intervenire in specifici ambiti; in realtà, non si è trattato di “sottrarre” al “legislatore” titolarità o competenze, quanto piuttosto di dare atto che vi sono aspetti che esulano alle funzioni proprie del “legislatore”.
La funzione del “legislatore” è quella di regolare fattispecie, in termini di esercizio della sovranità (art. 1, comma 2 Cost.), a tutti i livelli di governo (art. 114 Cost.) questo avvenga.
Vi sono aspetti, tipicamente “tecnici” che non solo esulano dalle funzioni del “legislatore”, potremmo anche dire che, quando affrontati da questi, potrebbero pervenire ad esiti improponibili o, nel migliore dei casi, del tutto “eccedenti”.
Ricorriamo ad un esempio: il R.D.- L. 19 dicembre 1936, n, 2380 “Norme per garantire la conservazione della carta e della scrittura di determinati atti e documenti[1], norma tuttora vigente e che, non casualmente, presenta la qualificazione di tipi Normali Italiani – N.I. (art. 2), laddove le indicazioni di questa citata disposizione consente immediatamente di cogliere come, con R.D.- L. (per mera notizia, convertito dalla L. 29 maggio 1937, n. 1041), si siano adottare quelle che sono indubitabilmente norme (tecniche), affermazione che non richiede altro che la lettura del sopra richiamato art. 2.
Restando nell’ambito di applicazione dell’art. 6, comma 1, n. 6 del testé citato R.D.- L. 19 dicembre 1936, n, 2380, va segnalato come il D.M. (Interno) 9 novembre 2020 [2], all’art. 3 preveda che La carta da utilizzare per la scritturazione degli atti dello stato civile deve essere filigranata, riportante l’emblema della Repubblica e la dizione “stato civile”. La carta deve essere di formato esclusivamente pari a cm. 21,0 x 29,7 e deve essere conforme alla SPECIFICA TECNICA riportata nell’Allegato 4, così assicurando il mantenimento inalterato delle proprietà chimico-fisiche che garantiscono leggibilità, resistenza al maneggio e durabilità del documento., dove l’allegato 4, così richiamato, indichi, esplicitamente, che il campionamento della carta deve avvenire secondo UNI EN ISO 186 e il condizionamento campione a 23°C e 50% U.R. secondo UNI EN 20187, e nel testo del predetto Allegato 4 sono presenti richiami a: …. norma UNI EN ISO 9706, Appendice A; … Formato carta: UNI A4 (specifiche e tolleranze come da norma UNI EN ISO 216); …. ISO 11798 “Information and documentation — Permanence and durability of writing, printing and copying on paper – Requirements and test methods”.; … norma UNI 10586 “Documentazione. Condizioni climatiche per ambienti di conservazione di documenti grafici e caratteristiche degli alloggiamenti” …. , cioè con sostanziali rinvii, del tutto espliciti, a “norme (tecniche)”, cosa che determina, in questo ambito, una sostanziale disapplicazione del sopra citato R.D.- L. 19 dicembre 1936, n. 2380.
Potremmo chiederci se e quanto un atto amministrativo, carente anche di natura di norma di rango secondario possa derogare (abrogare? Abrogazione per desuetudine? Sarebbe ammissibile?) da norma vigente di tango primario.
La discussione non ci interessa. Ci interessa, qui, solo il fatto di segnalare come una norma (sostanzialmente “tecnica”), data in altra epoca con norma di rango primario, venga oggi ad essere sostituita direttamente da norme (tecniche).

Ciò non deve scandalizzare in quanto lo stesso progresso tecnico porta, in molti campi, a privilegiare le “norme (tecniche)” rispetto alle “norme (giuridiche)”, riconoscendo che proprio le componenti di tecnicità comportano che non vi sia materia per una regolazione con “norme (giuridiche)”.

Conseguenze prospettabili
Quanto precede consente di poter considerare come non vi siano, o non vi siano più, le condizioni per non utilizzare in sede di formazione di “norme (giuridiche)” solo “norme (altrettanto, giuridiche)“, ma sia o possa essere, quando ritenuto opportuno, o semplicemente utile, ricorrere a rinvii a “norme (tecniche)”.
Vi è stata sollevata l’obiezione secondo cui alcuni riterrebbero questa ipotesi non percorribile, riportando l’argomento per cui le “norme (tecniche)” potrebbero subire modificazioni, argomentazione del tutto priva di previo, risultando a questo fine del tutto sufficiente aggiungere al loro richiamo la precisazione: “.., e loro (eventuali) successive modificazioni” (basta poco).
Quello che interessa dovrebbe essere piuttosto l’esigenza di evitare ridondanze o, peggio, incoerenze. Oltretutto, con il richiamo/rinvio a “norme (tecniche)” si otterrebbe il risultato di ridurre i margini di equivocità, oltre che ottenere un quadro di riferimento omogeneo e uniforme. In linea con l’avvenuta evoluzione del progresso tecnico.

[1] – Ricorriamo a questo esempio non solo per alcuni degli effetti affrontati nel testo, ma altresì in quanto (art. 6, comma 1, n. 6) riguarda le caratteristiche cui deve rispondere la carta da utilizzare per la stesura dei registri dello stato civile, materia che, in molte realtà, è – organizzativamente – svolta da figure che svolgono anche attività di polizia mortuaria, al punto da ingenerare, talora, confusioni di ruoli dato che l’attività propria al servizio dello stato civile è considerata dall’art. 14 T.U.E.L., mentre l’attività di polizia mortuaria rientra tra le funzioni amministrative di cui all’art. 13 T.U.E.L.
[2] – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 285 del 16 novembre 2020.

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Sereno Scolaro

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