Le distinte posizioni di concessionario e persone aventi titolo alla disposizione delle spoglie mortali

Si parte da una specifica situazione locale (assunta ad esemplificazione), in cui la concessione dei loculi ha durata 30ennale.
Una trentina d’anni addietro decede una persona, il cui feretro è collocato in un dato loculo, previo ottenimento per una concessione di altro per collocarvi il coniuge di questi pre-deceduto. In pratica, vi è una concessione di 2 loculi, che accolgono i feretri di 2 coniugi.
L’atto di concessione viene intestato da uno dei figli (FG4), se non altro per il fatto che il defunto conviveva con questi.
Per descrivere meglio la situazione, i due coniugi defunti avevano avuto 5 figli, individuati come FG1, FG2, FG3, FG4 e FG5.
Di questi, FG1 è religiosa/o e non dispone (o non può disporre) di risorse proprie. Gli altri sono (o, sono stati) coniugati, con figlie/i, precisando solo che quello convivente al momento del sorgere della concessione, ha contratto matrimonio successivamente con CG/FG4, andando ad abitare in altro comune e dal matrimonio è nata/o una/un figlia/o, oggi in maggiore età; infine FG4 (concessionario) è deceduto abbastanza recentemente in altro comune e sepolto nel comune di sua residenza al momento del decesso.
La concessione è in fase di scadenza. Si tratta di una situazione che può aversi, più o meno simile, in molte realtà.
L’ufficio comunale contatta telefonicamente FG3, in quanto il solo ad abitare nel medesimo comune, segnalando la prossimità della scadenza ed indicando come soluzione l’alternativa del rinnovo oppure quella della cremazione dei 2 resti mortali, indicando per entrambe le procedure e i costi, sia in termini di tariffe che di altri oneri connessi (es.: nel caso di cremazione: l’estumulazione, il trasporto all’impianto di cremazione, la cremazione, il ri-trasporto delle urne cinerarie ed – eventualmente, gli oneri per procedere alle operazioni considerate dall’art. 88 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. nel caso in cui i feretri, o uno di essi, in quanto non fosse nelle condizioni di essere estumulato e trasportato all’impianto di cremazione.
Non solo, ma nel cimitero di riferimento non vi è la disponibilità di cellette ossario né, men che meno, di nicchie cinerarie, per cui diventerebbe anche problematico individuare un sito in cui collocare le urne cinerarie, salvo non collocarle in altro cimitero del medesimo comune, o in altro comune, oppure in loculi in cui, per le relazioni di parentela e/i affinità col concessionario vi sia il titolo per l’accoglimento. Rimarrebbe anche un’ulteriore possibilità, quello dell’utilizzo del cinerario comune.

Accanto a questi aspetti ve ne sono altri, finora non affrontati. L’ufficio comunale ha contattato l’unico figlio dei defunti ancora residente nel comune, probabilmente per ragioni di “raggiungibilità” e celerità dei contatti (modalità anche “comprensibile”, sotto taluni punti di vista), senza considerare quale sia il concessionario.
Oltretutto, poiché il concessionario era residente in altro comune, con molta probabilità neppure vi è la conoscenza che anche questi è già deceduto.
A rigore l’ufficio comunale avrebbe dovuto porre in essere ricerche anagrafiche per conoscere l’attuale residenza del concessionario FG4 e corrispondere con questi, ricerche che, più o memo brevi e/o tempestive possano risultare, avrebbe portato alla conoscenza del suo decesso, prendendo atto che alla posizione del concessionario sarebbe, a norma di Regolamento comunale di polizia mortuaria, subentrato il coniuge CG/FG4, oltretutto in comunione con la/il figlio.
Ricordiamo che la titolarità della concessione è stata, al suo sorgere, in capo a FG4, per cui a questi (e, nella fattispecie, a chi vi è subentrato) spetta – in via esclusiva – la legittimazione a richiedere, entro la scadenza della concessione, il rinnovo della stessa, o a provvedere da dare ai feretri da estumulare diversa sistemazione, oltre agli oneri che derivano dalla scadenza della concessione.

Questa è una posizione abbastanza chiara ed inequivoca. A questo punto, interviene altro, cioè il fatto che gli atti di disposizione delle spoglie mortali spettano non al concessionario in quanto tale (cioè a CG/FG4 e figlia/o), ma ai parenti nel grado più prossimo e, in caso di pluralità di parenti nel grado più prossimo, a tutti costoro (non potendosi fare riferimento alla sola loro maggioranza assoluta, criterio che si applica unicamente alla cremazione di cadaveri e non agli atti di disposizione, quali questi siano, delle spoglie mortali in via generale.
Potrebbe (forse) potersi applicare il criterio della maggioranza assoluta se ed in quanto venga a trovare applicazione la fattispecie di cui all’art. 3, comma 1, lett. g) L. 30 marzo 2001, n. 130.
Nel caso descritto le persone subentrate nei rapporti giuridici col comune al concessionario ora deceduto sono, come descritto, il coniuge CG/FG4 e la/il figlia/o, del concessionario iniziale, i quali si trovano, rispetto ai feretri da estumulare, rispettivamente nella posizione di “affine” e di parente in linea diretta discendente di 2° grado.
Ora, per gli atti di disposizione delle spoglie mortali gli affini non sono punto considerati, ma si considera unicamente il vincolo di parentela: nel caso descritto, essendo le/i sorelle/fratelli parenti in linea diretta discendente dei due defunti i cui feretri sono da estumulare (salvo non venga richiesto il rinnovo della concessione) in 1° grado, cioè in posizione di maggiore prossimità rispetto alla/al figlia/o del concessionario iniziale.

Appare evidente che se i rapporti interpersonali siano non critici, possono abbastanza facilmente trovarsi soluzioni, magari facendo “agire”, rispetto alla concessione, le persone che sono subentrate al concessionario iniziale e provvedendo i parenti nel grado più prossimo agli atti in cui di debba estrinsecare la titolarità a disporre delle spoglie mortali (e gli aspetti di onerosità potrebbero essere affrontati in via bonaria).
E non è detto che tra le persone che hanno titolo a disporre delle spoglie mortali si rinvenga sempre un’unanimità. Per altro, se tra la famiglia del concessionario e i parenti nel grado più prossimo dei defunti i cui feretri siano da estumulare la diversità delle posizioni potrebbe ingenerare conflittualità di non sempre agevole approccio.

La conclusione che si ricava da questa esemplificazione, di scuola, è quella che la posizione di un concessionario e, ricorrendone i casi, dei suoi aventi causa è del tutto distinta, separata ed autonoma rispetto alla posizione dei parenti nel grado di maggiore prossimità, differenze che non sempre sono tenute presenti e rischiano di emergere in momenti in cui probabilmente sono presenti fattori di tempestività a provvedere.
Del resto, anche a “saperlo prima”, non sono sempre agevolmente definibili, al sorgere della concessione, soluzioni che non siano esposte a possibili criticità al momento della scadenza della concessione cimiteriale, a prescindere da quanto possa essere lunga la durata, potendo intervenire fattori che apportano elementi non previsti e, talora, neppure prevedibili.

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Sereno Scolaro

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